Sentenza n. 4401/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo per l’anno scolastico 2025/2026, connessa agli atti e alle valutazioni dello scrutinio finale
Esito
Favorevole al resistente (istituzione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Lo studente impugnava la deliberazione del Consiglio di classe, il verbale e il tabellone dello scrutinio finale, nonché le valutazioni e le attribuzioni di punteggio relative a numerose discipline, contestando la propria non ammissione all’Esame di Stato. Deduceva, tra l’altro, violazione di legge ed eccesso di potere per omessa attivazione di un piano strutturato di recupero didattico individualizzato, carenza di istruttoria e motivazione, irregolare e tardivo aggiornamento del registro elettronico, con pregiudizio per la trasparenza dell’azione didattica e per la possibilità di recuperare le insufficienze. La domanda cautelare monocratica era stata respinta. Prima della trattazione collegiale, tuttavia, la parte ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla definizione della causa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dal ricorrente nella memoria depositata prima della camera di consiglio. Non sono state esaminate le censure relative alla non ammissione, alle valutazioni scolastiche, al recupero didattico, alla motivazione, all’istruttoria o al registro elettronico. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, con dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
La controversia è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
artt. 55 e 56 c.p.a.
domanda cautelare collegiale e monocratica
Il ricorso era accompagnato da una domanda cautelare, già respinta in sede monocratica.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.
- In presenza di una pronuncia meramente processuale fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite e dichiarare irripetibile il contributo unificato, ove sussistano giusti motivi.
Come è indicizzato
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