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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-340/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 novembre 2025. — EW e LO contro Ministero dell’Istruzione e del Merito e Ministero dell'Università e della Ricerca. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articoli 45 e 49 TFUE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Diritto di esercitare la professione di insegnante di sostegno in uno Stato membro – Cittadini di tale Stato membro che hanno ottenuto un titolo di formazione rilasciato da un istituto di istruzione superiore privato in un altro Stato membro – Titolo che non è legalmente riconosciuto e non dà accesso alla professione corrispondente in quest’ultimo Stato membro – Obbligo del primo Stato membro di prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli di cui dispone l’interessato – Deroga. — Cause riunite C-340/24 e C-442/24

Giurisprudenza europea62024CJ0340

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale del TAR Lazio, ha chiarito i limiti del riconoscimento delle qualifiche professionali quando il titolo proviene da un istituto privato estero e non è ufficialmente riconosciuto nello Stato membro d'origine. La questione è stata ricondotta agli articoli 45 e 49 TFUE, poiché la direttiva 2005/36 non trovava applicazione nella situazione concreta. La Corte ha escluso che lo Stato ospitante debba considerare un titolo privo di riconoscimento legale e di carattere ufficiale nello Stato di rilascio.

Riconoscimento di un titolo di formazione rilasciato da un'università privata di un altro Stato membro ma non legalmente riconosciuto in tale Stato: lo Stato ospitante è tenuto a prenderlo in considerazione ai fini dell'accesso alla professione regolamentata?

La questione giuridica

Se gli articoli 45 e 49 TFUE, nell'ambito del riconoscimento delle qualifiche professionali, impongano allo Stato membro ospitante di considerare un titolo di formazione conseguito in un altro Stato membro quando tale titolo non è legalmente riconosciuto nello Stato d'origine e non ha carattere ufficiale; in subordine, se l'autorità competente debba comunque valutare tutti i documenti prodotti, anche non abilitanti nello Stato d'origine, e applicare eventuali misure compensative.

Principio di diritto

Gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione, nell'esame di una domanda di riconoscimento professionale, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da quest'ultimo e che sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato. La tutela della libera circolazione esige in linea di principio la considerazione dei diplomi rilasciati dallo Stato d'origine, ma non può estendersi fino a imporre al primo Stato membro di attribuire a un titolo non riconosciuto nello Stato d'origine un valore superiore a quello che esso possiede in tale ordinamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Direttiva 2005/36/CE
  • Direttiva 2013/55/UE
  • Regolamento (UE) n. 1024/2012

Riconoscimento di un titolo di formazione non ufficiale rilasciato in un altro Stato membro

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali proposti dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in controversie relative al mancato riconoscimento, in Italia, di un titolo spagnolo utile per l'accesso alla professione di insegnante di sostegno. La Corte ha affrontato il tema alla luce della libera circolazione delle persone e della disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti EW e LO, cittadine italiane, avevano ottenuto presso l'Universidad Cardenal Herrera – CEU di Valencia il titolo denominato "Curso superior de Especialización en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo". Presentate le domande di riconoscimento alle autorità italiane competenti, esse erano state respinte perché, secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole tramite il sistema IMI, il titolo non era un titolo ufficiale in Spagna e non abilitava all'esercizio della professione regolamentata di maestro di educazione primaria nelle specializzazioni rilevanti.

Quadro normativo richiamato

La Corte richiama, in via principale, la direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare:

  • il considerando 41;
  • l'articolo 1;
  • l'articolo 2, paragrafo 1;
  • l'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d);
  • l'articolo 13, paragrafo 1.

Sono richiamati inoltre gli articoli 45 e 49 TFUE e l'articolo 267 TFUE. Nel diritto italiano vengono menzionate la legge n. 124/1999, la legge n. 148/2002 e il decreto legislativo n. 206/2007, oltre all'ordinanza ministeriale n. 60/2020. Nel contesto amministrativo compare anche il regolamento (UE) n. 1024/2012 sul sistema IMI.

Riformulazione delle questioni pregiudiziali

La Corte osserva che, in realtà, la controversia non rientra nell'ambito applicativo della direttiva 2005/36, poiché le ricorrenti non disponevano di un titolo di formazione che le qualificasse, nello Stato d'origine, per esercitarvi una professione regolamentata. Perciò, le questioni vengono riformulate come domanda sull'interpretazione degli articoli 45 e 49 TFUE: se tali disposizioni impongano allo Stato membro ospitante di prendere in considerazione un titolo ottenuto in un altro Stato membro ma non legalmente riconosciuto e privo di carattere ufficiale in quello Stato.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda la giurisprudenza costante secondo cui, in assenza di applicabilità della direttiva 2005/36, le autorità dello Stato membro ospitante devono comunque prendere in considerazione l'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed eventuali esperienze pertinenti, confrontando le competenze acquisite con quelle richieste dalla normativa nazionale. Tale valutazione si fonda sulla fiducia reciproca tra Stati membri.

Tuttavia, la Corte precisa che questa fiducia opera solo rispetto a titoli effettivamente rilasciati da uno Stato membro o comunque riconosciuti nel suo ordinamento. Nel caso di specie, lo Stato membro d'origine aveva comunicato che il titolo era un semplice titolo proprio dell'università privata che lo aveva rilasciato, non un titolo ufficiale, e che non consentiva l'esercizio della professione regolamentata nello Stato di rilascio. Di conseguenza, non essendo "rilasciato da uno Stato membro" in senso sostanziale, il titolo non beneficia della presunzione di affidabilità tipica del sistema europeo di riconoscimento.

La Corte aggiunge che le libertà di circolazione non possono obbligare lo Stato ospitante ad attribuire a un titolo privo di riconoscimento nello Stato d'origine un valore superiore a quello che esso possiede in quest'ultimo. Resta comunque ferma la facoltà dello Stato ospitante di tenerne conto, se del caso, nella valutazione comparativa complessiva.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che gli articoli 45 e 49 TFUE non impongono allo Stato membro ospitante l'obbligo di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento professionale, un titolo di formazione conseguito in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da quest'ultimo e che sia privo di qualsiasi carattere ufficiale.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la pronuncia segnala che il riconoscimento transfrontaliero richiede, in linea di massima, un titolo che sia almeno formalmente riconosciuto nello Stato di rilascio. Un attestato rilasciato da un'università privata, se non inserito nel sistema ufficiale dello Stato membro d'origine, non può essere imposto allo Stato ospitante come base necessaria di riconoscimento, pur potendo eventualmente essere considerato come elemento fattuale nella valutazione complessiva.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione delle personericonoscimento delle qualifiche professionaliprofessione regolamentataistruzione e formazionepubblico impiego scolastico

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