Sentenza n. 4326/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento e per la declaratoria di illegittimità previa concessione di misure cautelari collegiali (i) del provvedimento (prot. 16/06/2026.0351091.U.), avente ad oggetto “SOSPENSIONE di giorni 1 (uno) del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6°comma, del T.U.L.P.S. installati nell’esercizio sito in Piazzale Corvetto Luigi Emanuele N. 3”, emesso dal Comune di Milano il 10 giugno 2026 e notificato il 23 giugno 2026; (ii) di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi comprese l’ordinanza n. 63 (P.G. 625214) del 15 ottobre 2014 e l’ordinanza n. 65 (P.G. 645897) del 23 ottobre 2014, entrambe richiamate per relationem dal suddetto provvedimento di sospensione, nonché, per quanto occorrer possa, le Disposizioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie n. 2/2025 (Prot. 31 marzo 2025.0178057), parimenti richiamate nel provvedimento medesimo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, verificata l’integrità del contraddittorio e la sussistenza dei presupposti per la decisione semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare la legittimità della sospensione né i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, come concordato.
Atto impugnato: provvedimento del Comune di Milano del 10 giugno 2026, notificato il 23 giugno 2026, di sospensione per un giorno del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nell’esercizio commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sospensione di un giorno del funzionamento degli apparecchi da gioco, unitamente agli atti presupposti e richiamati, chiedendone l’annullamento e formulando istanza cautelare. Prima della camera di consiglio, ha comunicato che il Comune, con provvedimento del 15 settembre 2026, aveva dichiarato adempiuta la sospensione e ha rinunciato all’incidente cautelare, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso. Ha chiesto l’improcedibilità e la compensazione delle spese, dando atto dell’accordo raggiunto con il Comune. Il testo non espone nel merito i motivi di illegittimità originariamente dedotti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
All’udienza camerale del 25 settembre 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibilità di definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Nessuna delle parti si è opposta.
La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata in udienza camerale, dopo averne dato avviso alle parti e in assenza di opposizione, una volta verificati i presupposti richiesti.
Massime di principio
- Il ricorso diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che determina la perdita dell’interesse concreto alla decisione di merito e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione.
Come è indicizzato
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