Sentenza del 26/09/2017 n. 5519 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cartella di pagamento - dichiarazione dei redditi - errori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella di pagamento derivante da errori contenuti nella dichiarazione dei redditi. La questione riguardava la possibilità di correggere, anche in sede contenziosa, errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, quando tali errori comportino un'imposizione fiscale maggiore o oneri diversi da quelli effettivamente dovuti secondo la legge. La dichiarazione dei redditi è stata qualificata come dichiarazione di scienza e non di volontà, per cui non vincola definitivamente il contribuente.
La decisione
Secondo il principio richiamato, il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi anche nel giudizio contro la cartella di pagamento, purché dimostri l'errore e il conseguente maggior carico fiscale indebitamente richiesto. La pretesa tributaria deve quindi essere determinata sulla base dell'effettiva applicazione della legge e non esclusivamente sul contenuto originario della dichiarazione. Nel testo fornito non sono indicati gli estremi specifici del dispositivo né l'importo eventualmente annullato, ma il principio è favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322 del 1998
La norma disciplina la possibilità di correggere le dichiarazioni fiscali, consentendo l'emendabilità degli errori nei limiti e secondo le modalità previste dall'ordinamento.
Art. 53, comma 1, Costituzione
Il principio di capacità contributiva impone che il prelievo fiscale sia commisurato alla reale capacità economica del contribuente; una dichiarazione errata non può giustificare un'imposizione superiore a quella prevista dalla legge.
Art. 97, comma 1, Costituzione
I principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione finanziaria richiedono che la pretesa tributaria sia fondata sulla corretta applicazione della legge e sulla reale situazione fiscale.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378/2016
La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza e può essere rettificata dal contribuente per correggere errori di fatto o di diritto, anche in sede contenziosa.
Cassazione, sentenze n. 5373/2012, n. 16185/2016 e n. 6392/2014
Le pronunce richiamate confermano, in linea generale, la possibilità di emendare la dichiarazione quando il dato dichiarato non corrisponde all'obbligazione tributaria effettivamente dovuta.
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi non è normalmente una manifestazione irrevocabile di volontà, ma una rappresentazione della situazione fiscale del contribuente; pertanto può essere corretta se contiene errori.
- La correzione può riguardare sia errori di fatto, come dati numerici errati, sia errori di diritto, come l'errata applicazione di una norma fiscale.
- Il contribuente può far valere l'errore anche impugnando una cartella di pagamento, se l'errore ha determinato un'imposta o un onere maggiore rispetto a quello legalmente dovuto.
- È necessario fornire una prova concreta dell'errore, del corretto trattamento fiscale e del collegamento tra l'errore e la maggiore pretesa tributaria.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare la pretesa esclusivamente sul contenuto formale della dichiarazione quando risulti che esso conduce a un'imposizione non conforme alla legge.
- Il principio tutela il contribuente dall'ingiustificato arricchimento dell'Erario, ma non consente di correggere la dichiarazione senza rispettare i termini, le modalità procedurali e gli oneri probatori applicabili al caso concreto.
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