Corte di giustizia, Sentenza C-494/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019. — Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR contro Fabio Rossato e Conservatorio di Musica F.A. Bonporti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Lavoro a tempo determinato – Contratti conclusi con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – Trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Limitazione dell’effetto retroattivo della trasformazione – Assenza di risarcimento pecuniario. — Causa C-494/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il regime sanzionatorio dell’abuso di contratti a termine nel pubblico impiego scolastico italiano dopo la riforma della legge n. 107/2015. Pur richiedendo rimedi effettivi contro l’abuso, la Corte ritiene che non sia imposto un cumulo tra stabilizzazione e risarcimento, se la stabilizzazione è certa e la limitazione dell’anzianità è proporzionata. La verifica concreta di tali presupposti è rimessa al giudice del rinvio.
Tutela contro l’abuso di contratti a termine nel settore pubblico scolastico: compatibilità con la clausola 5 dell’assenza di risarcimento pecuniario quando il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato con effetto retroattivo limitato.
La questione giuridica
Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato osti a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici supremi italiani, che per i docenti del settore pubblico già stabilizzati con effetto retroattivo limitato esclude ogni risarcimento pecuniario per l’abusiva reiterazione di contratti a termine, e se la limitazione del riconoscimento dell’anzianità pregressa possa costituire una sanzione proporzionata e sufficiente.
Principio di diritto
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro non osta a una disciplina nazionale che, per i docenti pubblici già trasformati a tempo indeterminato con effetto retroattivo limitato, escluda un ulteriore risarcimento pecuniario per l’abuso di contratti a termine, purché la trasformazione non sia incerta, imprevedibile o aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell’anzianità maturata costituisca, in concreto, una misura proporzionata, sufficientemente energica e dissuasiva; spetta al giudice nazionale verificare tali circostanze.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 1999/70/CE
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 1
- Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 5, punti 1 e 2
- Legge italiana 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, commi 95, 131 e 132
- Decreto legislativo italiano 16 aprile 1994, n. 297, articolo 399
Tutela contro l’abuso di contratti a termine nel settore pubblico scolastico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte d’appello di Trento in una controversia tra il MIUR, il sig. Fabio Rossato e il Conservatorio di Musica F.A. Bonporti. Al centro vi è la compatibilità con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di una disciplina nazionale che, per i docenti del settore pubblico, esclude il risarcimento pecuniario quando il rapporto è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato con effetto retroattivo limitato.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Rossato era stato assunto come docente di fisarmonica con 17 contratti a tempo determinato dal 18 novembre 2003 al 2 settembre 2015. In primo grado egli aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del termine, la conversione del rapporto con effetto retroattivo alla data del primo contratto, in subordine il risarcimento del danno e il riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini retributivi. Il Tribunale di Rovereto aveva riconosciuto soltanto l’anzianità ai fini della retribuzione, respingendo le domande legate all’abuso dei contratti a termine.
Successivamente, nel corso dell’appello, il rapporto di lavoro del sig. Rossato è stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato con effetto dal 1° gennaio 2014, sulla base della sua posizione nella graduatoria permanente ai sensi dell’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994, e non in applicazione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/2015.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 1999/70/CE, che attua l’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Centrale è la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro, che impone agli Stati membri di introdurre misure per prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, mediante:
- ragioni obiettive per i rinnovi;
- durata massima totale;
- numero massimo di rinnovi.
Vengono inoltre richiamati l’articolo 267 TFUE, la legge italiana n. 107/2015, articoli 1, commi 95, 131 e 132, e l’articolo 399 del decreto legislativo n. 297/1994.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede in sostanza se la clausola 5, punto 1, osti a una normativa nazionale che, come interpretata dalla giurisprudenza italiana di vertice, considera la stabilizzazione dei docenti del settore pubblico una misura sufficiente a reprimere l’abuso, ma nega qualsiasi risarcimento pecuniario per il periodo di reiterazione abusiva dei contratti a termine anteriori alla stabilizzazione. Il quesito investe anche il profilo del carattere retroattivo limitato della trasformazione e del ruolo del riconoscimento dell’anzianità pregressa.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione del governo italiano secondo cui il rinvio sarebbe ipotetico. Osserva che, secondo l’ordinanza di rinvio, la giurisprudenza nazionale ha esteso l’effetto preclusivo del risarcimento anche ai casi di trasformazione non avvenuti in applicazione diretta della legge n. 107/2015, ma tramite precedenti meccanismi di immissione in ruolo. La questione è quindi rilevante per la soluzione della controversia.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la clausola 5, punto 1, non impone un rimedio unico, ma consente agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure di prevenzione e sanzione dell’abuso, purché tali misure non compromettano l’obiettivo e l’effettività dell’accordo quadro. Se il diritto dell’Unione non prevede sanzioni specifiche, le misure nazionali devono essere proporzionate, sufficientemente energiche e dissuasive.
Richiamando la sentenza Mascolo, la Corte sottolinea che, prima della riforma del 2015, il sistema italiano non garantiva una sanzione effettiva, perché la trasformazione dipendeva dall’incerto avanzamento in graduatoria. Nel caso di specie, invece, la legge n. 107/2015 ha introdotto un piano straordinario di assunzioni volto a esaurire le graduatorie e a trasformare i rapporti precari nel corso dell’anno scolastico 2015/2016. La situazione del sig. Rossato è dunque considerata diversa da quella esaminata in Mascolo, poiché la sua stabilizzazione non era né incerta né aleatoria, ma resa obbligatoria dalla riforma.
Quanto al mancato risarcimento pecuniario, la Corte afferma che l’accordo quadro non impone il cumulo tra trasformazione del rapporto e risarcimento. La trasformazione a tempo indeterminato costituisce già, in linea di principio, una sanzione efficace dell’abuso; inoltre, né il principio di risarcimento integrale né quello di proporzionalità richiedono danni punitivi. Rimane però necessario che il lavoratore riceva una riparazione adeguata, non meramente simbolica.
Sul tema dell’effetto retroattivo limitato e della limitazione del riconoscimento dell’anzianità, la Corte osserva che, nel settore pubblico, possono giustificarsi differenze rispetto al settore privato, anche per evitare discriminazioni alla rovescia verso i dipendenti di ruolo assunti per concorso. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare se, alla luce della durata particolarmente lunga dell’abuso, il riconoscimento dell’anzianità solo fino al 1° gennaio 2014 sia proporzionato a sanzionare debitamente la violazione e a eliminarne le conseguenze.
Decisione e principio affermato
La Corte dichiara che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro non osta alla normativa nazionale così come applicata dai giudici supremi italiani, che esclude il risarcimento pecuniario per docenti del settore pubblico già trasformati in lavoratori a tempo indeterminato con effetto retroattivo limitato, a condizione che la trasformazione non sia incerta, imprevedibile o aleatoria e che la limitazione dell’anzianità pregressa costituisca una misura proporzionata. La verifica di tali circostanze spetta al giudice del rinvio.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, la sentenza conferma che, nel pubblico impiego, la stabilizzazione può integrare una sanzione sufficiente contro l’abuso dei contratti a termine anche senza risarcimento aggiuntivo, ma solo se il meccanismo di conversione è realmente certo ed effettivo. La valutazione della proporzionalità resta centrale, soprattutto quando la stabilizzazione comporti un riconoscimento solo parziale dell’anzianità maturata.
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