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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-1126/23

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 febbraio 2025. — Asociația Inițiativa pentru Justiție contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Decisione 2006/928/CE – Meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione – Decisione (UE) 2023/1786 che abroga la decisione 2006/928 – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità. — Causa T-1126/23

Giurisprudenza europea62023TO1126

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge come irricevibile il ricorso di un’associazione di procuratori rumeni contro la decisione con cui la Commissione ha abrogato il meccanismo di cooperazione e verifica per la Romania. Secondo il Tribunale, l’atto impugnato non produce effetti diretti sulla situazione giuridica dell’associazione né dei suoi membri, perché la decisione 2006/928/CE imponeva obblighi alla Romania ma non attribuiva diritti ai singoli. Il Tribunale esclude anche ogni attenuazione delle condizioni di ricevibilità e pone le spese a carico della ricorrente.

Ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che abroga il MCV per la Romania: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per difetto di incidenza diretta dell’associazione ricorrente e dei suoi membri.

La questione giuridica

Se un’associazione di procuratori possa impugnare ex articolo 263 TFUE la decisione della Commissione che abroga la decisione 2006/928/CE sul MCV per la Romania, deducendo di essere direttamente interessata in proprio o in quanto rappresentante dei suoi membri; e, in particolare, se l’abrogazione di un atto che prevedeva parametri di riferimento con effetto diretto produca a sua volta effetti diretti sui procuratori e giustifichi un’attenuazione delle condizioni di ricevibilità.

Principio di diritto

Un’associazione professionale non è legittimata ad agire contro la decisione con cui la Commissione abroga il MCV per la Romania se né essa né i suoi membri sono direttamente interessati dall’atto impugnato. La decisione 2006/928/CE, pur imponendo alla Romania obblighi vincolanti e contenendo parametri di riferimento dotati di effetto diretto, non conferiva diritti direttamente azionabili ai procuratori; la sua abrogazione non incide quindi direttamente sulla loro situazione giuridica. Le condizioni di ricevibilità di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE non possono essere attenuate in nome della tutela giurisdizionale effettiva o di un parallelo con la giurisprudenza CEDU.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288, quarto comma, TFUE
  • Articolo 37 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati
  • Articolo 38 dell’atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati
  • Articolo 2 TUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 143 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione 2006/928/CE
  • Decisione (UE) 2023/1786
  • Decisione quadro 2003/568/GAI
  • Convenzione sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), TUE, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato

Ricorso di annullamento contro l’abrogazione del MCV per la Romania

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da un’associazione professionale di procuratori rumeni contro la decisione (UE) 2023/1786 della Commissione, che ha abrogato la decisione 2006/928/CE istitutiva del meccanismo di cooperazione e verifica (MCV) per la Romania. Il Tribunale, Terza Sezione, decide in via preliminare sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Fatti e quadro fattuale della controversia

La decisione 2006/928 era stata adottata nel contesto dell’adesione della Romania all’Unione e prevedeva quattro parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e lotta contro la corruzione. La ricorrente, Asociația Inițiativa pentru Justiție, è un’associazione di procuratori istituita nel 2018 e finalizzata alla tutela dello Stato di diritto e dell’indipendenza dei procuratori. Con la decisione impugnata del 15 settembre 2023, la Commissione ha ritenuto che la Romania avesse soddisfatto in modo adeguato i parametri del MCV e ha abrogato la decisione 2006/928, affidando il seguito del monitoraggio al ciclo annuale sullo Stato di diritto.

Ricevibilità: legittimazione ad agire delle associazioni

Il Tribunale ricorda che le associazioni possono agire in tre ipotesi: quando una norma attribuisce loro facoltà processuali, quando rappresentano membri direttamente legittimati ad agire, oppure quando sono direttamente colpite nei propri interessi. Nel caso concreto, la ricorrente non invoca alcuna disposizione che le conferisca prerogative processuali specifiche; inoltre, il suo ruolo di interlocutrice della Commissione nell’ambito del MCV non la trasforma in negoziatrice ai fini della giurisprudenza rilevante. Anche l’argomento del legittimo affidamento viene respinto, perché la ricorrente non dimostra di aver ricevuto assicurazioni precise, incondizionate e concordanti circa la mancata abrogazione del MCV.

Incidenza diretta sui membri dell’associazione

Quanto alla rappresentanza degli interessi dei membri, il Tribunale applica il criterio classico dell’incidenza diretta: l’atto deve produrre effetti immediati sulla situazione giuridica dei ricorrenti e lasciare ai destinatari incaricati dell’attuazione un margine nullo o meramente automatico. Il Tribunale ricostruisce l’oggetto e la portata della decisione 2006/928, osservando che essa imponeva alla Romania obblighi di fare e di riferire alla Commissione, nonché il dovere di tener conto delle relazioni e raccomandazioni della Commissione. Anche se la Corte, nella sentenza Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, aveva riconosciuto l’effetto diretto dei parametri di riferimento, ciò non equivale a riconoscere diritti sostanziali direttamente azionabili dai procuratori.

Effetto diretto dei parametri di riferimento e limiti della tesi della ricorrente

Il Tribunale chiarisce che l’effetto diretto, nel caso dei parametri del MCV, è stato inteso dalla Corte soprattutto come possibilità di disapplicare norme nazionali incompatibili, non come attribuzione di diritti specifici ai singoli procuratori. L’associazione non indica, peraltro, alcun diritto specifico di cui i membri sarebbero titolari in forza della decisione 2006/928. Neppure l’argomento secondo cui l’abrogazione del MCV priverebbe i procuratori di una tutela più ampia rispetto a quella offerta dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE viene accolto: il Tribunale osserva che la lotta alla corruzione è comunque disciplinata da altri atti dell’Unione e che la Carta dei diritti fondamentali si applica anche in questo settore quando sussistono i presupposti dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Rifiuto di attenuare le condizioni di ricevibilità

La ricorrente chiedeva, in sostanza, un adattamento più flessibile delle condizioni di ricevibilità in nome della tutela giurisdizionale effettiva e dello Stato di diritto, richiamando anche la giurisprudenza della Corte EDU in materia climatica. Il Tribunale respinge tale impostazione: l’articolo 47 della Carta non può alterare il sistema di rimedi previsto dai Trattati, né eliminare la condizione dell’incidenza diretta espressamente prevista dall’articolo 263, quarto comma, TFUE. Ricorda inoltre che il controllo di legittimità è garantito anche dai giudici nazionali tramite rinvio pregiudiziale e sindacato incidentale di validità.

Dispositivo e spese

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità e respinge il ricorso. Di conseguenza, non statuisce sull’istanza di intervento proposta dalla Romania. La ricorrente è condannata alle spese, incluse quelle della Commissione; la Romania sopporta le proprie spese relative all’istanza di intervento.

Principio affermato

L’abrogazione della decisione che istituiva il MCV per la Romania non è impugnabile da un’associazione di procuratori quando essa non dimostra una diretta incidenza sulla propria situazione giuridica o su quella dei propri membri. I parametri di riferimento del MCV, pur avendo effetto diretto nei confronti della Romania nel senso di consentire la disapplicazione di norme interne incompatibili, non attribuiscono di per sé diritti soggettivi direttamente azionabili dai singoli procuratori, sicché non può essere riconosciuta la legittimazione ad agire contro la loro abrogazione.

Come è indicizzato

Materiericorso di annullamentolegittimazione ad agirestato di dirittolotta contro la corruzioneorganizzazione della giustizia

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