Corte di giustizia, Sentenza C-450/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank contro Banca centrale europea. — Impugnazione – Politica economica e monetaria – Regolamento (UE) n. 1024/2013 – Articolo 6, paragrafo 4 – Regolamento (UE) n. 468/2014 – Articolo 70, paragrafo 1 – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Compiti attribuiti alla Banca centrale europea (BCE) – Meccanismo di vigilanza unico – Esercizio di tali compiti da parte delle autorità nazionali competenti – Ente creditizio “meno significativo” – “Circostanze particolari” che giustificano che un ente creditizio sia considerato “meno significativo”. — Causa C-450/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione della Landeskreditbank contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la sua classificazione come soggetto significativo nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico. Viene affermata un’interpretazione restrittiva delle "circostanze particolari" di cui ai regolamenti n. 1024/2013 e n. 468/2014. La Corte esclude anche errori di motivazione, di valutazione e violazioni del contraddittorio.
Vigilanza prudenziale bancaria nel MVU: interpretazione restrittiva delle "circostanze particolari" che consentono di classificare un ente come "meno significativo"
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 468/2014, le "circostanze particolari" debbano essere interpretate in modo tale da consentire la classificazione di un ente come "meno significativo" ogni volta che una vigilanza nazionale sarebbe altrettanto o più idonea a realizzare gli obiettivi del regolamento; se il Tribunale abbia commesso errori nel respingere i motivi relativi a errori di valutazione, difetto di motivazione, sviamento di potere e violazione del contraddittorio.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e l’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento n. 468/2014 vanno interpretati nel senso che le "circostanze particolari" che possono giustificare la classificazione di un ente come "meno significativo" esistono solo quando circostanze specifiche e fattuali rendono inappropriata la classificazione come significativo alla luce degli obiettivi del regolamento, in particolare dell’esigenza di standard di vigilanza elevati; non è sufficiente dimostrare che una vigilanza nazionale sarebbe astrattamente altrettanto efficace o più opportuna della vigilanza diretta della BCE. La Corte conferma inoltre che, nel procedimento di riesame interno, il parere della commissione amministrativa del riesame può essere letto congiuntamente alla decisione finale della BCE ai fini della motivazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 6, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Articolo 24, paragrafi 1, 5, 6, 7, 9 e 10, regolamento (UE) n. 1024/2013
- Regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 70, regolamento (UE) n. 468/2014
- Articolo 71, regolamento (UE) n. 468/2014
- Decisione 2014/360/UE della BCE
- Articolo 7, paragrafo 1, decisione 2014/360/UE
- Articolo 16, decisione 2014/360/UE
- Articolo 18, decisione 2014/360/UE
- Articolo 184, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Vigilanza prudenziale bancaria nel MVU: classificazione di un ente come significativo o meno significativo
La Corte di giustizia, con sentenza della Prima Sezione dell’8 maggio 2019 nella causa C-450/17 P, decide l’impugnazione proposta dalla Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della BCE di classificare l’ente come "soggetto significativo" ai fini della vigilanza prudenziale nel Meccanismo di vigilanza unico (MVU).
Fatti e procedimento
La Landeskreditbank, ente di diritto pubblico con l’unico socio nel Land del Baden-Württemberg, era stata inizialmente informata dalla BCE che, per le sue dimensioni, rientrava tra i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE. Dopo osservazioni e riesame amministrativo interno, la BCE adottava il 5 gennaio 2015 la decisione controversa, mantenendo la classificazione come soggetto significativo.
Dinanzi al Tribunale, la Landeskreditbank chiedeva l’annullamento della decisione BCE deducendo, in sostanza:
- violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013 e dell’articolo 70 del regolamento n. 468/2014;
- errori manifesti di valutazione;
- difetto di motivazione;
- sviamento di potere;
- mancata considerazione di tutte le circostanze pertinenti.
Il Tribunale respingeva il ricorso. In sede di impugnazione la Landeskreditbank deduceva tre motivi, tutti respinti dalla Corte.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi;
- l’articolo 4, paragrafo 1, che riconosce alla BCE competenza esclusiva sui compiti elencati per tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;
- l’articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e 7, che disciplina la ripartizione tra BCE e autorità nazionali competenti per gli enti "meno significativi" e la nozione di "circostanze particolari";
- l’articolo 24, che istituisce la commissione amministrativa del riesame e regola il riesame interno delle decisioni BCE;
- il regolamento (UE) n. 468/2014, che sviluppa le modalità pratiche di cooperazione nell’MVU;
- gli articoli 70 e 71 del regolamento n. 468/2014, che definiscono in modo restrittivo le "circostanze particolari" e ne impongono una valutazione caso per caso;
- la decisione 2014/360/UE della BCE, relativa all’istituzione e al funzionamento della commissione amministrativa del riesame.
Primo motivo di impugnazione: interpretazione delle "circostanze particolari"
La questione centrale riguardava il significato della clausola delle "circostanze particolari" di cui all’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1024/2013 e all’articolo 70 del regolamento n. 468/2014.
