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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34094/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato con decreto penale del G.I.P. del Tribunale di Venezia del 16 gennaio 2012 al pagamento di una pena pecuniaria di euro 3.800. Con ordinanza del 28 agosto 2025 la pena era stata convertita in sedici giorni di libertà controllata secondo la disciplina previgente alla riforma Cartabia; il Magistrato di sorveglianza di Venezia, con provvedimento del 20 marzo 2026, aveva rigettato l’opposizione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e mancanza di motivazione. Ha sostenuto che, per valutare la disciplina più favorevole ai sensi dell’art. 97, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, il giudice dovesse confrontare concretamente le norme applicabili alla sua situazione e non comparare in astratto l’intero sistema sanzionatorio. In particolare, ha contestato che fossero pertinenti la semilibertà prevista per l’insolvenza volontaria e la detenzione domiciliare prevista quando il condannato si oppone al lavoro di pubblica utilità, poiché egli chiedeva quest’ultima misura e la propria impossibilità di pagamento derivava, secondo la difesa, da insolvibilità. In via subordinata, nell’opposizione aveva chiesto il lavoro sostitutivo secondo la disciplina previgente; il Magistrato aveva dichiarato tale istanza inammissibile per la mancata indicazione dell’ente ospitante e della relativa disponibilità documentata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Venezia per nuovo giudizio. Ha ritenuto erroneo applicare la libertà controllata, perché alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia, il 30 dicembre 2022, essa non era stata ancora applicata né era in corso di esecuzione, e la disciplina transitoria ne conserva l’applicabilità solo in tali ipotesi. Ha inoltre censurato il confronto astratto tra i regimi previgente e sopravvenuto: occorre prima accertare se il mancato pagamento sia imputabile al condannato o dipenda da insolvibilità incolpevole, poiché tale qualificazione determina quali disposizioni debbano essere comparate. Il nuovo esame dovrà rivalutare la richiesta di conversione in lavoro di pubblica utilità sostitutivo secondo queste coordinate. La Corte non ha definito l’accertamento sull’insolvibilità né disposto direttamente la conversione.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 1, d.lgs. n. 150/2022

    Per i reati commessi prima della data in vigore del detto decreto, il secondo comma della disposizione fissa, invece, il principio per il quale «fermo quanto previsto dal comma 1…continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall’articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge vigenti prima della data di entrata in vigore del…decreto».

    La disciplina transitoria richiede di individuare le disposizioni applicabili ai reati anteriori alla riforma, facendo salva l’applicazione di quelle sopravvenute quando risultino più favorevoli al condannato; il giudizio sul favor rei deve essere condotto in concreto rispetto alla sua posizione.

  • art. 95, comma 2, d.lgs. n. 150/2022

    La libertà controllata, precedentemente disciplinata dall’art. 56 legge n. 689 del 1981, è stata, come detto, espunta dal nuovo sistema di pene sostitutive e, in virtù della norma transitoria di cui all’art. 95, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, essa resta disciplinata dalle disposizioni previgenti solo ove «già applicata o in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto».

    La libertà controllata secondo la disciplina previgente può continuare a essere regolata da quella disciplina soltanto se era già stata applicata o era in corso di esecuzione all’entrata in vigore del decreto; non può essere disposta successivamente in una situazione estranea a tali condizioni.

  • art. 102 l. n. 689/1981

    Il nuovo assetto normativo introduce, quindi, una duplice previsione distinguendo il caso dell’insolvenza, disciplinato dall’art. 102, da quello della insolvibilità, regolato dall’articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancato pagamento entro i termini di cui all’art. 660 cod. proc. pen. sia colpevole, perché non giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria è convertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell’art. 102.

    Nel regime riformato, l’art. 102 disciplina il mancato pagamento non giustificato dall’insolvibilità e prevede la conversione in semilibertà sostitutiva; la sua disciplina va distinta da quella dell’insolvibilità incolpevole regolata dall’art. 103.

