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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18075/2024 del 01/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una società e un soggetto che aveva svolto attività dal marzo 2013 al settembre 2016 come coordinatore di un servizio di contabilità dinamica e dei prodotti collegati. In primo grado il giudice ha ritenuto che quel rapporto fosse di natura subordinata, ma ha respinto la domanda di illegittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, reputando effettiva la soppressione del servizio. In appello è stata confermata la natura subordinata del rapporto, ma la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato il 30.9.2018, con applicazione della tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, l. n. 300/1970 e condanna al pagamento di 12 mensilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 116 c.p.c. per asserito errato apprezzamento delle prove sulla subordinazione, e violazione degli artt. 437, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo e per non avere rilevato la pretesa tardività di una nuova contestazione. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con tre motivi: contestazione del mancato riconoscimento della tutela reintegratoria attenuata ex art. 18, commi 4 e 7, nullità della motivazione sulla scelta della tutela meramente indennitaria e violazione dell’art. 3 l. n. 604/1966 e dell’art. 18 l. n. 300/1970 per l’esclusione della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo inammissibili o infondate le censure perché dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e, quanto alla dedotta tardività delle contestazioni, formulate in modo generico. Ha invece accolto il ricorso incidentale del lavoratore, valorizzando gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale n. 59/2021 e n. 125/2022: è stato affermato che, nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la tutela reintegratoria attenuata non richiede più la "manifesta" insussistenza del fatto, ma la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso, e che, ricorrendone i presupposti, il giudice deve applicare la tutela reintegratoria attenuata e non può limitarsi alla sola tutela indennitaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza è ammissibile solo se si denuncia l’attribuzione alla prova di un valore diverso da quello previsto dall’ordinamento o la violazione del prudente apprezzamento; non è consentito usarla per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione probatoria e la pretesa introduzione di contestazioni nuove, ma la censura è stata ritenuta generica o comunque non idonea a scardinare l’accertamento di merito.

  • art. 437 c.p.c.

    La deduzione di tardive contestazioni in appello è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per le asserite violazioni di legge relative alla prova del giustificato motivo oggettivo e alla tutela applicabile.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare un preteso vizio di attività nella valutazione delle prove.

  • art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

    È stato richiamato per denunciare nullità della motivazione sulla scelta della tutela applicata.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Norma richiamata quale parametro del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

  • art. 18 l. n. 300/1970

    Dopo gli interventi della Corte costituzionale, la tutela reintegratoria attenuata è collegata alla semplice insussistenza del fatto posto a base del licenziamento; è stato inoltre superato il carattere facoltativo della sua applicazione rispetto alla tutela indennitaria.

  • art. 18, settimo comma, l. n. 300/1970

    come modificato dalla l. n. 92/2012, limitatamente alla parola «manifesta»

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che elimina il requisito della manifesta insussistenza del fatto per accedere alla tutela reintegratoria attenuata.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    È stata disposta, nei confronti della ricorrente principale soccombente, l’ulteriore contribuzione unificata ove dovuta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale di decisione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia la violazione del criterio legale di valutazione della prova; non è invece consentito sollecitare una nuova lettura del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
  • La valutazione dell’attendibilità delle prove e la selezione degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
  • Le doglianze che prospettano la tardività di contestazioni o allegazioni processuali devono essere specifiche e puntualmente circostanziate, altrimenti sono inammissibili.
  • In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dopo gli interventi della Corte costituzionale, per la tutela reintegratoria attenuata rileva la semplice insussistenza del fatto posto a base del recesso, non più la sua manifesta insussistenza.
  • Quando ricorrono i presupposti della tutela reintegratoria attenuata nel licenziamento economico, il giudice deve applicarla secondo il regime risultante dalla pronuncia costituzionale, non potendo limitarsi alla sola tutela indennitaria sulla base di una valutazione discrezionale.
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Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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