Corte di giustizia, Ordinanza C-308/24
Order of the Court (Eighth Chamber) of 5 February 2025. — Dakem v European Commission. — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Public health – Implementing Decision (EU) 2023/686 – Refusal to grant a Union authorisation for a single biocidal product (insecticide) – Notification to the addressee – Third subparagraph of Article 297(2) TFEU – Period for lodging an appeal – Sixth paragraph of Article 263 TFEU – Starting point of that period – Appeal manifestly inadmissible. — Case C-308/24 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato manifestamente irricevibile l’appello di Dakem contro l’ordinanza del Tribunale che aveva già respinto come tardivo il ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione che negava l’autorizzazione UE a un biocida. Ha confermato che il termine decorreva dalla notifica via email alla società e non dalla successiva pubblicazione in GU o dalla comunicazione nel Registro dei biocidi. Ha inoltre ritenuto inammissibili o inefficaci tutti i motivi di appello, perché diretti a contestare i fatti, introdurre censure nuove o formulati in modo troppo generico.
Termine per proporre ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione notificata via email: decorrenza del termine e irricevibilità manifesta dell’appello
La questione giuridica
Se il termine di due mesi per proporre ricorso di annullamento ex articolo 263, sesto comma, TFUE decorra dalla notifica della decisione alla destinataria mediante email, anche se la decisione è poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale e comunicata nel Registro dei prodotti biocidi; se la comunicazione tramite il Registro fosse necessaria per una notifica valida ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; se il comportamento della Commissione potesse generare un errore scusabile o una situazione assimilabile a forza maggiore; e se i motivi di appello fossero ammissibili e specifici.
Principio di diritto
Il ricorso di annullamento contro una decisione individuale della Commissione decorre, ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE e dell’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, dalla sua notifica al destinatario; la successiva pubblicazione o comunicazione in un registro settoriale non sposta il dies a quo se la decisione è stata validamente notificata via email. Inoltre, se anche si ritenesse che la sola comunicazione tramite il Registro dei prodotti biocidi fosse rilevante, il ricorso resterebbe comunque tardivo; pertanto l’appello è manifestamente irricevibile. Non sono ammissibili in appello censure che richiedano un nuovo apprezzamento dei fatti, motivi nuovi non dedotti in primo grado o argomentazioni vaghe prive di una critica giuridica precisa.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) n. 528/2012
- Articolo 71, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012
Termine per proporre ricorso contro il diniego di autorizzazione per un biocida
Si tratta di un appello ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile, perché tardivo, il ricorso di annullamento proposto da Dakem avverso la decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2023/686, con la quale era stata negata un’autorizzazione dell’Unione per il prodotto biocida singolo "Insecticide Textile Contact". La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura.
Fatti e svolgimento del procedimento
Dakem aveva presentato nel 2016 una domanda di autorizzazione dell’Unione per un prodotto biocida. Dopo il parere negativo dell’ECHA, la Commissione ha adottato il 24 marzo 2023 la decisione di diniego. Tale decisione è stata trasmessa a Dakem via email il 27 marzo 2023, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 28 marzo 2023 e comunicata nel Registro dei prodotti biocidi il 29 marzo 2023.
Dakem ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale il 16 giugno 2023. La Commissione ha eccepito la tardività. Il Tribunale ha ritenuto che, trattandosi di una decisione che specifica il destinatario, il termine decorresse dalla notifica, e che la notifica via email del 27 marzo 2023 fosse valida; di conseguenza il ricorso era stato presentato oltre il termine, anche tenendo conto della proroga di 10 giorni per la distanza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 263, sesto comma, TFUE, sul termine di due mesi per i ricorsi di annullamento;
- l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, secondo cui le decisioni che indicano i destinatari devono essere notificate a questi ultimi ed entrano in vigore con la notifica;
- l’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, sulla proroga per distanza;
- l’articolo 71, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 528/2012, relativo al Registro dei prodotti biocidi e al suo uso per lo scambio di informazioni e per registrare/comunicare le decisioni.
Esame dei motivi di appello
La Corte esamina separatamente i quattro motivi.
Primo motivo
Dakem sosteneva che il Tribunale avesse omesso di verificare se la Commissione avesse adempiuto a un preteso "obbligo di usare i migliori sforzi" per mettere il destinatario in condizione di prendere effettiva conoscenza della notifica. La Corte rileva che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e del contenuto dell’email del 27 marzo 2023, senza dedurre alcuna distorsione manifesta del materiale probatorio. Il motivo è quindi manifestamente irricevibile.
Secondo motivo
Dakem contestava l’interpretazione dell’articolo 71 del regolamento n. 528/2012, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto avvenire esclusivamente tramite il Registro dei prodotti biocidi. La Corte osserva però che, anche ipotizzando una simile interpretazione, il termine sarebbe comunque scaduto il 8 giugno 2023, con la conseguenza che il ricorso del 16 giugno 2023 restava tardivo. Il motivo è quindi manifestamente infondato/inutile.
Terzo motivo
La ricorrente lamentava un errore del Tribunale nel negare l’esistenza di un errore scusabile o di una "pardonable confusion" circa il dies a quo, richiamando elementi che non erano stati dedotti in primo grado, come la mancanza di consulenza legale, la qualità di non giurista del destinatario e la dimensione di PMI. La Corte ricorda che in appello non possono essere introdotti motivi nuovi fondati su fatti non dedotti dinanzi al Tribunale. Il motivo è quindi manifestamente irricevibile.
Quarto motivo
Il quarto motivo, relativo a una pretesa violazione del criterio della "deprivation of rights", è ritenuto troppo vago: manca una critica giuridica coerente e specifica dell’errore di diritto imputato al Tribunale. Anche questo motivo è quindi manifestamente irricevibile.
Ragionamento decisivo della Corte
La Corte conferma che, per una decisione individuale che indica il destinatario, il punto di partenza del termine processuale è la notifica al destinatario stesso, non la pubblicazione né la comunicazione successiva in un registro settoriale. Nel caso concreto, la notifica via email del 27 marzo 2023 è stata ritenuta sufficiente e regolare, sicché il termine di due mesi, aumentato di 10 giorni per la distanza, era spirato il 6 giugno 2023. Il ricorso depositato il 16 giugno 2023 era dunque tardivo.
Dispositivo e spese
La Corte dichiara l’appello manifestamente irricevibile e condanna Dakem a sopportare le proprie spese. Poiché l’appello non è stato notificato alla Commissione, quest’ultima non ha sostenuto costi nel presente grado di giudizio.
Principio affermato
La notifica valida di una decisione individuale al destinatario fa decorrere il termine per il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE, anche se la decisione è poi pubblicata o comunicata in un registro previsto da una normativa settoriale; in appello non sono ammissibili censure che si limitino a contestare l’apprezzamento dei fatti, a introdurre questioni nuove o a formulare doglianze generiche prive di una vera critica giuridica.
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