Cassazione Penale, Sentenza n. 19256/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Aprovitola era stato condannato dal Tribunale di Napoli Nord per violazioni urbanistiche: aveva realizzato, come legale rappresentante della Solid Foundation S.r.l., un condotto fognario interrato di circa 200 metri collegato alla pubblica fognatura anziché alla vasca di accumulo prevista dal permesso di costruire; gli erano inoltre contestate le violazioni degli artt. 93 e 95 d.P.R. n. 380/2001 per l'omesso deposito degli atti progettuali in zona sismica. In Cassazione il ricorrente impugnava in particolare l'ordine di demolizione disposto ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, sostenendo che il Tribunale aveva corretto la qualificazione in "parziale difformità" (art. 44, comma 1, lett. a)) e che l'art. 31 disciplina invece solo l'assenza di titolo, la totale difformità o la variazione essenziale (escludendo quindi la parziale difformità), per cui l'ordine di demolizione sarebbe illegittimo e le eventuali misure di ripristino o sanzionatorie spettano alla Pubblica Amministrazione (art. 34).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo nella parte riguardante l'ordine di demolizione e la condizione posta alla sospensione condizionale della pena. Pur riconoscendo che esiste un orientamento che ammette l'applicazione dell'art. 31, comma 9, anche alle opere realizzate in "variazione essenziale" ricomprese nell'art. 44 lett. a), la Corte ha osservato che il Tribunale aveva espressamente accertato una "parziale difformità" e che, inoltre, la contestazione relativa all'omesso deposito degli atti in Genio Civile era una violazione di natura formale che non giustifica l'ordine di demolizione per motivi antisismici (tale potere sussiste solo per violazioni sostanziali delle norme tecniche). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente all'ordine di demolizione e alla condizione sulla sospensione condizionale; il resto della condanna (dichiarazione di colpevolezza, ammenda, spese) è stato confermato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 9
per le opere abusive "di cui al presente articolo il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita"
L'art. 31 comma 9 riguarda le opere eseguite "in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali"; la Corte rileva che, se ricorre la variazione essenziale, l'ordine di demolizione può rientrare nell'ambito dell'art. 31, ma se la condanna riguarda solo la "parziale difformità" l'ordine non è legittimo.
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, comma 1, lett. a) e lett. b)
Art. 44 punisce le difformità dal permesso di costruire: la lett. a) riguarda la difformità (compresa la parziale o la variazione essenziale), la lett. b) ipotesi più grave; la qualificazione della condotta (parziale difformità vs variazione essenziale) è determinante per stabilire l'applicabilità dell'ordine di demolizione.
d.P.R. n. 380/2001, art. 34
Prevede le sanzioni amministrative (ripristino dello stato dei luoghi o sanzione pecuniaria sostitutiva) che, per le ipotesi di parziale difformità, restano di competenza della Pubblica Amministrazione e non sostituiscono automaticamente l'ordine giudiziale di demolizione.
d.P.R. n. 380/2001, artt. 93 e 95
Norme relative al deposito degli atti progettuali e procedure tecniche in materia di sicurezza sismica; la loro violazione può essere di natura formale (omesso deposito) e in tale caso non giustifica automaticamente misure demolitorie penalmente ordinate.
d.P.R. n. 380/2001, art. 98, comma 3
Richiamato in giurisprudenza come base del potere giudiziale di disporre la demolizione per violazioni sostanziali della normativa antisismica; tuttavia tale potere richiede che la violazione antisismica sia sostanziale e specificamente contestata.
Massime di principio
- L'ordine giudiziale di demolizione ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001 è legittimo per le opere realizzate in assenza di titolo, in totale difformità o in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire; non si applica, di norma, alla sola parziale difformità.
- Se la condanna penale riguarda solo la parziale difformità (art. 44, comma 1, lett. a)), le misure di ripristino o le sanzioni concernono in via primaria la competenza amministrativa (art. 34) e il giudice penale non dovrebbe imporre la demolizione.
- Per le violazioni della normativa antisismica il potere del giudice di ordinare demolizioni sussiste soltanto quando vi siano violazioni sostanziali delle norme tecniche; violazioni meramente formali (es. omesso deposito) non sono sufficienti.
- È necessario che vi sia corrispondenza tra fatto contestato, condanna e ordine demolitorio: il provvedimento demolitorio deve essere collegato formalmente e specificamente alla contestazione che ha dato origine alla condanna.
- Difesa pratica: contestare la qualificazione della difformità (parziale vs variazione essenziale) e chiedere al giudice di motivare espressamente l'addebito di variazione essenziale se si chiede o si rischia un ordine demolitorio.
- Azione dell'accusa: per chiedere la demolizione in sede penale è opportuno formulare contestazioni chiare e specifiche che inquadrino l'opera nella fattispecie prevista dall'art. 31 (es. variazione essenziale o totale difformità) o provare la violazione sostanziale delle norme tecniche antisismiche.
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