Corte di giustizia, Ordinanza C-632/24
Ordinanza del vicepresidente della Corte del 4 febbraio 2025. — Commissione europea contro Fabien Courtois e a. — Impugnazione – Procedimento sommario – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Accesso ai documenti della Commissione europea – Dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi rilasciate dai membri della squadra negoziale della Commissione per l’acquisto di vaccini contro la COVID-19 – Decisione della Commissione che nega l’accesso all’identità e allo status professionale di dette persone. — Causa C-632/24 P-R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Vicepresidenza della Corte ha sospeso l’esecuzione della sentenza del Tribunale che aveva ordinato una più ampia divulgazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei membri della squadra negoziale della Commissione per i vaccini COVID-19. La Corte ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris e l’urgenza, perché la divulgazione dei nominativi poteva incidere gravemente e in modo irreversibile sulla vita privata degli interessati. Ha quindi ritenuto prevalente, in via cautelare, l’interesse alla protezione dei dati personali rispetto all’interesse alla trasparenza invocato dai richiedenti.
Sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale che aveva annullato il diniego della Commissione di divulgare l’identità dei membri della squadra negoziale per i vaccini COVID-19, per accesso ai documenti e protezione dei dati personali.
La questione giuridica
Se, in pendenza dell’impugnazione contro la sentenza del Tribunale, debba essere sospesa l’esecuzione del punto del dispositivo che annulla la decisione della Commissione di negare l’accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi firmate dai membri della squadra negoziale; in particolare, se la Commissione abbia dimostrato, ai fini dell’articolo 278 TFUE, il fumus boni iuris, l’urgenza e il bilanciamento degli interessi, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725.
Principio di diritto
La Corte ha accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione: ha ritenuto che la Commissione avesse, prima facie, dedotto motivi non manifestamente infondati sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, e che l’immediata divulgazione dell’identità dei membri della squadra negoziale potesse causare un’ingerenza grave, irreparabile e sostanzialmente irreversibile nella loro vita privata, con conseguente prevalenza, nella ponderazione degli interessi, della tutela dei dati personali sull’obiettivo di trasparenza perseguito dai richiedenti; perciò l’esecuzione della sentenza del Tribunale è stata sospesa fino alla decisione sull’impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 278 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 5 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1725
- Articolo 7 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7 e 8
Sospensione dell’esecuzione della sentenza del Tribunale sull’accesso alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi
Si tratta di un procedimento sommario in impugnazione, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, promosso dalla Commissione europea contro una sentenza del Tribunale che aveva annullato il rifiuto di divulgare in modo più ampio l’identità dei membri della squadra negoziale incaricata degli acquisti di vaccini contro la COVID-19. La questione si colloca all’incrocio tra accesso ai documenti, trasparenza e protezione dei dati personali.
Fatti e procedimento principale
La Commissione aveva concesso solo un accesso parziale a documenti relativi agli acquisti di vaccini, oscurando l’identità dei firmatari delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. I richiedenti avevano chiesto una revisione e poi impugnato il diniego dinanzi al Tribunale, che aveva annullato la decisione della Commissione nella parte in cui negava l’accesso all’identità dei membri della squadra negoziale.
Oggetto della domanda provvisoria
La Commissione ha chiesto la sospensione dell’esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale, nella parte in cui questa imponeva la divulgazione più ampia delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. La domanda cautelare era presentata parallelamente all’impugnazione di merito della Commissione contro la sentenza del Tribunale.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama:
- l’articolo 278 TFUE, che consente la sospensione dell’esecuzione;
- l’articolo 266 TFUE, relativo all’obbligo di esecuzione delle sentenze dell’Unione;
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte;
- il regolamento n. 1049/2001, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sull’eccezione per la tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo;
- il regolamento (UE) 2018/1725, in particolare gli articoli 3, punto 1, 5 e 9, paragrafo 1, lettere a) e b), sulla liceità del trattamento e sul trasferimento di dati personali;
- la Carta dei diritti fondamentali, articoli 7 e 8.
Ragionamento della Corte: fumus boni iuris
La Corte ricorda che il fumus boni iuris sussiste quando almeno uno dei motivi invocati nell’impugnazione appare, prima facie, non infondato. Qui il secondo motivo della Commissione verte sull’errata interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725 da parte del Tribunale.
La Corte osserva che i dati richiesti, cioè cognomi, nomi e ruolo dei membri della squadra negoziale, sono dati personali e che, pertanto, il loro trasferimento a terzi tramite il meccanismo dell’accesso ai documenti è possibile solo se ricorrono le condizioni del regolamento 2018/1725. In via cautelare, non si può escludere che la divulgazione dell’identità dei firmatari costituisca un’ingerenza grave nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta, dato il contesto sensibile della strategia vaccinale, l’elevato numero di persone coinvolte nel dibattito e il rischio concreto di diffusione dei dati su Internet.
Ragionamento della Corte: urgenza
La Corte ritiene soddisfatta anche l’urgenza. L’esecuzione immediata della sentenza del Tribunale obbligherebbe la Commissione a divulgare i nominativi dei firmatari; una volta resi pubblici, tali dati potrebbero essere rapidamente diffusi online e non potrebbero più essere effettivamente “ritirati”. Il danno alla vita privata sarebbe quindi grave e irreparabile, perché non eliminabile integralmente con un risarcimento pecuniario né reversibile in caso di successivo accoglimento dell’impugnazione.
Ragionamento della Corte: ponderazione degli interessi
Nel bilanciamento, la Corte considera da un lato l’interesse dei membri della squadra negoziale alla protezione della loro vita privata e, dall’altro, l’interesse dei richiedenti alla trasparenza del processo di negoziazione e alla verifica dell’imparzialità dei firmatari. Pur riconoscendo la rilevanza della trasparenza, la Corte sottolinea che essa non gode di prevalenza automatica sulla protezione dei dati personali e che, nel caso concreto, la divulgazione avrebbe effetti sostanzialmente irreversibili.
La Corte osserva inoltre che non è dimostrato che la sospensione comprometta l’efficacia della futura sentenza di merito nel caso in cui l’impugnazione fosse respinta. Al contrario, il diniego della sospensione renderebbe irreversibile la situazione. Per questo, la ponderazione degli interessi pende a favore della sospensione.
Decisione e dispositivo
La Corte sospende l’esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale, limitatamente alla parte che annulla la decisione della Commissione sul diniego di un accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. La sospensione resta efficace fino alla pronuncia della sentenza che definirà l’impugnazione nella causa C‑632/24 P. Le spese sono riservate.
Principio pratico per gli operatori
La pronuncia conferma che, nei procedimenti di accesso ai documenti che incidono su dati personali di funzionari o agenti dell’Unione, la Corte può accordare tutela cautelare se la divulgazione rischia di produrre un pregiudizio grave e irreversibile alla vita privata, anche quando l’accesso sia giustificato da esigenze di trasparenza e controllo dell’imparzialità. In sede provvisoria, la protezione dei dati personali può quindi prevalere sulla pubblicità dei nominativi quando la divulgazione comporti effetti sostanzialmente non reversibili.
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