Sentenza n. 9267/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza della sentenza n. 9564/2021 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Pangia, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 40165/2019, pubblicata in data 17/11/2021, notificata in data 16/12/2021, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla collocazione stipendiale e al riallineamento dell'anzianità di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro. Il titolo giudiziale aveva dichiarato il diritto della ricorrente a essere collocata nella posizione stipendiale 3-8 anni, con anzianità di servizio pari ad anni cinque e mesi otto ai fini giuridici e a quattro mesi ai fini economici, dal 1° settembre 1992, nonché a ottenere il riallineamento previsto dall'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988 al raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità, dal 1° gennaio 2005. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza e non ha eseguito neppure l'ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto il deposito di una relazione sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario resa in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e consente di accertare l'omissione o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha dimostrato di avere dato esecuzione al titolo e non ha fornito i chiarimenti richiesti dal giudice; ciò ha consentito di ritenere sussistente l'inadempimento, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento della penalità di mora, riservandola a una eventuale successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale.
art. 4, comma 3, d.P.R. n. 399/1988
riallineamento previsto dall’art. 4, co. 3, d. P.R. n. 399/88 al raggiungimento del 18 ° anno di anzianità di servizio
La norma è richiamata quale base del diritto al riallineamento dell'anzianità stipendiale già riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, compresa quella resa in funzione di giudice del lavoro, quando la pubblica amministrazione non si conformi al titolo.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile del giudice del lavoro, il giudizio ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'omissione o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- La mancata produzione, da parte dell'amministrazione, dei chiarimenti e della documentazione richiesti dal giudice sull'esecuzione del giudicato, unitamente all'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, può fondare l'accertamento dell'inerzia amministrativa secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine entro il quale dovrà intervenire e attribuendogli, se necessario, il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
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