Corte di giustizia, Sentenza C-158/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 febbraio 2025. — T.G. contro Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State. — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 34 – Accesso agli strumenti di integrazione – Obbligo di superare un esame di integrazione civica a pena di un’ammenda – Persona che beneficia di protezione internazionale e che non ha superato un siffatto esame entro i termini – Obbligo di pagare un’ammenda – Obbligo di farsi carico di tutte le spese dei corsi e degli esami di integrazione civica – Possibilità di ottenere un prestito al fine di finanziare tali spese. — Causa C-158/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha chiarito i limiti entro cui gli Stati membri possono imporre ai beneficiari di protezione internazionale misure di integrazione civica. Ha ritenuto compatibile con l’articolo 34 della direttiva 2011/95 un obbligo di superare un esame di integrazione solo se accompagnato da adeguate cautele individualizzate e non da sanzioni automatiche e sproporzionate. Ha invece escluso che i beneficiari possano essere gravati dell’intero costo dei corsi e degli esami, neppure attraverso un sistema di prestito pubblico con eventuale remissione del debito.
Accesso ai programmi di integrazione per beneficiari di protezione internazionale e compatibilità con l’UE di esami obbligatori, ammende e oneri economici integrali
La questione giuridica
Se l’articolo 34 della direttiva 2011/95/UE osti a una normativa nazionale che: 1) impone ai beneficiari di protezione internazionale di superare un esame di integrazione civica a pena di ammenda; 2) pone integralmente a loro carico i costi dei corsi e degli esami di integrazione; 3) prevede un prestito statale per tali spese, con remissione del debito in caso di superamento nei termini o di esenzione/dispensa; 4) consente che il prestito da rimborsare, eventualmente sommato all’ammenda, comprometta l’effettività dell’obiettivo di integrazione.
Principio di diritto
L’articolo 34 della direttiva 2011/95/UE non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro imponga ai beneficiari di protezione internazionale un obbligo di integrazione civica, purché esso sia attuato tenendo realmente conto delle loro esigenze specifiche, preveda conoscenze di livello adeguato e consenta l’esonero di chi sia già effettivamente integrato; tuttavia osta a una sanzione automatica e sistematica per il mancato superamento dell’esame, se essa è irragionevole o sproporzionata. Inoltre, tale articolo osta a che i beneficiari sopportino integralmente i costi dei corsi e degli esami di integrazione, anche se possono ottenere un prestito pubblico e una successiva remissione del debito, perché ciò rende l’accesso ai programmi e l’esercizio dei diritti della direttiva eccessivamente gravosi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, articolo 34
- Direttiva 2003/109/CE, articolo 5, paragrafo 2
- Direttiva 2011/95/UE, articoli 1, 20, paragrafo 3, 24 e 34, considerando 12, 41 e 47
Accesso ai programmi di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) sull’interpretazione dell’articolo 34 della direttiva 2011/95/UE, nel contesto del sistema olandese di integrazione civica applicato a un beneficiario di protezione internazionale eritreo. La Corte valuta se l’accesso ai programmi di integrazione possa essere accompagnato da un obbligo di superare un esame, da ammende e dall’obbligo di sostenere integralmente i costi dei corsi e degli esami.
Fatti e procedimento principale
T.G., beneficiario di protezione internazionale, era soggetto all’obbligo di integrazione civica nei Paesi Bassi. Dopo varie proroghe del termine, non aveva superato l’esame entro i termini fissati. Il Ministro gli ha quindi inflitto un’ammenda di EUR 500 e gli ha imposto di rimborsare integralmente un prestito di EUR 10.000 concesso per finanziare il programma di integrazione. Il giudice di primo grado ha confermato la decisione amministrativa e il caso è giunto in appello dinanzi al Raad van State.
Normativa rilevante
La Corte richiama, anzitutto, l’articolo 34 della Convenzione di Ginevra del 1951, che impone agli Stati contraenti di facilitare, per quanto possibile, l’assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati. Nel diritto dell’Unione sono rilevanti la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 20, paragrafo 3, 24 e 34, nonché i considerando 12, 41 e 47. È richiamata anche la direttiva 2003/109/CE, articolo 5, paragrafo 2, come termine di confronto, oltre all’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.
Prima questione: obbligo di superare l’esame di integrazione civica e ammenda
La Corte afferma che l’articolo 34 della direttiva 2011/95 non vieta, in sé, che uno Stato membro imponga ai beneficiari di protezione internazionale di seguire un programma di integrazione e di superare un esame di integrazione civica, se ciò serve effettivamente a facilitarne l’integrazione nella società dello Stato ospitante. Tuttavia, tale sistema deve rispettare tre condizioni essenziali:
- deve tener conto in concreto delle esigenze specifiche e delle difficoltà di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale;
- le conoscenze richieste devono essere fissate a un livello adeguato, senza eccedere quanto necessario;
- deve essere possibile dispensare chi dimostri di essere già effettivamente integrato.
La Corte aggiunge che il mancato superamento dell’esame non può essere sanzionato in modo sistematico con un’ammenda. Una sanzione è ammissibile solo in casi eccezionali, ad esempio quando vi sia una comprovata e persistente mancanza di volontà di integrazione, e comunque l’importo non può costituire un onere finanziario irragionevole. Poiché la normativa olandese prevedeva un’ammenda applicata sistematicamente, con importi fino a EUR 1.250, la Corte l’ha ritenuta manifestamente sproporzionata.
Seconda, terza e quarta questione: costi dei corsi, prestito e rimborso
La Corte interpreta l’articolo 34 nel senso che esso osta a una normativa che pone integralmente a carico dei beneficiari di protezione internazionale le spese dei corsi e degli esami di integrazione civica. Tenuto conto della loro vulnerabilità e delle loro esigenze specifiche, tali misure devono essere, in linea di principio, gratuite; può essere richiesto solo un contributo finanziario non irragionevole ai beneficiari dotati di mezzi sufficienti.
Il meccanismo del prestito pubblico non salva la normativa nazionale: anche se il prestito può essere rimborsato in funzione della capacità finanziaria e può essere condonato in talune ipotesi, il beneficiario resta comunque esposto a un debito potenzialmente elevato e incerto per un lungo periodo, con un effetto dissuasivo sull’accesso effettivo ai programmi e sull’esercizio degli altri diritti riconosciuti dalla direttiva.
Dispositivo e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 34 della direttiva 2011/95 non osta a un obbligo di integrazione civica solo se è effettivamente personalizzato e non punitivo; invece osta sia alla sanzione automatica con ammenda sia alla traslazione integrale dei costi dell’integrazione sui beneficiari, anche quando sia previsto un prestito statale con possibilità di remissione del debito. Il nucleo della decisione è che l’integrazione può essere favorita, ma non attraverso oneri economici e sanzioni che rendano illusorio o irragionevolmente gravoso l’accesso ai programmi di integrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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