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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - Genova, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 27.09.2024 n. 889/2024.

Giustizia amministrativa202501222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, del 27 settembre 2024. Il TAR ha rilevato che la sentenza da ottemperare, il certificato di passaggio in giudicato e l'attestazione della notificazione, indicati come depositati in formato digitale a corredo del ricorso, non risultano presenti nel sistema informatico della Giustizia amministrativa né sono altrimenti visualizzabili. Tale omissione, alla luce delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, è stata ritenuta astrattamente idonea a determinare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio. Il Collegio ha quindi ritenuto necessario concedere il termine previsto dall'art. 73 c.p.a. per consentire il contraddittorio sulla possibile causa di inammissibilità.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza. Ha disposto il rinvio della trattazione alla camera di consiglio dell'11 febbraio 2026, dopo avere rilevato una possibile causa di inammissibilità derivante dall'omesso deposito, nelle forme telematiche prescritte, della sentenza da eseguire e della documentazione comprovante il passaggio in giudicato e la notificazione. Il rinvio è stato disposto per concedere il termine ex art. 73 c.p.a.; dal testo non emerge l'esito della successiva trattazione né l'eventuale regolarizzazione documentale.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, allegato 2 al c.p.a.

    Richiamato quale fondamento delle regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, la cui inosservanza nel deposito della sentenza da ottemperare e dei documenti a corredo può determinare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per concedere alle parti un termine in vista della decisione sulla possibile causa di inammissibilità, nel rispetto del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare la decisione di cui chiede l'esecuzione e la documentazione necessaria a comprovare il passaggio in giudicato e la notificazione, osservando le forme previste dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico.
  • L'omesso deposito, nelle forme telematiche prescritte, del provvedimento da ottemperare e dei documenti indispensabili a corredo del ricorso può costituire causa di inammissibilità rilevabile d'ufficio.
  • Prima di dichiarare l'inammissibilità per una questione rilevata d'ufficio, il giudice deve concedere alle parti un termine per il contraddittorio ai sensi dell'art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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