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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-24/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst contro Republik Österreich. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età – Nuovo regime di retribuzione e di avanzamento – Mantenimento della differenza di trattamento – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un computo parziale dei pregressi periodi di servizio. — Causa C-24/17

Giurisprudenza europea62017CJ0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara incompatibile con la direttiva 2000/78 un sistema austriaco che, pur sostituendo un regime retributivo discriminatorio per età, ne conserva gli effetti attraverso il reinquadramento fondato sulla retribuzione precedente. Precisa inoltre che, fino all’adozione di misure idonee a ristabilire la parità, i lavoratori sfavoriti hanno diritto agli stessi vantaggi dei lavoratori favoriti e al recupero economico della disparità. Infine, ritiene che la limitazione del computo dei periodi di servizio a seconda del datore di lavoro osti alla libera circolazione dei lavoratori.

Rinvio pregiudiziale sul nuovo regime austriaco di retribuzione e avanzamento degli agenti a contratto: mantenimento della discriminazione fondata sull’età e restrizioni al computo dei periodi di servizio ai fini della libera circolazione dei lavoratori.

La questione giuridica

Se la direttiva 2000/78/CE, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta, osti a una riforma retributiva che sostituisce un regime discriminatorio per età ma reinquadra i dipendenti sulla base dell’ultima retribuzione percepita, mantenendo gli effetti della discriminazione; se, in tale contesto, il diritto dell’Unione imponga un indennizzo ai dipendenti sfavoriti; e se l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 ostino a una disciplina che computa integralmente solo alcuni periodi di servizio, limitando gli altri a dieci anni.

Principio di diritto

La Corte afferma che osta al diritto dell’Unione una normativa nazionale che, per eliminare formalmente una discriminazione per età nel pubblico impiego, reintroduca di fatto quella stessa disparità mediante un reinquadramento basato sull’ultima retribuzione del regime precedente, così perpetuandone gli effetti economici. In presenza di una discriminazione accertata e finché il legislatore non adotta misure realmente ripristinatorie, i lavoratori sfavoriti devono essere posti nella stessa situazione dei lavoratori favoriti, con riconoscimento degli stessi vantaggi e, se del caso, di un’indennità pari alla differenza retributiva. Inoltre, è contraria all’articolo 45 TFUE e all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 una disciplina che computi integralmente solo i servizi prestati presso determinati datori di lavoro e limiti gli altri a dieci anni, poiché essa dissuade i lavoratori migranti dall’esercitare la libera circolazione senza essere adeguatamente giustificata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 45 TFUE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 492/2011
  • Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articoli 1, 2, 6 e 17 della direttiva 2000/78/CE

Discriminazione per età e computo dei periodi di servizio nel nuovo regime austriaco

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall’Oberster Gerichtshof (Austria), riguarda il nuovo regime federale austriaco di retribuzione e avanzamento degli agenti a contratto nel pubblico impiego. La Corte esamina sia il profilo della discriminazione fondata sull’età nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, sia quello della compatibilità con la libera circolazione dei lavoratori della disciplina sul computo dei precedenti periodi di servizio.

Fatti e procedimento principale

Il sindacato ricorrente contestava il nuovo sistema introdotto dal legislatore austriaco per porre fine a una discriminazione legata all’età, denunciando che il reinquadramento degli agenti già in servizio fosse basato sulla retribuzione effettivamente percepita nel mese di febbraio 2015, con conseguente mantenimento degli effetti economici del regime precedente. Il giudice del rinvio evidenziava inoltre che i periodi di servizio pregressi sono computati integralmente solo in relazione a specifici datori di lavoro pubblici o istituzionali, mentre per altri datori di lavoro il computo è limitato a dieci anni e subordinato alla pertinenza dell’esperienza.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori. Sul piano della parità di trattamento, sono centrali la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 6 e 17, nonché l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La controversia è incardinata nell’ambito dell’articolo 267 TFUE.

