Corte di giustizia, Sentenza C-53/18
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Antonio Pasquale Mastromartino contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. — Rinvio pregiudiziale – Mercati degli strumenti finanziari – Direttiva 2004/39/CE – Articoli 8, 23, 50 e 51 – Ambito di applicazione – Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede – Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale – Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare temporaneamente l’esercizio dell’attività – Libertà fondamentali – Situazione puramente interna – Inapplicabilità. — Causa C-53/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la disciplina italiana che consente alla Consob di sospendere temporaneamente l’attività del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede quando l’interessato è imputato in un procedimento penale. Ha ritenuto che tale figura, nel caso descritto, rientri nella nozione di agente collegato, ma ha escluso che la misura ricada nell’ambito della direttiva MiFID, poiché non riguarda l’autorizzazione di imprese di investimento né una violazione delle regole di attuazione della direttiva. Ha inoltre escluso l’applicabilità degli articoli 49 e 56 TFUE per assenza di elementi transfrontalieri nel procedimento principale.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva MiFID e con le libertà fondamentali UE di un divieto temporaneo nazionale di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per pendenza di un procedimento penale.
La questione giuridica
Se un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede debba essere qualificato come agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE e se gli articoli 8, 23, 50 e 51 di tale direttiva, nonché gli articoli 49 e 56 TFUE e i principi di non discriminazione e proporzionalità, ostino a una normativa nazionale che consenta alla Consob di disporre discrezionalmente la sospensione temporanea dell’attività, anche solo per la pendenza di un procedimento penale e senza violazione delle norme di attuazione della direttiva.
Principio di diritto
Un divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, adottato per la sola pendenza di un procedimento penale e non collegato a una violazione delle norme di recepimento della direttiva MiFID, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE né in quello degli articoli 49 e 56 TFUE; di conseguenza, gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva, le libertà fondamentali e i principi di non discriminazione e proporzionalità non ostano a una siffatta misura, ferma restando la verifica del giudice nazionale sulle concrete circostanze del caso.
Norme richiamate
- Direttiva 2004/39/CE
- Direttiva 2010/78/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articoli 49 e 56 TFUE
- Articoli 8, 13, 23, 50 e 51 della direttiva 2004/39/CE
- Articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
- Articolo 55, comma 2, del TUF
- Articolo 111, comma 2, del regolamento Consob n. 16190/2007
Divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in materia di mercati degli strumenti finanziari e, in particolare, della compatibilità di una sospensione cautelare dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede con la direttiva 2004/39/CE (MiFID) e con le libertà fondamentali del Trattato FUE.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Antonio Pasquale Mastromartino svolgeva l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede. Con delibera dell’11 novembre 2015, la Consob gli ha vietato temporaneamente l’esercizio dell’attività per un anno, in applicazione dell’articolo 55, comma 2, del TUF, in ragione della pendenza di un procedimento penale a suo carico. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR Lazio, sostenendo l’incompatibilità della disciplina nazionale con la direttiva MiFID e con i principi UE di trasparenza, oggettività, non discriminazione e proporzionalità.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto essenzialmente:
- se la figura dell’agente collegato rientri nell’armonizzazione della direttiva MiFID e in quali limiti;
- se ostino alla direttiva MiFID, in particolare agli articoli 8, 23 e 51, nonché ai principi e alle norme del Trattato in tema di non discriminazione, proporzionalità, libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, una normativa nazionale che consenta di inibire discrezionalmente e temporaneamente l’attività del consulente finanziario per la sola pendenza di un procedimento penale.
Normativa rilevante
La Corte richiama i considerando 36 e 38 della direttiva 2004/39/CE e, soprattutto, gli articoli:
- 1, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva alle imprese di investimento e ai mercati regolamentati;
- 4, paragrafo 1, punti 1, 14 e 25, che definiscono rispettivamente "impresa di investimento", "mercato regolamentato" e "agente collegato";
- 5, paragrafo 1, sull’autorizzazione delle imprese di investimento;
- 8, sulla revoca dell’autorizzazione;
- 13, paragrafo 2, sugli obblighi organizzativi delle imprese di investimento;
- 23, sugli agenti collegati;
- 50, sui poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti;
- 51, sulle sanzioni amministrative. Sul piano nazionale sono richiamati l’articolo 31 e l’articolo 55, comma 2, del TUF, nonché l’articolo 111, comma 2, del regolamento Consob n. 16190/2007.
Ragionamento della Corte: qualificazione dell’attività
La Corte osserva che un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, secondo la descrizione fornita dal giudice del rinvio, opera esclusivamente nell’interesse di una sola impresa di investimento, promuovendo e collocando servizi e prodotti finanziari, ricevendo e trasmettendo ordini e prestando consulenza. Per tale ragione, esso non è una "impresa di investimento" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva, ma un "agente collegato" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 25.
Ragionamento della Corte: inapplicabilità degli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva
La Corte esclude anzitutto l’applicabilità dell’articolo 8, perché la direttiva MiFID disciplina l’autorizzazione delle imprese di investimento, non l’attività degli agenti collegati. Quanto all’articolo 23, la Corte precisa che esso non regola direttamente l’esercizio dell’attività dell’agente collegato, ma le condizioni alle quali l’impresa di investimento può avvalersi di tali agenti, imponendo obblighi di controllo, responsabilità e iscrizione in registri pubblici; inoltre, il paragrafo 6 consente agli Stati membri di inasprire i requisiti o aggiungerne altri per gli agenti collegati. Ne deriva che una misura nazionale come la sospensione temporanea può rientrare, in linea di principio, nella competenza residua dello Stato membro. La Corte esclude anche l’articolo 50, poiché il considerando 38 chiarisce che le condizioni di esercizio dell’attività al di fuori dei locali dell’impresa di investimento non sono disciplinate dalla direttiva. L’articolo 51 non è applicabile perché esso riguarda sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva, mentre nel caso di specie la sospensione deriva dalla sola pendenza del procedimento penale e non da una violazione delle norme MiFID.
Ragionamento della Corte: libertà fondamentali e situazione puramente interna
La Corte rileva che le disposizioni del Trattato in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi non si applicano a una situazione interamente interna, salvo che il giudice nazionale indichi elementi concreti di collegamento con una situazione transfrontaliera. Nel caso di specie, il rinvio non conteneva elementi idonei a dimostrare un nesso con l’esercizio, anche solo potenziale, delle libertà garantite dagli articoli 49 e 56 TFUE. Pertanto, tali disposizioni non sono applicabili.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che, in una situazione quale quella del procedimento principale, un divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non rientra né nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE né in quello degli articoli 49 e 56 TFUE, e non è quindi contrario agli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva, né ai principi di non discriminazione e proporzionalità. Per il professionista, il punto centrale è che la disciplina MiFID non impedisce agli Stati membri di prevedere misure cautelari nazionali nei confronti degli agenti collegati quando la misura non attiene alla violazione delle regole di recepimento della direttiva e la controversia non presenta profili transfrontalieri.
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