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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-195/24

Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 5 February 2025. — VistaJet ltd. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for an EU trade mark representing a horizontal red stripe on a silver fuselage – Position mark – Absolute ground for refusal – Lack of distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-195/24

Giurisprudenza europea62024TJ0195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale conferma il rifiuto di registrazione di un marchio UE di posizione consistente in una striscia rossa su fusoliera argentata di un aeromobile. Secondo il Tribunale, il segno è troppo semplice e viene percepito come decorativo dal pubblico di riferimento, senza funzione distintiva per i servizi di trasporto aereo privato. Sono respinti anche i rilievi su motivazione, onere della prova, attenzione del pubblico e precedente prassi decisionale di EUIPO. Nessuna delle parti è condannata alle spese.

Rifiuto di registrazione di un marchio UE di posizione consistente in una striscia rossa orizzontale su fusoliera argentata per difetto di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

La questione giuridica

Se la Corte dovesse annullare la decisione della commissione di ricorso di EUIPO per avere erroneamente ritenuto privo di carattere distintivo un marchio di posizione rappresentato da una striscia rossa orizzontale su fusoliera argentata, e se la commissione avesse altresì violato l'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, l'obbligo di motivazione, il principio di buona amministrazione e i principi relativi alla valutazione globale del segno e al rilievo di decisioni precedenti di EUIPO.

Principio di diritto

Un segno rappresentato come marchio di posizione, costituito nel caso di specie da una semplice striscia rossa applicata su una fusoliera argentata, è legittimamente respinto per difetto di carattere distintivo quando, considerato globalmente rispetto ai servizi di trasporto aereo privato e di pianificazione dei voli, è percepito dal pubblico di riferimento come mero elemento decorativo e non come indicatore dell'origine commerciale. In tale ambito EUIPO deve esaminare d'ufficio i fatti trattandosi di un motivo assoluto di rifiuto, ma il richiedente non può invocare decisioni precedenti eventualmente favorevoli per ottenere una registrazione in contrasto con la legalità; pertanto il ricorso è respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626

Rifiuto di registrazione di un marchio di posizione consistente in una striscia rossa su fusoliera argentata

Il Tribunale dell’Unione europea, Sezione sesta, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da VistaJet ltd. contro la decisione della prima commissione di ricorso di EUIPO che aveva confermato il diniego di registrazione di un marchio UE. La controversia riguarda un marchio di posizione per servizi di trasporto aereo privato e servizi connessi, negato per difetto di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Fatti e procedimento amministrativo

VistaJet aveva depositato una domanda di registrazione per un segno descritto come una "horizontal red stripe on a silver fuselage", con la precisazione che la fascia era un marchio di posizione applicato sul fianco dell’aeromobile, dalla prua alla coda, sopra le ali. I servizi rivendicati, dopo limitazione nel corso del procedimento dinanzi a EUIPO, rientravano nella classe 39 e comprendevano:

  • trasporto aereo mediante aeromobili privati;
  • trasporto di passeggeri e/o merci per via aerea mediante aeromobili privati;
  • servizi di noleggio di aeromobili privati;
  • organizzazione di servizi di trasporto passeggeri per terzi mediante noleggio di aeromobili privati;
  • pianificazione di voli con aeromobili privati.

L’esaminatore aveva respinto la domanda il 15 maggio 2023 per mancanza di carattere distintivo. La commissione di ricorso, con decisione del 29 gennaio 2024, ha confermato il rigetto.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva un unico motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In tale contesto sosteneva, in sintesi, che:

  • la commissione di ricorso non avrebbe rispettato l’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sull’esame d’ufficio dei fatti;
  • la decisione sarebbe stata insufficientemente motivata;
  • non sarebbe stata valorizzata la particolare attenzione del pubblico di riferimento, composto da soggetti molto facoltosi e sensibili all’immagine del servizio;
  • la commissione avrebbe scomposto artificialmente il segno, invece di considerarlo nel suo insieme;
  • non sarebbe stato corretto richiamare la giurisprudenza sui segni geometrici semplici;
  • EUIPO avrebbe dovuto tener conto di marchi analoghi già registrati in passato.

