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Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Pavia

Pubblicità - Presupposto dell'imposta - Autorizzazione all'impianto su cui può essere effettuata la pubblicità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

È stata contestata la debenza dell'imposta di pubblicità in relazione a un impianto autorizzato, sostenendo verosimilmente che la pubblicità non fosse stata effettivamente utilizzata o che la mera autorizzazione non fosse sufficiente a integrare il presupposto impositivo. La decisione ha invece ritenuto rilevante la disponibilità di un mezzo idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche quando l'impianto riporti soltanto l'indicazione dell'impresa e del relativo numero telefonico.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il presupposto dell'imposta non è l'effettiva utilizzazione del mezzo pubblicitario, ma la disponibilità di un impianto potenzialmente destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari. La mera autorizzazione all'installazione, accompagnata da elementi identificativi dell'impresa e dal numero telefonico, è stata considerata sufficiente a costituire una base imponibile rilevante e a giustificare l'applicazione del tributo.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità

    Il presupposto dell'imposta consiste nella disponibilità di un mezzo idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari, non nella prova dell'effettiva utilizzazione o visualizzazione della pubblicità.

Massime di principio

  • Per l'imposta sulla pubblicità può essere sufficiente la disponibilità di un impianto autorizzato e concretamente idoneo a diffondere messaggi pubblicitari; non è normalmente necessario dimostrare che il mezzo sia stato effettivamente utilizzato.
  • Un'indicazione dell'impresa associata a un numero telefonico può avere natura pubblicitaria quando consente di identificare e contattare l'attività, anche se non contiene slogan o offerte commerciali.
  • L'autorizzazione amministrativa all'installazione non è di per sé neutra rispetto al tributo: se riguarda un impianto potenzialmente utilizzabile per la pubblicità, può concorrere a dimostrare il presupposto impositivo.
  • In casi analoghi, la contestazione dovrebbe concentrarsi non soltanto sulla mancata utilizzazione, ma sull'assenza di idoneità pubblicitaria, sulla natura non promozionale del messaggio, sull'eventuale esenzione applicabile o sull'errata determinazione della superficie e della tariffa.

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