Corte di giustizia, Ordinanza C-11/24
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 4 febbraio 2025. — Aldo D’Agostino contro Banca centrale europea (BCE). — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Diritto delle istituzioni – Ricorso per risarcimento danni – Dichiarazione della presidente della Banca centrale europea (BCE) nel corso di una conferenza stampa – Asseriti danni derivanti da tale dichiarazione – Calo degli indici azionari – Insussistente violazione di norme giuridiche che conferiscono diritti ai singoli – Determinazione degli obiettivi della politica monetaria – Ripartizione delle competenze tra gli organi della BCE – Abuso di potere – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. — Causa C-11/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l'impugnazione di Aldo D'Agostino contro l'ordinanza del Tribunale che aveva negato il risarcimento danni chiesto alla BCE per una dichiarazione della sua presidente del 12 marzo 2020. Ribadisce che, per la responsabilità extracontrattuale della BCE, serve la violazione di una norma UE che conferisca diritti ai singoli, requisito non soddisfatto dalle disposizioni invocate sul funzionamento interno e sulle competenze della BCE. Le doglianze su abuso di potere, legittimo affidamento e nesso causale sono dichiarate, a seconda dei casi, irricevibili, infondate o inconferenti.
Impugnazione contro il rigetto di un ricorso risarcitorio nei confronti della BCE per una dichiarazione della presidente: la Corte conferma che manca una violazione di norme UE idonee a conferire diritti ai singoli e respinge l'impugnazione in parte come irricevibile e in parte come infondata.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel respingere il ricorso risarcitorio contro la BCE per difetto della condizione relativa all'illegittimità del comportamento, in particolare: se le disposizioni del TFUE, del protocollo n. 4 sul SEBC e sulla BCE e del regolamento interno della BCE invocate dal ricorrente fossero norme idonee a conferire diritti ai singoli; se potesse bastare un generico abuso di potere o una violazione di principi generali; e se, in via subordinata, la responsabilità extracontrattuale della BCE potesse sorgere anche senza la violazione di una norma che conferisce diritti ai singoli.
Principio di diritto
Per far sorgere la responsabilità extracontrattuale della BCE ai sensi dell'articolo 340, terzo comma, TFUE non basta allegare un comportamento asseritamente illecito o un abuso di potere: occorre la violazione sufficientemente qualificata di una norma dell'Unione che abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli. Le disposizioni che definiscono gli obiettivi della politica monetaria, ripartiscono le competenze tra gli organi della BCE, disciplinano la rappresentanza esterna della BCE o le condizioni di adozione degli atti sono norme essenzialmente istituzionali, volte a preservare l'equilibrio istituzionale, e non attribuiscono diritti ai singoli; pertanto, la loro eventuale violazione non è sufficiente a fondare il risarcimento. La Corte respinge inoltre i motivi nuovi o non dedotti in primo grado e dichiara inconferenti i censure rivolte a motivazioni meramente ad abundantiam.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 127 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 340, terzo comma, TFUE
- Protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
- Articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38 del protocollo n. 4
- Articolo 17.2 e 17.3 del regolamento interno della BCE
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione contro il rigetto del ricorso risarcitorio nei confronti della BCE
La pronuncia riguarda un'impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro un'ordinanza del Tribunale che aveva respinto, in via semplificata, un ricorso per risarcimento danni promosso contro la BCE. Il pregiudizio lamentato derivava da una dichiarazione della presidente della BCE resa in conferenza stampa il 12 marzo 2020, nel contesto delle misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, imprenditore italiano, aveva acquistato titoli finanziari a effetto leva denominati "SI FTSE.COPERP" per un importo complessivo di EUR 689 259,26. Secondo la sua prospettazione, la dichiarazione della presidente della BCE secondo cui la BCE non era "lì per ridurre gli spread" avrebbe provocato un crollo dell'indice azionario della Borsa di Milano e una perdita sul valore dei titoli acquistati.
Dopo il rigetto della richiesta risarcitoria rivolta alla BCE, il ricorrente aveva adito il Tribunale chiedendo la condanna dell'istituzione al risarcimento dei danni. Il Tribunale, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 126 del proprio regolamento di procedura, aveva respinto il ricorso perché manifestamente infondato in diritto.
