Sentenza del 26/09/2017 n. 183 - Comm. Trib. Prov. Novara
Costi per prestazioni pubblicitarie. Determinabilità dei costi in relazione ai contratti stipulati. Presunta non proporzionalità tra corrispettivi fissati in contratto e prestazioni fornite - Operatività - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha contestato la deducibilità dei costi sostenuti per prestazioni pubblicitarie commissionate ad associazioni sportive dilettantistiche, presumendo una non proporzionalità tra i corrispettivi contrattualmente stabiliti e le prestazioni rese. La controversia riguarda quindi la necessità di dimostrare un collegamento puntuale tra ciascun costo e uno specifico incremento dei ricavi, nonché la congruità economica dei compensi rispetto all'attività pubblicitaria svolta.
La decisione
La contestazione non può fondarsi sulla sola presunta sproporzione tra corrispettivi e prestazioni o sull'assenza di una dimostrazione analitica del ritorno economico. Quando le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione sono previste da contratti e rese da associazioni sportive dilettantistiche regolarmente operative, è sufficiente che sussista una contrapposizione economica teorica e che, al momento dell'erogazione, fosse ragionevole ricollegare la spesa alla promozione dell'immagine dell'impresa o dei suoi prodotti. Non è necessario provare che ogni singolo costo abbia prodotto uno specifico incremento di ricavi.
Massime di principio
- Le spese di pubblicità e sponsorizzazione possono essere deducibili anche senza la prova di un incremento diretto e immediato dei ricavi, purché siano effettive, documentate e astrattamente idonee a promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa.
- La presenza di contratti regolarmente stipulati e di un soggetto sponsorizzato realmente operativo costituisce un elemento rilevante per dimostrare l'effettività dell'operazione.
- La presunta sproporzione tra il compenso e la prestazione non è sufficiente, da sola, a negare la deducibilità del costo: occorrono elementi concreti che dimostrino l'inesistenza, l'antieconomicità manifesta o la simulazione dell'operazione.
- Non è richiesto un collegamento analitico tra ogni singola voce di costo e uno specifico ricavo; è sufficiente la ragionevole riconducibilità della spesa alla finalità promozionale al momento in cui è stata sostenuta.
- Per tutelare la deducibilità è opportuno conservare il contratto, le fatture, le prove dei pagamenti e la documentazione dell'attività pubblicitaria effettivamente svolta.
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