Corte di giustizia, Sentenza C-568/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Staatssecretaris van Financiën contro L.W. Geelen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed e) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 52, lettera a) – Articolo 56, paragrafo 1, lettera k) – Prestazioni di servizi – Luogo delle operazioni imponibili – Riferimento fiscale – Sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse via Internet – Attività ricreativa – Nozione – Luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite. — Causa C-568/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte qualifica come attività ricreativa, ai fini IVA, la prestazione complessa di sessioni erotiche interattive trasmesse in diretta via Internet. Ai fini del luogo di imposizione conta il luogo dal quale il prestatore organizza e offre il servizio, non il luogo in cui si trovano fisicamente i modelli o quello in cui i clienti guardano il contenuto. La Corte esclude inoltre che, nel caso concreto, si tratti di un servizio elettronico ai sensi delle disposizioni speciali richiamate.
IVA e luogo di imposizione per sessioni erotiche interattive in diretta via Internet: qualificazione come attività ricreativa e esclusione del regime dei servizi elettronici
La questione giuridica
Se la fornitura a pagamento di sessioni interattive a carattere erotico filmate e trasmesse in diretta via Internet rientri nella nozione di "attività ricreativa" ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva e dell’articolo 52, lettera a), della direttiva IVA; in tal caso, quale sia il luogo in cui la prestazione è "materialmente eseguita"; inoltre, se tali sessioni possano essere qualificate come "servizi prestati tramite mezzi elettronici" ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva, dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva IVA e dell’articolo 11 del regolamento n. 1777/2005.
Principio di diritto
Una prestazione complessa consistente nell’organizzare e offrire sessioni interattive erotiche in diretta via Internet costituisce un’"attività ricreativa" ai sensi delle norme sul luogo delle prestazioni di servizi; il luogo di imposizione è quello dal quale il prestatore organizza e rende il servizio, cioè la sede della propria attività economica o la stabile organizzazione da cui il servizio è prestato, ovvero in mancanza il domicilio o la residenza abituale. La stessa prestazione non rientra invece nel regime dei servizi prestati tramite mezzi elettronici quando è resa a clienti tutti situati nello Stato membro del prestatore, sicché la disciplina specifica dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della sesta direttiva e dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva IVA non si applica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed e)
- Direttiva 2006/112/CE, articoli 43, 52, lettera a), e 56, paragrafo 1, lettera k)
- Regolamento (CE) n. 1777/2005, articolo 11
- Direttiva 2002/38/CE
IVA e luogo di imposizione per sessioni erotiche interattive in diretta via Internet
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in una controversia tra l’amministrazione finanziaria olandese e un prestatore di servizi IVA, relativa alla territorialità di prestazioni consistenti in sessioni erotiche interattive filmate e trasmesse in diretta via Internet.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Geelen, soggetto passivo IVA registrato nei Paesi Bassi, offriva a pagamento sessioni erotiche live accessibili via Internet. I modelli che si esibivano si trovavano nelle Filippine; il prestatore forniva loro l’hardware e il software necessari e organizzava il sistema di accesso e pagamento tramite fornitori di accesso Internet.
L’amministrazione olandese riteneva che tali prestazioni fossero imponibili nei Paesi Bassi e aveva emesso un avviso di rettifica per il periodo 1º giugno 2006-31 dicembre 2009. Il giudice d’appello nazionale aveva invece annullato l’avviso, ritenendo che si trattasse di un’attività ricreativa materialmente eseguita nelle Filippine, luogo in cui si esibivano i modelli.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la prestazione dovesse essere qualificata come attività ricreativa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), primo trattino, della sesta direttiva e dell’articolo 52, lettera a), della direttiva IVA;
- in tal caso, quale fosse il luogo della prestazione “materialmente eseguita”;
- se la medesima prestazione potesse essere considerata anche un servizio prestato tramite mezzi elettronici ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva, dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva IVA e dell’articolo 11 del regolamento n. 1777/2005;
- e, se i due regimi portassero a risultati diversi, quale dovesse prevalere.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- la sesta direttiva 77/388/CEE, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, lettere c) ed e);
- la direttiva 2006/112/CE, in particolare gli articoli 43, 52, lettera a), e 56, paragrafo 1, lettera k);
- il regolamento (CE) n. 1777/2005, articolo 11, che definisce i servizi prestati tramite mezzi elettronici;
- la direttiva 2002/38/CE, che ha modificato la sesta direttiva per quanto qui rileva.
