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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-396/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Martin Leitner contro Landespolizeidirektion Tirol. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età – Nuovo regime retributivo e di avanzamento di carriera – Mantenimento della disparità di trattamento – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Giustificazioni. — Causa C-396/17

Giurisprudenza europea62017CJ0396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esamina la riforma austriaca delle retribuzioni dei funzionari, adottata per eliminare una precedente discriminazione fondata sull'età ma strutturata in modo da conservare, per il personale già in servizio, gli effetti del vecchio sistema. La sentenza afferma che il nuovo meccanismo di reinquadramento, fondato sull'ultima retribuzione percepita nel regime discriminatorio, non rimuove realmente la disparità di trattamento. La Corte precisa inoltre che i giudici nazionali devono poter controllare anche il fondamento del parametro di reinquadramento e, se necessario, disapplicare la norma interna per ripristinare la piena parità di trattamento.

Discriminazione fondata sull'età nel sistema austriaco di retribuzione e avanzamento dei funzionari e limiti del reinquadramento retroattivo nel nuovo regime

La questione giuridica

Se la direttiva 2000/78, letta con l'articolo 21 della Carta, osti a una riforma retributiva retroattiva che, pur introducendo un nuovo regime non discriminatorio per i neoassunti, reinquadri i funzionari già in servizio sulla base dell'ultima retribuzione percepita nel precedente sistema discriminatorio, mantenendo così gli effetti della discriminazione per età; se l'articolo 47 della Carta e l'articolo 9 della direttiva ostino alla limitazione del controllo giurisdizionale sull'importo di riferimento per il reinquadramento; e, in subordine, quali conseguenze derivino dal primato del diritto UE per il ripristino della parità di trattamento e il risarcimento.

Principio di diritto

La Corte afferma che una normativa nazionale di riforma del sistema retributivo dei funzionari è incompatibile con la direttiva 2000/78 e con l'articolo 21 della Carta se, per eliminare una discriminazione per età, trasferisce retroattivamente i funzionari già in servizio a un nuovo regime calcolando il primo inquadramento sulla base della retribuzione maturata nel vecchio sistema discriminatorio, perché in tal modo ne perpetua gli effetti. Inoltre, l'articolo 47 della Carta e l'articolo 9 della direttiva ostano a norme che impediscano ai giudici di verificare la legittimità del parametro di reinquadramento; in mancanza di misure effettive di ripristino della parità, il giudice nazionale deve disapplicare la disciplina discriminatoria e garantire ai lavoratori penalizzati gli stessi vantaggi della categoria favorita, con conseguente diritto alla differenza retributiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 16 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 17 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 19, paragrafo 1, TUE

Discriminazione fondata sull'età nel sistema austriaco di retribuzione e avanzamento dei funzionari

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Austria) in materia di pubblico impiego e non discriminazione per età. La Corte è chiamata a valutare la compatibilità con la direttiva 2000/78/CE e con la Carta di una riforma nazionale che, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema retributivo dei funzionari, conserva come parametro decisivo l'ultima retribuzione percepita nel regime precedente.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Martin Leitner, funzionario di polizia austriaco, era stato reinquadrato nel nuovo regime di retribuzione e avanzamento introdotto dalla legge federale di riforma delle retribuzioni del 2015 e dalla successiva legge di adeguamento del 2016. Egli aveva chiesto che la sua posizione retributiva fosse ricalcolata tenendo conto anche dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, nonché il pagamento degli arretrati. Le autorità amministrative avevano respinto la domanda, sostenendo che il precedente regime non fosse più applicabile per effetto della riforma retroattiva.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • gli articoli 1, 2, 6, 9, 16 e 17 della direttiva 2000/78/CE;
  • gli articoli 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
  • l'articolo 267 TFUE. La normativa austriaca prevedeva originariamente un sistema di avanzamento fondato sulla "data di riferimento" che escludeva, in sostanza, l'esperienza acquisita prima dei 18 anni. La riforma del 2015-2016 ha sostituito tale sistema con un nuovo regime basato sull'anzianità di servizio rilevante ai fini retributivi, ma per i funzionari già in servizio ha previsto un reinquadramento fondato sull'ultima retribuzione percepita nel vecchio sistema, senza consentire di rimettere in discussione il fondamento discriminatorio di tale retribuzione.

