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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-1086/23

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2025. — Fondazione Save The Chickens ETS contro Commissione europea. — Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini europei – “End the Slaughter Age” (Facciamo finire l’era dei macelli) – Raccolta delle dichiarazioni di sostegno – Mancato raggiungimento del numero richiesto di dichiarazioni di sostegno – Avviso di chiusura – Articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/788. — Causa T-1086/23

Giurisprudenza europea62023TJ1086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso della Fondazione Save The Chickens ETS contro l’avviso con cui la Commissione ha chiuso l’ICE "End the Slaughter Age" per mancato raggiungimento del numero minimo di firme. Ha ritenuto legittima la proroga di un solo giorno concessa per due brevi incidenti tecnici del sistema elettronico e ha escluso che possano essere considerate manifestazioni di sostegno diverse dalle dichiarazioni presentate secondo i moduli previsti dal regolamento. Il Tribunale ha inoltre escluso di poter ordinare alla Commissione un riconteggio o la riapertura della raccolta.

Iniziativa dei cittadini europei: legittimità dell’avviso di chiusura per mancato raggiungimento del numero minimo di dichiarazioni di sostegno e limiti del sindacato del Tribunale sulla raccolta firme

La questione giuridica

Se l’avviso della Commissione che chiude un’iniziativa dei cittadini europei per mancato raggiungimento del milione di dichiarazioni di sostegno sia viziato da: a) insufficiente proroga del periodo di raccolta a fronte di problemi tecnici del sistema elettronico centrale; b) mancata considerazione di firme su carta o di altre manifestazioni di sostegno non formalizzate nei moduli previsti; e, in via preliminare, se il Tribunale possa ingiungere alla Commissione di procedere a un riconteggio o di riaprire/prorogare la raccolta.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che, nell’ambito del ricorso ex articolo 263 TFUE, non può rivolgere ingiunzioni alla Commissione; inoltre, quando un’ICE non raggiunge la soglia minima di un milione di dichiarazioni di sostegno, la Commissione deve chiuderla e pubblicare l’avviso nel registro ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2019/788. La proroga di un giorno concessa per sporadiche indisponibilità del sistema elettronico centrale è stata ritenuta sufficiente, anche alla luce delle misure compensative adottate; parimenti, non vi è obbligo di considerare firme o manifestazioni di sostegno non rese mediante i moduli conformi al regolamento, sicché l’avviso di chiusura è stato confermato e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 11, paragrafo 4, TUE
  • Articolo 24 TFUE
  • Regolamento (UE) 2019/788
  • Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) 2019/788
  • Articolo 6, paragrafo 2, regolamento (UE) 2019/788
  • Articolo 8, paragrafo 1, regolamento (UE) 2019/788
  • Articolo 9, paragrafi 2 e 7, regolamento (UE) 2019/788
  • Articolo 10, paragrafo 3, regolamento (UE) 2019/788
  • Articolo 12, regolamento (UE) 2019/788
  • Articolo 19, paragrafo 5, regolamento (UE) 2019/788
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento delegato (UE) 2019/1673
  • Regolamento (UE) n. 211/2011

Iniziativa dei cittadini europei "End the Slaughter Age": chiusura per mancato raggiungimento del quorum

La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Fondazione Save The Chickens ETS contro l’avviso della Commissione del 7 settembre 2023 che ha formalizzato la chiusura dell’iniziativa dei cittadini europei "End the Slaughter Age" per insufficienza delle dichiarazioni di sostegno raccolte.

Fatti e svolgimento della procedura

Un gruppo di sette cittadini aveva chiesto la registrazione dell’ICE il 3 marzo 2022. La proposta mirava, in sostanza, a escludere l’allevamento dai sussidi agricoli e a favorire alternative etiche ed ecologiche, compresi incentivi per prodotti vegetali e da agricoltura cellulare. La Commissione ha registrato l’ICE con decisione di esecuzione (UE) 2022/712 del 27 aprile 2022.

La raccolta delle dichiarazioni di sostegno è iniziata il 5 giugno 2022 e, in base all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788, avrebbe dovuto concludersi il 5 giugno 2023; a seguito di una temporanea indisponibilità del sistema centrale di raccolta elettronica il 18 febbraio 2023, la Commissione ha prorogato il termine di un giorno. Alla fine del periodo di raccolta sono state ottenute 867 946 firme, quindi meno del milione richiesto. Il 7 settembre 2023 la Commissione ha quindi chiuso l’iniziativa ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2019/788, registrando la dicitura "raccolta insufficiente".

Domande formulate dalla ricorrente

La fondazione chiedeva:

  • l’annullamento dell’avviso di chiusura e la dichiarazione di validità dell’ICE;
  • in subordine, un ordine alla Commissione di procedere a un riconteggio delle firme e di dichiarare valide tutte le dichiarazioni di sostegno espresse in qualsiasi forma;
  • in ulteriore subordine, la riapertura del periodo di raccolta con proroga di 30 giorni.

