Cassazione Penale, Sentenza n. 4554/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Saias Marco impugna la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 l.f.), sostenendo che le irregolarità contabili derivavano da un guasto del software gestionale già manifestatosi nel 2006 e poi risolto, che i bilanci 2005-2009 furono successivamente approvati e rettificati, e che quindi non sussisteva né la impossibilità di ricostruire il patrimonio né il dolo necessario alla fattispecie. Denuncia inoltre vizio di motivazione per mancata considerazione dei giudizi civili che avevano escluso condotte dolose e per insufficiente trattazione dell'elemento soggettivo (animus nocendi/lucrandi). Chiede l'annullamento della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non abbia adeguatamente evidenziato elementi circa l'impossibilità (o la concreta e grave difficoltà) per la curatela di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, requisito essenziale per integrare la bancarotta documentale di cui all'art. 216 n.2 l.f. Hanno inoltre precisato che il semplice guasto informatico e la tardiva approvazione dei bilanci non bastano, senza adeguata prova, a dimostrare l'offesa al bene tutelato. Alcune censure sono state ritenute inammissibili per genericità. La Corte ha altresì escluso la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile, per le ragioni dell'annullamento e per la scarsa attività contributiva della parte civile al giudizio.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 216, comma 1, n. 2
La norma punisce la tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari; la Corte segnala che per integrare il reato occorre provare l'impossibilità o una difficoltà rilevante per la curatela nel ricostruire il patrimonio, non bastando la mera irregolarità contabile o la ricostruzione 'aliunde'.
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (Legge fallimentare), art. 217
Richiamata in relazione alla possibile riqualificazione della condotta; distingue la fattispecie di bancarotta documentale da altre ipotesi e indica criteri per la qualificazione degli illeciti fallimentari.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione); invocata quale titolo di censura per la presunta carenza motivazionale sulla sussistenza del reato.
Codice di procedura penale, artt. 187 e 192
Richiamati dalla difesa per sostenere la rilevanza delle decisioni civili irrevocabili come prova di fatti accertati in sede civile; la Corte osserva che tali decisioni non vincolano automaticamente il giudice penale e la loro rilevanza va valutata nel thema decidendum del processo penale.
Massime di principio
- La sola presenza di un guasto informatico non integra automaticamente la bancarotta documentale: occorre provare che le scritture erano tenute in modo da rendere impossibile o estremamente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio per la curatela.
- L'approvazione successiva dei bilanci e la possibilità di ricostruire il passivo riducono la probabilità che sussista il reato se non emergono elementi di false attestazioni o di ostruzione effettiva all'attività istruttoria della curatela.
- Per il reato di bancarotta documentale è necessario anche un profilo soggettivo compatibile con la consapevolezza della irregolare tenuta delle scritture nella logica che ciò ostacoli la ricostruzione patrimoniale; la valutazione del dolo richiede argomentazione motivazionale specifica.
- Decisioni civili che escludono dolo o occultamento non sono automaticamente vincolanti in sede penale; tuttavia, vanno valutate attentamente e il giudice penale deve motivare il diverso apprezzamento delle stesse risultanze.
- Se la motivazione del giudice non documenta adeguatamente l'esistenza dell'impossibilità o della grave difficoltà ricostruttiva per la curatela, la sentenza di condanna può essere annullata e il giudizio rinviato per nuovo esame.
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