Cassazione Penale, Sentenza n. 36596/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza appellata denunciando violazione di legge e vizio della motivazione: in particolare contestano il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa (anche putativa), la ritenuta attendibilità e credibilità delle dichiarazioni delle persone offese nonostante presunte contraddizioni e omissioni, la sottovalutazione di elementi probatori favorevoli agli imputati (assenza di lesioni sugli imputati, presunta chiamata-incontro come possibile tranello, tracce ematiche in locali diversi), la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche a SINIBALDI, l'applicazione della recidiva e l'eccessiva determinazione della pena base vicino al massimo edittale.
La decisione
Il giudice ha dichiarato i ricorsi infondati e li ha respinti. È stata confermata la dichiarazione di responsabilità per il concorso nel duplice tentato omicidio e per il porto di strumenti atti a offendere; sono confermate le statuizioni dei giudici di merito (compresa l'applicazione della circostanza attenuante della "provocazione" ex art. 62, n. 2 cod. pen. e l'applicazione delle attenuanti generiche a FRACASSA) e la condanna al risarcimento del danno a carico di SINIBALDI (con revoca della domanda risarcitoria nei confronti di FRACASSA). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di credibilità delle vittime, l'esclusione della legittima difesa e motivata la determinazione della pena (anche per effetto della recidiva e della condotta successiva di latitanza di SINIBALDI).
Norme richiamate
art. 62, n. 2 cod. pen.
Riconosciuta come circostanza attenuante della "provocazione" in favore di entrambi gli imputati come già valutato dal giudice di primo grado e confermato in appello
art. 52 cod. pen.
La scriminante della legittima difesa è stata esclusa perché gli imputati hanno attuato una spedizione punitiva; la Corte richiama il principio che esclude la difesa se chi agisce ha innescato o accettato la spedizione punitiva
art. 294 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'interrogatorio reso da SINIBALDI; la Corte ha valutato come meno credibile la ricostruzione fornita a distanza di tempo e dopo possibilità di concordare la versione
art. 99, comma 4, cod. pen.
Utilizzato per valutare la recidiva e per il bilanciamento nel determinare la pena di SINIBALDI
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato nella censura di SINIBALDI sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la diversa valutazione fra i concorrenti in base alla personalità e al contributo oggettivo di ciascuno
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze relative alla motivazione; la Corte giudica che la motivazione dei giudici di merito sia adeguata e sufficiente
art. 133 cod. pen.
Applicato per la determinazione della pena base: la Corte conferma che il giudice può tenere conto anche della condotta successiva al fatto (es. latitanza) quale indicatore della personalità dell'imputato
Massime di principio
- La scriminante della legittima difesa è esclusa quando l'agente ha partecipato a una spedizione punitiva o ha innescato la sfida; non è sufficiente invocarla senza compatibilità tra condotta e contesto probatorio
- Le valutazioni di attendibilità delle vittime e degli imputati spettano ai giudici di merito e sono difficilmente ribaltabili in cassazione se motivate e supportate da riscontri materiali (lesioni, tracce ematiche, arma rinvenuta, fuga degli imputati)
- Contraddizioni marginali nel racconto delle vittime non inficiano la credibilità complessiva se le discrepanze riguardano dettagli secondari e sussistono riscontri oggettivi coerenti con la loro versione
- La fuga dall'evento e l'assenza di lesioni sugli imputati possono essere elementi indizianti della responsabilità, specialmente se accompagnati dal rinvenimento di armi e tracce compatibili con l'aggressione
- L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche può variare tra correi in ragione della diversa personalità criminale, del contributo oggettivo al fatto e dei precedenti: non è obbligatoria l'uniformità di trattamento
- Per censurare efficacemente una motivazione di merito in Cassazione è necessario indicare specifici vizi logico-giuridici o l'assenza di riscontri obiettivi, non limitarsi a una riconsiderazione dei fatti
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