Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36596/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza appellata denunciando violazione di legge e vizio della motivazione: in particolare contestano il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (anche putativa), la ritenuta attendibilità e credibilità delle dichiarazioni delle persone offese nonostante presunte contraddizioni e omissioni, la sottovalutazione di elementi probatori favorevoli agli imputati (assenza di lesioni sugli imputati, presunta chiamata-incontro come possibile tranello, tracce ematiche in locali diversi), la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche a SINIBALDI, l'applicazione della recidiva e l'eccessiva determinazione della pena base vicino al massimo edittale.

La decisione

Il giudice ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. È stata confermata la dichiarazione di responsabilità per il concorso nel duplice tentato omicidio e per il porto di strumenti atti a offendere; sono confermate le statuizioni dei giudici di merito (compresa l'applicazione della circostanza attenuante della "provocazione" ex art. 62, n. 2 cod. pen. e l'applicazione delle attenuanti generiche a FRACASSA) e la condanna al risarcimento del danno a carico di SINIBALDI (con revoca della domanda risarcitoria nei confronti di FRACASSA). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di credibilità delle vittime, l'esclusione della legittima difesa e motivata la determinazione della pena (anche per effetto della recidiva e della condotta successiva di latitanza di SINIBALDI).

Norme richiamate

  • art. 62, n. 2 cod. pen.

    Riconosciuta come circostanza attenuante della "provocazione" in favore di entrambi gli imputati come già valutato dal giudice di primo grado e confermato in appello

  • art. 52 cod. pen.

    La scriminante della legittima difesa è stata esclusa perché gli imputati hanno attuato una spedizione punitiva; la Corte richiama il principio che esclude la difesa se chi agisce ha innescato o accettato la spedizione punitiva

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'interrogatorio reso da SINIBALDI; la Corte ha valutato come meno credibile la ricostruzione fornita a distanza di tempo e dopo possibilità di concordare la versione

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    Utilizzato per valutare la recidiva e per il bilanciamento nel determinare la pena di SINIBALDI

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato nella censura di SINIBALDI sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la diversa valutazione fra i concorrenti in base alla personalità e al contributo oggettivo di ciascuno

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze relative alla motivazione; la Corte giudica che la motivazione dei giudici di merito sia adeguata e sufficiente

  • art. 133 cod. pen.

    Applicato per la determinazione della pena base: la Corte conferma che il giudice può tenere conto anche della condotta successiva al fatto (es. latitanza) quale indicatore della personalità dell'imputato

Massime di principio

  • La scriminante della legittima difesa è esclusa quando l'agente ha partecipato a una spedizione punitiva o ha innescato la sfida; non è sufficiente invocarla senza compatibilità tra condotta e contesto probatorio
  • Le valutazioni di attendibilità delle vittime e degli imputati spettano ai giudici di merito e sono difficilmente ribaltabili in cassazione se motivate e supportate da riscontri materiali (lesioni, tracce ematiche, arma rinvenuta, fuga degli imputati)
  • Contraddizioni marginali nel racconto delle vittime non inficiano la credibilità complessiva se le discrepanze riguardano dettagli secondari e sussistono riscontri oggettivi coerenti con la loro versione
  • La fuga dall'evento e l'assenza di lesioni sugli imputati possono essere elementi indizianti della responsabilità, specialmente se accompagnati dal rinvenimento di armi e tracce compatibili con l'aggressione
  • L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche può variare tra correi in ragione della diversa personalità criminale, del contributo oggettivo al fatto e dei precedenti: non è obbligatoria l'uniformità di trattamento
  • Per censurare efficacemente una motivazione di merito in Cassazione è necessario indicare specifici vizi logico-giuridici o l'assenza di riscontri obiettivi, non limitarsi a una riconsiderazione dei fatti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.