Sulla prima questione: persistenza della discriminazione per età

La Corte constata che il nuovo meccanismo di reinquadramento, pur formalmente rivolto a eliminare la discriminazione, conserva il legame con il vecchio regime perché il nuovo inquadramento dipende dall’ultima retribuzione maturata in applicazione del sistema anteriore. Ciò produce una permanenza degli effetti economici della precedente discriminazione, mantenendo una differenza di trattamento tra agenti sfavoriti dal vecchio regime e quelli favoriti, in violazione degli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, letti con l’articolo 21 della Carta.

La Corte respinge la giustificazione fondata sulla neutralità finanziaria e sulle esigenze amministrative, ricordando che tali considerazioni non possono, da sole, costituire una finalità legittima ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1. Rileva invece che il richiamo ai diritti acquisiti e alla tutela del legittimo affidamento può giustificare solo misure transitorie, non il mantenimento definitivo della disparità.

Sull’indennizzo e sulla tutela effettiva

In relazione all’articolo 17 della direttiva 2000/78, la Corte osserva che la disposizione non è decisiva nel caso concreto, poiché il procedimento non verte su sanzioni per violazioni delle norme nazionali di trasposizione. Tuttavia, riformula la questione nel senso della tutela effettiva da garantire quando una discriminazione contraria al diritto dell’Unione sia stata accertata e non siano ancora state adottate misure ripristinatorie.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che il giudice nazionale deve disapplicare ogni norma interna incompatibile e assicurare ai lavoratori sfavoriti gli stessi vantaggi riconosciuti ai lavoratori favoriti, sia quanto al computo dei periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, sia quanto all’avanzamento retributivo. Ne deriva anche il diritto a un’indennità finanziaria pari alla differenza tra la retribuzione che sarebbe spettata in assenza di discriminazione e quella effettivamente percepita.

Sulla seconda questione: libera circolazione dei lavoratori e computo dei periodi di servizio

La Corte osserva che la disciplina austriaca non introduce una discriminazione diretta per nazionalità, poiché si applica indistintamente. Tuttavia, essa può produrre un effetto dissuasivo sui lavoratori migranti, perché l’esperienza maturata presso datori di lavoro diversi da quelli espressamente elencati viene valorizzata solo fino a dieci anni, mentre altri periodi sono computati integralmente. Questo può rendere meno attraente il trasferimento in Austria per chi abbia maturato un’esperienza professionale rilevante all’estero o presso altri datori di lavoro.

La Corte esclude che la misura sia giustificata dal fine di premiare l’esperienza professionale o la fedeltà del lavoratore. Il computo limitato dei periodi pertinenti non valorizza integralmente l’esperienza acquisita e, considerando la struttura della normativa, non è nemmeno adeguato a premiare la fedeltà verso un singolo datore di lavoro. Perciò la restrizione non supera il controllo di proporzionalità richiesto dall’articolo 45 TFUE.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • la direttiva 2000/78, letta con l’articolo 21 della Carta, osta al nuovo regime austriaco che mantiene gli effetti della discriminazione per età attraverso il reinquadramento basato sulla retribuzione precedente;
  • in assenza di misure legislative realmente ripristinatorie, il giudice nazionale deve garantire ai lavoratori sfavoriti gli stessi vantaggi riconosciuti ai lavoratori favoriti, con possibile indennità economica;
  • l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 ostano alla disciplina sul computo selettivo e limitato dei periodi di servizio pregressi.

Principio affermato

La sentenza conferma che una riforma retributiva non può limitarsi a sostituire un criterio discriminatorio con un meccanismo che ne conservi gli effetti economici, né può introdurre regole che dissuadano i lavoratori migranti dall’esercitare la libera circolazione tramite un trattamento meno favorevole dell’esperienza professionale acquisita in altri contesti lavorativi.

Come è indicizzato

Materiediscriminazione fondata sull'etàpubblico impiegoretribuzione e avanzamento di carrieralibera circolazione dei lavoratori

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