Sentenza del 26/09/2017 n. 94 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - sottoscrizione - delega - mancata indicazione della durata di efficacia e delle ragioni che la rendono utile o necessaria - delega a favore di soggetto non dirigente - validità - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. La delega alla sottoscrizione è stata ritenuta valida anche in assenza dell’indicazione della durata, delle specifiche ragioni giustificative e della qualifica dirigenziale del delegato. Di conseguenza, l’avviso di accertamento è rimasto valido sotto questo profilo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento fosse invalida perché non indicava la durata della propria efficacia né le ragioni che la rendevano utile o necessaria e perché era stata conferita a un soggetto privo della qualifica di dirigente.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione di un avviso di accertamento non è invalida per il solo fatto di non indicare espressamente la durata della sua efficacia.
- Non è necessariamente richiesta l’indicazione dettagliata delle ragioni organizzative che giustificano il conferimento della delega.
- La delega può essere validamente conferita anche a un funzionario che non abbia la qualifica di dirigente, purché sussista il potere dell’ufficio di delegare la sottoscrizione e sia individuabile il soggetto delegato.
- La contestazione dell’avviso non può fondarsi esclusivamente sull’assenza degli elementi formali indicati, se la delega risulta comunque esistente e idonea a legittimare la sottoscrizione.
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