Normativa rilevante
La Corte richiama il quadro normativo del SEBC e della BCE, in particolare:
- articolo 127 TFUE, relativo all'obiettivo principale di stabilità dei prezzi e ai compiti fondamentali del SEBC;
- protocollo n. 4 sullo statuto del SEBC e della BCE, segnatamente gli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 38;
- articoli 17.2 e 17.3 del regolamento interno della BCE.
Sul piano processuale, sono richiamati l'articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, l'articolo 137 e l'articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Motivi di impugnazione
Il ricorrente articolava cinque motivi:
- violazione dell'obbligo di motivazione;
- errore sulla mancata invocazione di norme idonee a conferire diritti ai singoli e violazione del legittimo affidamento;
- violazione dell'articolo 340 TFUE;
- errore sulla nozione di abuso di potere;
- errore sull'insussistenza del nesso di causalità.
Ragionamento della Corte sulla responsabilità extracontrattuale
La Corte ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell'Unione e della BCE, ai sensi dell'articolo 340, secondo e terzo comma, TFUE, richiede tre condizioni cumulative: illegittimità del comportamento, danno e nesso causale. Quanto alla prima condizione, essa presuppone la prova di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica intesa a conferire diritti ai singoli.
La Corte approva il ragionamento del Tribunale secondo cui le disposizioni invocate dal ricorrente hanno natura istituzionale. In particolare:
- l'articolo 127 TFUE e l'articolo 3 del protocollo n. 4 fissano obiettivi e compiti della politica monetaria;
- gli articoli 10 e 11 disciplinano composizione e voto degli organi della BCE;
- l'articolo 12 ripartisce le competenze tra consiglio direttivo e comitato esecutivo;
- l'articolo 13 riguarda le attribuzioni del presidente;
- l'articolo 38 stabilisce le condizioni formali di vincolatività degli atti della BCE verso i terzi;
- l'articolo 17 del regolamento interno disciplina motivazione, notifica, pubblicazione e delega dei poteri normativi.
Secondo la Corte, tali disposizioni mirano a garantire l'equilibrio istituzionale e l'organizzazione interna della BCE, non la tutela degli interessi dei singoli. Di conseguenza, anche ove fossero state violate, ciò non basterebbe a integrare la condizione richiesta dall'articolo 340 TFUE.
Motivi dichiarati irricevibili o infondati
Sul primo motivo, la Corte distingue tra obbligo di motivazione e fondatezza della motivazione: il Tribunale ha motivato correttamente, poiché ha spiegato che le norme invocate non conferivano diritti ai singoli. La circostanza che non abbia esaminato in concreto una pretesa violazione di tali norme non costituisce vizio di motivazione.
Sul terzo motivo, la Corte respinge l'argomento secondo cui, in base al diritto civile italiano, ogni illecito sarebbe sufficiente a fondare la responsabilità: nel diritto dell'Unione, per l'articolo 340 TFUE, resta imprescindibile la violazione di una norma che conferisce diritti ai singoli.
Sul secondo motivo, la censura relativa al legittimo affidamento è dichiarata manifestamente irricevibile perché il ricorrente non aveva dedotto tale principio dinanzi al Tribunale. Nel merito, la Corte ribadisce che il legittimo affidamento presuppone assicurazioni precise, incondizionate e concordanti fornite da fonti autorizzate dell'Unione, condizione non dimostrata.
Quanto all'abuso di potere, il quarto motivo è dichiarato manifestamente irricevibile: il ricorrente tenta infatti di introdurre in sede di impugnazione argomenti nuovi, relativi a lealtà, buona fede e diligenza, non discussi in primo grado.
Infine, il quinto motivo, relativo al nesso causale, è ritenuto inconferente perché le censure riguardano una motivazione svolta ad abundantiam dal Tribunale dopo aver già escluso la prima condizione di responsabilità.
Decisione
La Corte respinge l'impugnazione in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata. Le spese sono poste a carico del ricorrente, che è l'unico ad aver sostenuto spese nel procedimento di impugnazione, non essendosi ancora instaurato il contraddittorio con la BCE.
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