Ordinanza n. 1765/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00693/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Toscana, Sez. III, oggetto di appello, nel cui giudizio è stata disposta una verificazione
Esito
La controversia
Nel giudizio di appello promosso dal Comune contro la sentenza del TAR Toscana, il Consiglio di Stato aveva disposto una verificazione e autorizzato il verificatore ad avvalersi della collaborazione di un funzionario tecnico. Il verificatore ha rappresentato che l’accesso al fascicolo telematico di secondo grado era stato consentito dall’URP del Consiglio di Stato soltanto alla propria persona, mentre era stato negato al collaboratore, sebbene quest’ultimo fosse stato autorizzato dal Collegio. Ha inoltre evidenziato che, per pressanti impegni d’ufficio, non poteva effettuare nell’immediato personalmente il download e il monitoraggio degli atti processuali, attività prevista principalmente a carico del collaboratore. Su tale base ha chiesto un’ulteriore proroga di almeno novanta giorni, lo spostamento dell’inizio delle operazioni peritali al 19 gennaio 2026 e il mantenimento dell’incontro del 21 ottobre 2025 quale mera presa preliminare di cognizione dei fatti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto le istanze del verificatore, ritenendo adeguatamente giustificata e motivata l’ulteriore proroga richiesta. Le esigenze organizzative sono state considerate sufficientemente documentate, in particolare in relazione alla limitazione dell’accesso al fascicolo telematico per il collaboratore autorizzato e alla conseguente necessità per il verificatore di acquisire personalmente gli atti. L’ordinanza non decide i motivi dell’appello né riforma nel merito la sentenza del TAR, ma dispone la prosecuzione dell’attività istruttoria nei termini richiesti.
Massime di principio
- La proroga dei termini per una verificazione può essere concessa quando il verificatore dimostri in modo adeguatamente motivato e documentato che il ritardo dipende da esigenze organizzative concrete, non imputabili a una sua inerzia ingiustificata.
- Quando il giudice autorizza il verificatore ad avvalersi di un collaboratore per attività sub-delegate, le concrete modalità di accesso agli atti processuali e di svolgimento dell’incarico devono consentire l’effettivo esercizio della collaborazione autorizzata; gli ostacoli organizzativi documentati possono giustificare lo spostamento dell’inizio delle operazioni peritali e la proroga del termine finale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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