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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-566/17

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach contro Szef Krajowej Administracji Skarbowej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168, lettera a) – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Principio di neutralità dell’IVA – Soggetto passivo che esercita sia attività economiche sia attività non economiche – Beni e servizi acquisiti per la realizzazione sia di operazioni soggette a IVA sia di operazioni non soggette a IVA – Assenza di criteri di ripartizione nella normativa nazionale – Principio di legalità dell’imposta. — Causa C-566/17

Giurisprudenza europea62017CJ0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, per le spese miste di un soggetto passivo che svolge sia attività economiche sia attività non economiche, la detrazione dell’IVA a monte non può essere integrale per il solo fatto che il diritto nazionale non disciplini in modo espresso i criteri di riparto. Il principio di neutralità impone invece che l’IVA sia detraibile solo nella misura in cui le spese siano imputabili ad attività economiche imponibili. La Corte ha inoltre escluso che il principio di legalità dell’imposta giustifichi una detrazione totale in assenza di regole tecniche nazionali, precisando che la portata del diritto a detrazione è già determinata dall’articolo 168 della direttiva IVA.

Detrazione IVA su spese miste di un soggetto che svolge attività economiche e non economiche: l’assenza di regole nazionali di riparto non consente la detrazione integrale dell’IVA a monte.

La questione giuridica

Se l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità dell’IVA ostino a una prassi nazionale che, in mancanza nella normativa interna di criteri e metodi specifici di ripartizione dell’IVA a monte relativa a spese utilizzate sia per attività economiche sia per attività non economiche, riconosce al soggetto passivo il diritto di detrarre integralmente tale imposta.

Principio di diritto

L’articolo 168, lettera a), della direttiva IVA osta a una prassi nazionale che consenta la detrazione integrale dell’IVA assolta a monte su beni e servizi impiegati sia per attività economiche sia per attività non economiche, solo perché la normativa nazionale non prevede criteri tecnici specifici di ripartizione: il diritto a detrazione spetta solo nella misura in cui i beni e servizi siano utilizzati per operazioni soggette a IVA, e gli Stati membri, pur disponendo di un margine nella scelta dei metodi di riparto, non possono estendere tale diritto alla quota riferibile ad attività fuori campo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 13, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 173 direttiva 2006/112/CE
  • Articoli 174 e 175 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 217 Costituzione della Repubblica di Polonia
  • Articolo 15, paragrafo 6, legge polacca sull’IVA
  • Articolo 86, paragrafo 1, legge polacca sull’IVA
  • Articolo 90, paragrafi 1-3, legge polacca sull’IVA

Detrazione IVA su spese miste e assenza di regole nazionali di riparto

La causa C-566/17 riguarda un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu in materia di IVA. Il nodo centrale è se un ente che svolge insieme attività economiche e attività non economiche possa detrarre integralmente l’IVA pagata a monte su costi comuni quando la normativa nazionale non preveda criteri specifici di ripartizione.

Fatti e procedimento principale

L’associazione dei comuni di Polkowice svolge funzioni pubbliche nel settore dei rifiuti urbani, finanziate con una tassa comunale, e quindi fuori campo IVA. Dal 2013, però, presta anche servizi ai privati, come la fornitura di contenitori e la raccolta/trasporto di determinati rifiuti, attività considerate economiche e soggette a IVA.

Nel periodo 2013-2015 l’ente ha sostenuto spese miste, cioè costi non imputabili esclusivamente all’attività economica o a quella non economica. L’autorità tributaria polacca aveva ritenuto che, in assenza di regole nazionali specifiche, il soggetto passivo dovesse scegliere un metodo adeguato di ripartizione dell’IVA a monte tra attività economiche e non economiche, applicando poi il prorata previsto dalla legge polacca per le operazioni economiche imponibili ed esenti.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, che riconosce il diritto a detrazione solo nella misura in cui beni e servizi sono impiegati per operazioni soggette a imposta;
  • l’articolo 173 della direttiva IVA, relativo al prorata di detrazione per beni e servizi utilizzati sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non la danno;
  • gli articoli 174 e 175, sul calcolo del prorata;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva IVA, per distinguere attività economiche, soggetti passivi ed enti pubblici che agiscono come autorità pubbliche.

Sul piano nazionale sono menzionati l’articolo 86 della legge polacca sull’IVA, l’articolo 90 della stessa legge e l’articolo 217 della Costituzione polacca, invocato in relazione al principio di legalità dell’imposta.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se il diritto dell’Unione osti a una prassi nazionale che consente la detrazione totale dell’IVA a monte sulle spese miste, per il solo motivo che la legge nazionale non contiene criteri tecnici di ripartizione tra attività economiche e non economiche.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diritto a detrazione è disciplinato dall’articolo 168 della direttiva IVA e risponde alla logica della neutralità: l’IVA a monte è detraibile solo se e nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati per operazioni imponibili a valle. Se i beni o servizi sono impiegati per operazioni fuori campo IVA o esenti, non sorge alcun diritto a detrazione per la parte corrispondente.

La Corte distingue poi due piani:

  • il riparto tra operazioni economiche imponibili ed esenti, regolato dagli articoli 173-175 della direttiva IVA;
  • il riparto tra attività economiche e attività non economiche, che non è disciplinato in modo specifico dalla direttiva e lascia agli Stati membri un margine di scelta sui criteri e metodi di imputazione.

Tuttavia, tale margine non autorizza uno Stato membro a trasformare il silenzio della normativa interna in un diritto alla detrazione integrale. Una soluzione del genere allargherebbe indebitamente il diritto a detrazione e produrrebbe un vantaggio contrario al principio di neutralità fiscale, traduzione nell’IVA del principio di parità di trattamento.

Quanto al principio di legalità dell’imposta, la Corte osserva che esso non richiede che ogni aspetto tecnico sia regolato in modo esaustivo dalla legge; è sufficiente che gli elementi essenziali dell’imposta e la portata del diritto a detrazione siano determinati in modo sufficientemente chiaro. L’obbligo del soggetto passivo di determinare la quota di spese miste riferibile alle attività economiche è un elemento accessorio e non un elemento chiave dell’imposta. Inoltre, l’articolo 86 della legge polacca sull’IVA recepisce in modo preciso l’articolo 168 della direttiva.

La Corte sottolinea anche che, secondo le informazioni disponibili, il soggetto passivo può ottenere un parere fiscale e scegliere un metodo adeguato di ripartizione, sicché l’assenza di regole dettagliate non impedisce di per sé di determinare l’IVA detraibile.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osta a una prassi nazionale che consenta di detrarre integralmente l’IVA assolta a monte su beni e servizi utilizzati sia per attività economiche soggette a IVA sia per attività non economiche, quando tale soluzione sia giustificata dalla sola mancanza di regole nazionali specifiche sui criteri e metodi di ripartizione.

Principio affermato

In presenza di spese miste, la detrazione dell’IVA a monte va limitata alla quota effettivamente riferibile ad attività economiche imponibili; l’assenza di una disciplina interna tecnica di riparto non può legittimare la detrazione totale dell’imposta, né può derogare ai limiti posti dall’articolo 168 della direttiva IVA.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell’ivaneutralità fiscaleenti pubbliciriparto delle spese miste

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