Sentenza del 26/09/2017 n. 247 - Comm. Trib. Prov. Pavia
Pubblicità - Presupposto dell'imposta - Autorizzazione all'impianto su cui può essere effettuata la pubblicità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
È stata contestata la debenza dell'imposta di pubblicità in relazione a un impianto autorizzato, sostenendo verosimilmente che la pubblicità non fosse stata effettivamente utilizzata o che la mera autorizzazione non fosse sufficiente a integrare il presupposto impositivo. La decisione ha invece ritenuto rilevante la disponibilità di un mezzo idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche quando l'impianto riporti soltanto l'indicazione dell'impresa e del relativo numero telefonico.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il presupposto dell'imposta non è l'effettiva utilizzazione del mezzo pubblicitario, ma la disponibilità di un impianto potenzialmente destinato alla diffusione di messaggi pubblicitari. La mera autorizzazione all'installazione, accompagnata da elementi identificativi dell'impresa e dal numero telefonico, è stata considerata sufficiente a costituire una base imponibile rilevante e a giustificare l'applicazione del tributo.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
Il presupposto dell'imposta consiste nella disponibilità di un mezzo idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari, non nella prova dell'effettiva utilizzazione o visualizzazione della pubblicità.
Massime di principio
- Per l'imposta sulla pubblicità può essere sufficiente la disponibilità di un impianto autorizzato e concretamente idoneo a diffondere messaggi pubblicitari; non è normalmente necessario dimostrare che il mezzo sia stato effettivamente utilizzato.
- Un'indicazione dell'impresa associata a un numero telefonico può avere natura pubblicitaria quando consente di identificare e contattare l'attività, anche se non contiene slogan o offerte commerciali.
- L'autorizzazione amministrativa all'installazione non è di per sé neutra rispetto al tributo: se riguarda un impianto potenzialmente utilizzabile per la pubblicità, può concorrere a dimostrare il presupposto impositivo.
- In casi analoghi, la contestazione dovrebbe concentrarsi non soltanto sulla mancata utilizzazione, ma sull'assenza di idoneità pubblicitaria, sulla natura non promozionale del messaggio, sull'eventuale esenzione applicabile o sull'errata determinazione della superficie e della tariffa.
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