Sentenza del 26/09/2017 n. 116 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
Esenzione spettante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'esenzione IMU per l'abitazione principale quando due soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare risultano residenti o utilizzano immobili distinti. L'esenzione può spettare per un solo immobile, salvo che il contribuente dimostri una causa oggettiva che renda necessaria l'interruzione della convivenza, come esigenze lavorative, separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio con cessazione degli effetti civili, oppure altra causa di forza maggiore. L'onere della prova grava sul contribuente.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'esenzione IMU esclusivamente per un solo immobile appartenente al nucleo familiare, negandola per l'eventuale ulteriore abitazione distinta. L'esenzione sul secondo immobile avrebbe potuto essere ammessa soltanto in presenza di una concreta e documentata causa oggettiva idonea a giustificare la separazione abitativa. Non essendo sufficiente la mera scelta dei coniugi o dei componenti del nucleo familiare di dimorare in abitazioni diverse, il ricorso del contribuente risulta sostanzialmente respinto, salvo prova contraria specifica.
Norme richiamate
Disciplina IMU sull'esenzione per abitazione principale
L'esenzione IMU per l'abitazione principale si può applicare, con riferimento a soggetti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, ad un solo immobile, salvo che non sia dimostrata una causa oggettiva che renda necessaria l'interruzione del rapporto di convivenza.
Per i componenti dello stesso nucleo familiare l'agevolazione è, in linea generale, limitata a un'unica abitazione. L'esenzione per immobili distinti richiede la prova di una situazione oggettiva, eccezionale e documentata che renda necessaria la separazione abitativa.
Principio dell'onere della prova a carico del contribuente
L'onere probatorio grava sul contribuente.
Chi pretende di applicare l'esenzione a più immobili deve dimostrare concretamente i presupposti dell'agevolazione e la causa oggettiva che giustifica la mancata convivenza.
Massime di principio
- La semplice residenza anagrafica separata o la scelta volontaria dei coniugi di abitare in immobili diversi non è normalmente sufficiente per ottenere l'esenzione IMU su entrambe le abitazioni.
- L'esenzione per più immobili dello stesso nucleo familiare richiede una causa oggettiva, concreta e documentabile, come motivi lavorativi non meramente temporanei, separazione legale o altra forza maggiore.
- Il contribuente deve conservare e produrre la documentazione idonea a dimostrare sia la necessità della separazione abitativa sia l'effettiva dimora nell'immobile per il quale chiede l'esenzione.
- In assenza di prova convincente, l'amministrazione può riconoscere l'esenzione per una sola abitazione principale e recuperare l'IMU sull'altra.
Testo integrale
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