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Sentenza

Sentenza del 14/11/2023 n. 31677 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva rigettato l'appello avverso la sentenza di primo grado favorevole alla società. L'ente contestava: 1) la non riconoscibilità della potestà comunale di assimilare gli imballaggi secondari e terziari ai rifiuti urbani e, dunque, la possibilità per la società di smaltire autonomamente tali rifiuti (violazione L. n.147/2013 e D.Lgs. n.152/2006); 2) l'insufficienza della denuncia/variazione presentata dalla contribuente a comprovare l'esclusione di talune superfici dalla TARI (onere probatorio a carico del contribuente); 3) la mancata considerazione che, trattandosi di aree utilizzate per commercio all'ingrosso con presenza di operatori, non poteva ritenersi prevalente la produzione di rifiuti speciali tali da escludere totalmente la TARI (e che, in ogni caso, doveva applicarsi una riduzione e non una esclusione totale); 4) la mancata distinzione e applicazione tra parte fissa e parte variabile della tariffa TARI, con la conseguente errata esclusione integrale dell'imposizione per le superfici diverse da uffici. La società resistente propone ricorso incidentale condizionato relativo alla regolarità e specificità della denuncia in variazione e alla corretta valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi del ricorso principale, ritenendo corrette le conclusioni dei giudici di merito circa la natura prevalente dei rifiuti prodotti (imballaggi terziari) e l'ammissibilità della prova integrativa fornita dalla contribuente (documentazione fatture, perizia tecnica, planimetria). Ha, tuttavia, accolto il quarto motivo del Comune: la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato che la quota fissa della TARI è comunque dovuta per intero in ragione del possesso/detenzione delle superfici idonee alla produzione di rifiuti urbani. In conclusione la Cassazione ha cassato la sentenza di merito limitatamente alla debenza della parte fissa della TARI per le annualità dedotte e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione per riesame anche sulle spese; i motivi del ricorso incidentale della società sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • Direttiva 94/62/CE (come modificata)

    definizione di imballaggio e categorie: primario, secondario, terziario

    Fornisce la definizione-quadro degli imballaggi che è recepita dalla normativa nazionale; utile per qualificare gli imballaggi terziari come categoria distinta rilevante ai fini dello smaltimento

  • D.Lgs. n. 22/1997 (abrogato) e D.Lgs. n. 152/2006

    art. 217 ss.; art. 218 definizioni; artt. 221, 224, 226, 195

    Recepiscono la disciplina sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; confermano che rifiuti da imballaggio terziario non debbono entrare nel normale circuito comunale e possono essere gestiti dal produttore o con regime speciale

  • L. n. 147/2013

    art. 1, commi 641, 642, 649, 684, 685, 659, 682

    Stabilisce il presupposto della TARI (possesso o detenzione di locali), l'esclusione dalla superficie tassabile delle parti dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali smaltiti a spese del produttore (con prova del trattamento) e gli obblighi dichiarativi; attribuisce al regolamento comunale il compito di disciplinare riduzioni e individuare aree non assimilabili

  • D.P.R. n. 158/1999

    Citato in ricorso per questioni interpretative sulla disciplina dei rifiuti; utilizzato quale riferimento normativo interpretativo della materia, ma non è centrale rispetto alla soluzione del caso

  • Regolamento comunale TARI (Comune di (Omissis))

    art. 3, art. 9, art. 13, art. 25

    Disposizioni regolamentari comunali discipline riduzioni, assimilazioni (contestate); la giurisprudenza di legittimità afferma che i regolamenti comunali non possono assimilare gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani in contraddizione con la normativa nazionale

  • Codice Civile e Codice di Procedura Civile

    art. 2697 c.c.; artt. 115, 116 c.p.c.; art. 360 c.p.c.

    Richiamati in tema di onere della prova (il contribuente deve provare i presupposti dell'esenzione/riduzione) e limiti del sindacato in cassazione sulle valutazioni di merito e sulle prove

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e, in molti casi, gli imballaggi secondari se non raccolti differenziatamente) non possono essere assimilati ex lege ai rifiuti urbani: la parte variabile della TARI non si applica alle superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente tali rifiuti, se il produttore dimostra lo smaltimento autonomo conforme alla normativa
  • L'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti per l'esclusione o la riduzione della superficie tassabile grava sul contribuente: è valida la prova documentale (denuncia/variazione, planimetrie, fatture di ditte autorizzate, perizia tecnica) e tale prova può essere integrata anche in giudizio
  • Il Comune non può legittimamente assimilare con regolamento gli imballaggi terziari ai rifiuti urbani: tali previsioni regolamentari possono essere disapplicate dal giudice tributario in caso di contrasto con la normativa sovraordinata
  • Anche se il contribuente dimostra la produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, resta dovuta la parte fissa della TARI perché fondata sul mero possesso/detenzione di superfici idonee alla produzione di rifiuti urbani (finalità generali e costi fissi del servizio)
  • In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, deve essere valutata la possibilità di applicare riduzioni o percentuali di abbattimento previste dal regolamento comunale, salvo che la normativa nazionale precluda l'assimilazione (es. per imballaggi terziari)
  • Nelle controversie tributarie il giudice di merito può valutare e valorizzare la documentazione integrativa prodotta dalla parte; le valutazioni di fatto compiute sui documenti e sulla perizia sono sindacabili in cassazione solo nei limiti dei vizi di diritto e non come semplice riconsiderazione delle prove

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