Sentenza n. 185/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 30.1.2025, n. 129, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 129 del 30 gennaio 2025, relativa alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il titolo esecutivo aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 1.500 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti fino al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della decisione all’Amministrazione, avvenuta il 30 gennaio 2025. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né fornito la prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’actio iudicati, ritenendo non provato l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di rilasciare alla ricorrente la carta del docente e di accreditarvi 1.500 euro, oltre ai relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo. Il termine iniziale della penalità è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza; il termine finale coincide con l’adempimento oppure, in mancanza, con l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo nell’adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione nei confronti delle amministrazioni può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
In assenza di contestazione della parte pubblica, grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, il creditore può chiedere l’esecuzione coattiva del giudicato.
- Quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento e non dimostra l’avvenuto adempimento delle obbligazioni sancite dal titolo esecutivo, l’actio iudicati deve essere accolta e il giudice ordina il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva entro un termine assegnato, subordinando l’intervento commissariale alla persistente inerzia dell’Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione richieda, oltre al pagamento di somme di denaro, un’attività ulteriore quale l’emissione di un titolo o beneficio amministrativo; la decorrenza può essere fissata dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e il termine finale può coincidere con l’adempimento o con l’insediamento del commissario ad acta.
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