Cassazione Civile, Ordinanza n. 18293/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un atto di precetto notificato per il pagamento di euro 62.646,64 in forza di un titolo giudiziale costituito da sentenza provvisoriamente esecutiva del giudice del lavoro. Il debitore proponeva opposizione deducendo, in sintesi, che aveva presentato istanza di esdebitazione e che ciò avrebbe impedito l’azione esecutiva o imposto la sospensione del giudizio in attesa della decisione del tribunale; inoltre contestava la validità del precetto perché notificato sulla base della sola copia esecutiva del dispositivo, nonostante il successivo deposito della sentenza integrale, sostenendo anche che il vizio dovesse essere inquadrato diversamente. Infine censurava la regolazione delle spese di lite, lamentando la condanna integrale nonostante un asserito profilo di soccombenza reciproca e la carenza di motivazione sulla liquidazione. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: violazione delle norme sull’esdebitazione, dell’art. 295 c.p.c., degli artt. 431, 474 e 480 c.p.c., degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’esdebitazione produce effetti solo con il provvedimento del tribunale, che ha natura costitutiva: la mera presentazione dell’istanza non libera il debitore e non impedisce ai creditori di agire esecutivamente; inoltre non era dimostrata la pendenza del procedimento al momento rilevante e, comunque, la decisione sull’opposizione deve avere riguardo alla situazione esistente al momento della notifica del titolo e del precetto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che non si confrontava con la ratio della decisione impugnata e, in ogni caso, che l’art. 431, secondo comma, c.p.c. attribuisce al dispositivo della sentenza di condanna a favore del lavoratore immediata efficacia di titolo esecutivo, utilizzabile anche dopo il deposito della motivazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo: sul capo spese, perché la scelta di compensare o meno le spese e la loro liquidazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti di legge; inoltre la censura sulla liquidazione era priva della necessaria specificità ex art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. per mancata riproduzione delle doglianze già svolte in appello. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per difetto di difese degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142 l.fall.
Il fallito persona fisica possa essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti
L’esdebitazione opera solo alle condizioni previste dalla legge e non automaticamente per la sola presentazione dell’istanza; inoltre restano esclusi alcuni debiti espressamente indicati.
art. 144 l.fall.
Il tribunale provvede all’ammissione al beneficio con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo
Il provvedimento del tribunale che concede l’esdebitazione ha natura costitutiva e non dichiarativa.
art. 295 c.p.c.
Non sussiste obbligo di sospensione del giudizio di opposizione in mancanza di elementi che dimostrino la perdurante pendenza e comunque la decisione deve riferirsi alla situazione esistente al momento della notifica del titolo e del precetto.
art. 431 c.p.c.
all'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. si può procedere con la sola copia del dispositivo
Il dispositivo della sentenza di condanna del lavoratore ha immediata e piena efficacia di titolo esecutivo, utilizzabile anche dopo il decorso del termine e dopo il deposito della motivazione.
art. 474 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ne esclude la violazione sulla base dell’efficacia esecutiva del dispositivo ex art. 431 c.p.c.
art. 480 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al precetto; la censura è stata ritenuta priva di conducenza alla luce della validità del titolo esecutivo azionato.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza, nei limiti del sindacato di legittimità.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese e la relativa valutazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e, se necessario, la riproduzione dei passaggi rilevanti degli atti richiamati, pena l’inammissibilità della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’istanza di esdebitazione non produce, di per sé, alcun effetto liberatorio: la liberazione dai debiti residui richiede il provvedimento costitutivo del tribunale.
- In sede di opposizione a precetto rileva la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della notifica del titolo esecutivo e del precetto; la mera pendenza di un procedimento potenzialmente incidente sul credito non basta, senza prova della sua effettiva incidenza e attualità.
- Per i crediti di lavoro, il dispositivo della sentenza di condanna è titolo esecutivo autonomamente azionabile ai sensi dell’art. 431 c.p.c. anche prima del deposito della motivazione e senza che il successivo deposito ne travolga l’efficacia.
- La censura sul regime delle spese di lite è scrutinabile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; la scelta di compensarle e la loro liquidazione restano in larga misura discrezionali.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: quando si deduce un errore del giudice di merito su questioni già trattate nei gradi precedenti, occorre indicare e riprodurre i passaggi rilevanti degli atti, altrimenti la censura è inammissibile.
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