Normativa e giurisprudenza richiamate

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che esclude dalla registrazione i segni privi di carattere distintivo;
  • l’articolo 95, paragrafo 1, dello stesso regolamento, relativo all’esame d’ufficio dei fatti da parte di EUIPO nei procedimenti sui motivi assoluti di rifiuto;
  • l’articolo 4 del regolamento 2017/1001 e le regole di rappresentazione dei marchi di posizione contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;
  • il regolamento delegato (UE) 2018/625.

Sul piano giurisprudenziale, vengono richiamate, tra le altre, le sentenze e ordinanze su distintività e percezione del pubblico, tra cui Henkel, Storck, Birkenstock, BioID, Novartis, Heidelberger Bauchemie, Agencja Wydawnicza Technopol, Smart Technologies e precedenti relativi a marchi di posizione e segni applicati sulla superficie del prodotto.

Ragionamento del Tribunale sulla distintività del segno

Il Tribunale ricorda che un segno possiede carattere distintivo solo se consente di identificare i servizi come provenienti da un’impresa determinata e di distinguerli da quelli di altre imprese. La valutazione va compiuta con riferimento ai servizi interessati e alla percezione del pubblico pertinente.

Nel caso di specie, il pubblico di riferimento è individuato in clienti molto facoltosi che utilizzano o noleggiano aeromobili privati, pubblico che presta un livello elevato di attenzione per ragioni di sicurezza, puntualità e affidabilità. Tuttavia, ciò non modifica in modo decisivo i criteri giuridici della distintività.

Quanto al segno, il Tribunale osserva che esso è costituito da una linea rossa lungo il fianco della fusoliera, leggermente curva e assottigliata verso la prua, su fondo argentato. Una linea continua di questo tipo è considerata una forma geometrica semplice, priva di capacità intrinseca di trasmettere al consumatore un messaggio memorabile. Il rosso viene percepito come elemento decorativo o di richiamo visivo, mentre il fusoliera argentata non si discosta in modo significativo dal bianco tradizionalmente utilizzato nel settore aeronautico.

La combinazione dei due elementi è quindi giudicata eccessivamente semplice e priva di elementi idonei a svolgere una funzione di indicazione dell’origine commerciale dei servizi. Il Tribunale conferma che il segno non possiede il minimo carattere distintivo richiesto per superare la causa assoluta di rifiuto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

Esame degli ulteriori argomenti della ricorrente

Il Tribunale respinge anche gli altri profili di censura.

Sul preteso errore nell’applicazione dell’articolo 95, paragrafo 1: EUIPO, trattandosi di motivo assoluto di rifiuto, deve esaminare d’ufficio i fatti. Il Tribunale rileva che ciò è avvenuto e che non vi è stata violazione della norma.

Sulla motivazione della decisione impugnata: Il richiamo all’insufficienza di motivazione viene qualificato come, in realtà, una critica al merito della valutazione. La motivazione è ritenuta sufficiente perché ha consentito alla ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto e di difendersi efficacemente in giudizio.

Sulla maggiore attenzione del pubblico specialistico: Il Tribunale ribadisce che un pubblico specializzato può prestare maggiore attenzione, ma ciò non abbassa automaticamente la soglia della distintività richiesta. La commissione aveva comunque tenuto conto di un pubblico con elevato grado di attenzione.

Sulla valutazione complessiva del segno: Il Tribunale afferma che la commissione ha valutato il segno nel suo insieme, pur esaminandone le singole componenti. L’analisi delle parti non contrasta con l’esame dell’impressione complessiva, che è stata correttamente effettuata.

Sui precedenti di EUIPO: Le precedenti decisioni favorevoli su segni analoghi non vincolano EUIPO in modo da imporre una registrazione illegittima. Ogni domanda va valutata in concreto, secondo legalità e criteri specifici del caso.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In materia di spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, poiché EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza, udienza che non si è tenuta.

Principio affermato

Il segno di posizione costituito da una semplice linea rossa applicata su una fusoliera argentata, destinato a servizi di trasporto aereo privato, è privo di carattere distintivo quando è percepito come elemento decorativo e non come indicatore di origine imprenditoriale. In tal caso, la domanda di registrazione deve essere respinta ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueproprietà intellettualedistintività del segnomarchio di posizioneprocedimento davanti a euipo

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