Eccezione preliminare sulla competenza del Tribunale

Il Tribunale ha ricordato che, nel sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE, non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione, nemmeno quanto alle modalità di esecuzione delle sentenze. Ne ha tratto la conseguenza che i capi di conclusione diretti a ottenere un ordine di riconteggio e la riapertura/proroga della raccolta erano inammissibili per incompetenza.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia richiama l’impianto dell’ICE derivante dall’articolo 11, paragrafo 4, TUE e dall’articolo 24 TFUE, attuato dal regolamento (UE) 2019/788, che ha sostituito il regolamento n. 211/2011. In particolare, sono centrali:

  • l’articolo 6, che subordina la raccolta alla previa registrazione;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, che fissa il termine massimo di dodici mesi;
  • l’articolo 9, paragrafi 2 e 7, che impone l’uso dei moduli conformi e disciplina la chiusura dell’ICE quando non sia raggiunto il numero richiesto;
  • l’articolo 12, che prevede la trasmissione agli Stati membri solo se la soglia minima è stata raggiunta.

Prima censura: proroga insufficiente per problemi tecnici

La ricorrente sosteneva che varie problematiche tecniche avessero impedito a taluni cittadini di firmare e che una proroga di un solo giorno fosse manifestamente insufficiente.

Il Tribunale ha però osservato che le allegazioni erano generiche e non dimostravano né la gravità né la durata degli asseriti malfunzionamenti. Dagli atti risultavano solo due brevi indisponibilità del sistema centrale di raccolta elettronica: circa 7 ore il 5 giugno 2022 e circa 13 ore il 18 febbraio 2023. Tali episodi sono stati considerati sporadici e compatibili con l’obiettivo di disponibilità del 99% previsto dalle condizioni d’uso del sistema; la Commissione aveva inoltre indicato che il sistema era stato disponibile per il 99,81% del periodo di raccolta.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato le misure compensative adottate dalla Commissione: 83 dichiarazioni di sostegno sono state aggiunte al totale su richiesta del gruppo di organizzatori, corrispondenti ai tentativi di accesso del 5 giugno 2022, e per l’episodio del 18 febbraio 2023 è stata concessa una proroga di un giorno. La ricorrente non aveva spiegato perché tali misure non fossero adeguate. La censura è stata dunque respinta come infondata.

Seconda censura: mancata considerazione di firme su carta o altre forme di sostegno

La ricorrente sosteneva che la Commissione avesse adottato un formalismo eccessivo, non tenendo conto di espressioni di volontà dei cittadini in forme diverse dalle dichiarazioni rese su moduli conformi.

Il Tribunale ha replicato che la Commissione non svolge il ruolo di conteggiare le firme: ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 7, del regolamento 2019/788, spetta al gruppo di organizzatori comunicare il numero finale delle dichiarazioni di sostegno raccolte, mentre la Commissione si limita, se la soglia non è raggiunta, a chiudere l’iniziativa e a pubblicare l’avviso nel registro. Nel caso concreto, il rappresentante del gruppo aveva peraltro confermato il mancato raggiungimento del milione di firme.

Inoltre, il Tribunale ha chiarito che il rispetto delle forme previste dal regolamento non costituisce un formalismo eccessivo: l’articolo 9, paragrafo 2, richiede l’uso di moduli conformi all’allegato III. Ne consegue che non possono essere considerate, ai fini del quorum, mere intenzioni di firmare o manifestazioni di sostegno non formalizzate secondo le modalità previste. La ricorrente, infine, non aveva indicato il numero delle presunte ulteriori dichiarazioni, impedendo qualsiasi verifica circa l’eventuale superamento della soglia. Anche questa censura è stata respinta.

Decisione e spese

Poiché il motivo unico di ricorso è stato integralmente respinto, il Tribunale ha rigettato il ricorso nella sua interezza senza esaminare le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, inclusa quella relativa alla legittimazione della fondazione come promotrice dell’ICE. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, per un’ICE, il mancato raggiungimento del milione di dichiarazioni di sostegno impone alla Commissione la chiusura dell’iniziativa e la pubblicazione dell’avviso nel registro; problemi tecnici sporadici del sistema elettronico possono essere compensati con misure proporzionate, e solo le dichiarazioni raccolte secondo le forme previste dal regolamento possono essere conteggiate ai fini della soglia minima.

Come è indicizzato

Materieiniziativa dei cittadini europeidiritto istituzionale dell'unione europeapartecipazione democratica dei cittadiniprocedure di raccolta firme elettronichecontenzioso annullatorio

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