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Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 153 - Comm. Trib. Prov. Asti

Colonnine ed insegne per la distribuzione di carburante. Quando sono imponibili

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il testo riporta un principio relativo all'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità di colonnine, insegne e segni distintivi presenti nelle stazioni di distribuzione carburanti. Le insegne che indicano il tipo di carburante erogato e le modalità di esercizio costituiscono mera comunicazione al pubblico, priva di finalità pubblicitaria. Anche l'indicazione dei prezzi dei carburanti non è imponibile, poiché la sua esposizione deriva da un obbligo di legge. Diversamente, i colori e i segni distintivi che caratterizzano la stazione di rifornimento e riportano il marchio costituiscono un messaggio pubblicitario, anche se privi di illuminazione.

La decisione

Non essendo riportato il testo integrale della sentenza, non sono indicati il dispositivo, l'esito processuale concreto né l'eventuale liquidazione delle spese. Dal principio enunciato risulta tuttavia che le insegne informative e quelle relative ai prezzi, se esposte in adempimento di un obbligo normativo, non sono soggette all'imposta di pubblicità, mentre sono imponibili i colori e i segni distintivi recanti il marchio dell'impresa, in quanto idonei a promuovere o identificare l'attività commerciale.

Norme richiamate

  • Imposta comunale sulla pubblicità

    L'imposta colpisce i messaggi aventi funzione pubblicitaria, ma non le comunicazioni meramente informative o imposte dalla legge. I segni distintivi e i colori aziendali, invece, possono essere imponibili quando svolgono una funzione promozionale o identificativa del marchio.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'insegna è soggetta all'imposta di pubblicità occorre valutarne la funzione concreta: una comunicazione meramente informativa non equivale necessariamente a un messaggio pubblicitario.
  • Le indicazioni imposte dalla legge, come i prezzi dei carburanti, normalmente non sono imponibili perché non sono esposte per scelta promozionale dell'operatore.
  • Le indicazioni sul prodotto erogato o sulle modalità del servizio possono essere non imponibili quando servono soltanto a informare il pubblico e a rendere riconoscibile il servizio offerto.
  • Colori, loghi, marchi e altri segni distintivi dell'impresa possono essere considerati pubblicità anche senza illuminazione, se identificano o promuovono commercialmente l'attività.
  • La semplice assenza di un impianto illuminante non esclude l'imponibilità: rilevano soprattutto il contenuto, la funzione e l'idoneità del segno a pubblicizzare l'impresa.

Testo integrale

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