La ricorrente sosteneva che, in base al principio di proporzionalità, un ente dovesse essere classificato come "meno significativo" quando la vigilanza nazionale fosse in concreto idonea quanto, o più della vigilanza BCE, a realizzare gli obiettivi del regolamento.
La Corte respinge tale impostazione e conferma il ragionamento del Tribunale:
- l’articolo 4 del regolamento n. 1024/2013 conferisce alla BCE una competenza esclusiva sui compiti di vigilanza prudenziale elencati in quella disposizione nei confronti di tutti gli enti creditizi;
- l’articolo 6 consente una attuazione decentrata di alcuni compiti da parte delle autorità nazionali solo per gli enti "meno significativi";
- l’articolo 70 del regolamento n. 468/2014 precisa che le "circostanze particolari" sono solo circostanze specifiche e fattuali che rendono inappropriata la classificazione come significativo, tenendo conto degli obiettivi e dei principi del regolamento n. 1024/2013.
Ne deriva che il criterio non è quello della mera equivalenza funzionale tra vigilanza nazionale e vigilanza BCE, bensì quello dell’inappropriatezza della classificazione come significativa in rapporto agli obiettivi del sistema. La Corte sottolinea inoltre che l’interpretazione restrittiva è imposta anche dall’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 468/2014.
La Corte esclude anche che tale lettura privi di effetto utile la norma o renda impossibile provare le circostanze particolari.
Secondo e terzo profilo del primo motivo: errori di valutazione, sviamento di potere e obbligo di indagine
La Corte ritiene infondati anche gli ulteriori profili del primo motivo.
Quanto ai presunti errori manifesti di valutazione, la Corte osserva che l’argomento della Landeskreditbank secondo cui una vigilanza nazionale sarebbe stata sufficiente e più adeguata non era pertinente alla luce dell’interpretazione corretta della nozione di "circostanze particolari".
Parimenti, non sussiste sviamento di potere né violazione dell’obbligo di esaminare tutte le circostanze pertinenti: la BCE non era tenuta a verificare caso per caso se, nonostante il soddisfacimento dei criteri di significatività, l’ente dovesse essere sottratto alla vigilanza diretta della BCE perché le autorità nazionali sarebbero state più adatte a perseguire gli obiettivi del regolamento.
Secondo motivo di impugnazione: motivazione e preteso snaturamento della decisione BCE
La Landeskreditbank lamentava che il Tribunale avesse snaturato la decisione BCE e avesse valutato erroneamente la sufficienza della motivazione.
La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 296 TFUE, la motivazione deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento seguito dall’istituzione. Tuttavia, essa può essere valutata anche alla luce del contesto normativo e procedurale.
Nel caso di specie, la Corte ritiene legittimo che il Tribunale abbia considerato, insieme alla decisione controversa, il parere della commissione amministrativa del riesame, poiché:
- il riesame interno è disciplinato dall’articolo 24 del regolamento n. 1024/2013;
- il parere della commissione, il nuovo progetto di decisione e la decisione finale provengono tutti dalla BCE e fanno parte del medesimo procedimento;
- la decisione finale si colloca nel solco del parere reso in sede di riesame.
Di conseguenza, il Tribunale non ha snaturato la decisione e ha correttamente ritenuto sufficiente la motivazione, anche perché risultava che la BCE aveva considerato rilevante l’esistenza di circostanze particolari solo se gli obiettivi del regolamento fossero stati meglio garantiti da una vigilanza nazionale, circostanza non dimostrata dalla ricorrente.
Terzo motivo di impugnazione: diritto di essere ascoltati e principio del contraddittorio
La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse introdotto, nella propria decisione, elementi non dibattuti nel procedimento, in particolare il criterio secondo cui la vigilanza nazionale avrebbe dovuto garantire meglio gli obiettivi del regolamento.
La Corte respinge la censura osservando che tale criterio era stato effettivamente discusso dalle parti dinanzi al Tribunale e quindi non vi era stata alcuna violazione del diritto di difesa o del contraddittorio. Quanto al riferimento alla mancanza di elementi concreti sulla maggiore agevolezza della cooperazione tra autorità nazionali rispetto a quella con la BCE, si trattava di una semplice risposta del Tribunale alla tesi difensiva della ricorrente, non di un elemento estraneo al processo.
Decisione
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la Landeskreditbank alle spese sostenute dalla BCE e dalla Commissione.
Principi affermati
- Le "circostanze particolari" che possono giustificare la classificazione di un ente creditizio come "meno significativo" devono essere interpretate restrittivamente.
- Tali circostanze ricorrono solo quando specifici elementi di fatto rendono inappropriata la classificazione come significativo alla luce degli obiettivi del regolamento n. 1024/2013.
- Non basta affermare che la vigilanza nazionale sarebbe altrettanto efficace o più opportuna della vigilanza BCE.
- Nel sistema MVU, il riesame interno BCE consente di considerare congiuntamente il parere della commissione amministrativa del riesame e la decisione finale ai fini della valutazione della motivazione.
- La BCE non è tenuta a una valutazione discrezionale generale sull’opportunità comparata della vigilanza nazionale rispetto a quella europea quando l’ente soddisfa i criteri di significatività previsti dal regolamento.
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