Prima questione: persistenza della discriminazione nel nuovo regime

La Corte osserva che il vecchio sistema retributivo e di avanzamento era già stato qualificato come discriminatorio per età nelle sentenze Hütter e Schmitzer. La riforma non è ritenuta idonea a eliminare davvero la disparità, perché il meccanismo di reinquadramento collega il nuovo inquadramento alla retribuzione maturata nel sistema precedente, perpetuando così gli effetti della discriminazione sui funzionari penalizzati.

La Corte distingue gli obiettivi legittimi invocati dall'Austria:

  • la tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento dei funzionari avvantaggiati possono giustificare un trattamento transitorio;
  • tuttavia, considerazioni di neutralità finanziaria e di economia amministrativa non bastano, da sole, a giustificare la disparità. Poiché il nuovo sistema non realizza una convergenza progressiva verso un trattamento non discriminatorio per i soggetti penalizzati, esso mantiene definitivamente la discriminazione, in violazione degli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, letti con l'articolo 21 della Carta.

Seconda questione: tutela giurisdizionale effettiva

La Corte rileva anzitutto che l'articolo 17 della direttiva 2000/78 non è decisivo nel caso concreto, perché non si discute di sanzioni per violazione delle norme di trasposizione. Riformula quindi la questione alla luce dell'articolo 47 della Carta e dell'articolo 9 della direttiva.

Essa afferma che, poiché la legge austriaca trasforma la direttiva 2000/78 in diritto interno, il legislatore nazionale deve rispettare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Una normativa che limiti il controllo del giudice ai soli errori materiali di inserimento informatico, impedendogli di verificare la correttezza sostanziale del parametro di calcolo dell'"importo di riferimento per il reinquadramento", viola l'articolo 47 della Carta e l'articolo 9 della direttiva. Il lavoratore discriminato deve poter contestare proprio gli effetti discriminatori del meccanismo di trasferimento al nuovo regime.

Terza questione: primato del diritto dell'Unione e rimedi

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul primato del diritto dell'Unione e sull'obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme interne incompatibili con la direttiva 2000/78 quando non sia possibile un'interpretazione conforme.

Precisa che, in presenza di una discriminazione non ancora rimossa da misure legislative adeguate, il ripristino della parità impone di riconoscere ai lavoratori penalizzati gli stessi vantaggi di cui beneficiano i lavoratori favoriti, sia quanto al computo dei periodi anteriori ai 18 anni, sia quanto all'avanzamento nelle classi retributive. Ne consegue anche il diritto a una compensazione finanziaria pari alla differenza tra la retribuzione che il funzionario avrebbe dovuto percepire senza discriminazione e quella effettivamente percepita.

Quarta questione

Poiché le prime due questioni trovano risposta, la Corte dichiara che non è necessario esaminare la quarta questione.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78, in combinato disposto con l'articolo 21 della Carta, ostano a una normativa nazionale retroattiva che, per eliminare una discriminazione per età, trasferisca i funzionari al nuovo regime retributivo facendo dipendere il primo inquadramento dall'ultima retribuzione percepita nel vecchio sistema discriminatorio;
  • l'articolo 47 della Carta e l'articolo 9 della direttiva 2000/78 ostano a una norma nazionale che restringa il controllo giurisdizionale sull'importo di riferimento per il reinquadramento, escludendo le questioni relative al suo fondamento;
  • se non è possibile un'interpretazione conforme, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contraria e garantire il pieno ristoro della parità di trattamento, anche mediante una compensazione economica.

Principi affermati

La sentenza conferma che una riforma del pubblico impiego non può limitarsi a "cristallizzare" nel nuovo sistema la retribuzione maturata nel precedente regime discriminatorio. La rimozione della discriminazione richiede un rimedio effettivo e sindacabile in giudizio, non una mera riformulazione formale della normativa.

Come è indicizzato

Materiediscriminazione fondata sull'etàpubblico impiegoretribuzione e avanzamento di carrieratutela giurisdizionale effettivaprimato del diritto dell'unione

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