  • art. 103 l. n. 689/1981

    quando, invece, l’inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi del successivo art. 103.

    Se l’omesso pagamento è dovuto a condizioni economiche e patrimoniali che rendono impossibile adempiere, la disciplina prevede il lavoro di pubblica utilità sostitutivo; la detenzione domiciliare sostitutiva è prevista qualora il condannato si opponga.

  • art. 660, comma 3, c.p.p.

    Il quadro normativo di riferimento è completato dall’art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che «l’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

    L’ordine di esecuzione deve intimare il pagamento entro novanta giorni e avvertire delle conseguenze della mancata corresponsione, distinguendo la conversione ordinaria da quella conseguente all’accertata insolvibilità.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    In tale prospettiva, il lavoro sostitutivo si pone quale strumento elettivamente rivolto alla responsabilizzazione del condannato e al suo reinserimento nel tessuto sociale, mentre la libertà controllata, per le sue intrinseche modalità esecutive, esprime una più accentuata dimensione afflittiva e contenitiva, maggiormente prossima alla componente retributiva della risposta sanzionatoria.

    La finalità rieducativa della pena valorizza il lavoro sostitutivo quale strumento di responsabilizzazione e reinserimento; nel regime previgente ciò sostiene la preferenza per il lavoro rispetto alla più afflittiva libertà controllata.

  • art. 102, comma 2, l. n. 689/1981

    In quella occasione la Corte ebbe ad affermare, con argomentazione di particolare pregnanza sistematica, che il pieno rispetto del principio consacrato dall’art. 27 Cost. impone che al condannato insolvente sia sempre riconosciuta la possibilità di optare per il lavoro sostitutivo, riservando alla libertà controllata un ruolo effettivamente sussidiario, giustificato unicamente dall'esercizio della facoltà di scelta attribuita all'interessato.

    La disposizione, come risultante dalla pronuncia costituzionale richiamata, non può escludere l’accesso al lavoro sostitutivo per il condannato insolvente in ragione dell’importo della pena pecuniaria; la libertà controllata ha funzione sussidiaria rispetto al lavoro richiesto dal condannato.

  • art. 107 l. n. 689/1981

    Già alla luce del quadro normativo e costituzionale anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, pertanto, il lavoro sostitutivo doveva essere considerato la misura ordinariamente preferibile rispetto alla libertà controllata, come del resto confermato dalla stessa formulazione dell'art. 107 della legge n. 689 del 1981, che attribuiva al magistrato di sorveglianza, sentito il condannato, il potere di ammetterlo al lavoro sostitutivo ovvero di disporre la libertà controllata, secondo una sequenza che rifletteva chiaramente la residualità di quest'ultima.

    Nel regime anteriore alla riforma, la sequenza delle misure delineata dall’art. 107 confermava la preferenza ordinaria per il lavoro sostitutivo e la natura residuale della libertà controllata.

Massime di principio

  • Nel valutare, ai sensi della disciplina transitoria della riforma Cartabia, quale disciplina di conversione della pena pecuniaria sia più favorevole per un reato anteriore, il giudice deve effettuare un confronto concreto, riferito agli effetti sulla posizione del condannato, e non una comparazione astratta degli assetti normativi complessivi.
  • Prima di individuare le discipline da comparare, il giudice deve accertare se il mancato pagamento della pena pecuniaria sia imputabile al condannato oppure dipenda da insolvibilità incolpevole: la distinzione determina l’applicabilità delle diverse disposizioni sulla conversione.
  • La libertà controllata prevista dalla disciplina previgente può continuare a essere regolata da quest’ultima solo se era già stata applicata o era in corso di esecuzione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022; non può essere disposta successivamente facendo ricorso alla disciplina transitoria che conserva la misura.
  • Nel regime anteriore alla riforma Cartabia, il lavoro sostitutivo costituisce la misura ordinariamente preferibile rispetto alla libertà controllata, la quale ha carattere residuale, in coerenza con la funzione rieducativa della pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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