Ragionamento della Corte: qualificazione come attività ricreativa
La Corte ricorda che le norme sul luogo delle prestazioni di servizi dell’articolo 9 della sesta direttiva e delle corrispondenti disposizioni della direttiva IVA sono norme di conflitto volte a evitare doppia imposizione e non imposizione. L’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), non è una deroga da interpretare restrittivamente, ma una regola speciale da applicare quando la prestazione rientra nella sua sfera materiale.
Per rientrare in tale disposizione, la prestazione deve avere come scopo principale l’intrattenimento; non è richiesto un particolare livello artistico e possono essere comprese anche attività soltanto affini a quelle ricreative.
Nel caso di specie, la Corte valorizza il fatto che la prestazione è complessa e non si riduce all’esibizione dei modelli:
- il prestatore organizza le sessioni;
- mette a disposizione l’infrastruttura tecnica;
- consente ai clienti l’accesso previo pagamento;
- offre un contenuto destinato a procurare intrattenimento.
Da ciò la Corte conclude che si tratta di un’attività ricreativa ai sensi delle disposizioni citate.
Ragionamento della Corte: luogo in cui la prestazione è materialmente eseguita
Quanto al luogo, la Corte osserva che, in generale, le attività ricreative sono spesso collegate a manifestazioni in luoghi fisicamente determinati. Tuttavia, il testo dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), non limita l’applicazione della disposizione alle sole prestazioni rese alla presenza fisica dei destinatari o in un unico luogo.
Poiché la prestazione è fornita dal sig. Geelen come servizio complesso organizzato da lui stesso, il luogo in cui essa è “materialmente eseguita” coincide con il luogo dal quale il prestatore organizza e rende il servizio. Nel caso concreto, si tratta della sede delle sue attività economiche nei Paesi Bassi.
La Corte precisa che questa soluzione è coerente con l’obiettivo di una regola di territorialità semplice e razionale, idonea a evitare conflitti di competenza e a facilitare la riscossione dell’IVA.
Ragionamento della Corte: esclusione del regime dei servizi elettronici
Quanto alla seconda questione, la Corte rileva che le disposizioni sui servizi prestati tramite mezzi elettronici si applicano, nel sistema considerato, alle prestazioni fornite a destinatari stabiliti fuori dell’Unione o, se stabiliti nell’Unione, fuori dal paese del prestatore.
Nel caso concreto, però, risulta dalla decisione di rinvio che tutti i clienti si trovavano nei Paesi Bassi, cioè nello stesso Stato membro del prestatore. Per questo motivo, la Corte afferma che l’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), dodicesimo trattino, della sesta direttiva e l’articolo 56, paragrafo 1, lettera k), della direttiva IVA non trovano applicazione alla controversia, senza che sia necessario stabilire se, in astratto, la prestazione possa qualificarsi come servizio elettronico.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che:
- la prestazione di sessioni erotiche interattive in diretta via Internet è un’attività ricreativa;
- essa si considera materialmente eseguita nel luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o una stabile organizzazione da cui il servizio è reso, ovvero, in mancanza, nel luogo del suo indirizzo permanente o della sua residenza abituale;
- la disciplina dei servizi prestati tramite mezzi elettronici non si applica quando la prestazione è fornita a destinatari che si trovano tutti nello stesso Stato membro del prestatore.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, ai fini dell’IVA, conta la natura economico-funzionale della prestazione e non soltanto il luogo fisico in cui si esibiscono i soggetti filmati. In presenza di un servizio complesso organizzato dal prestatore e destinato all’intrattenimento dei clienti, il luogo di imposizione può coincidere con la sede del prestatore anche se il contenuto è prodotto altrove e trasmesso via Internet.
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