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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Bergamo ha respinto l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, la rilevanza dei legami familiari e del lavoro svolto in nero. Il diniego è stato adottato per difetto dei requisiti reddituali, poiché la ricorrente non risultava aver svolto attività lavorativa regolare sin dal 2010. In sede cautelare il giudice ha valutato la domanda alla luce del fumus boni iuris, rilevando che la ricorrente non aveva allegato né dimostrato la percezione di redditi adeguati al proprio sostentamento; il lavoro irregolare, comunque non provato, non è stato ritenuto valorizzabile. È stato inoltre rilevato che i legami familiari non erano stati rappresentati alla Questura durante il procedimento e che, comunque, i rapporti con zia, sorella e madre non a carico non rientrano tra quelli considerati dall'art. 29 TUI, mentre non era stata dimostrata la residenza in Italia della figlia minore.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di una favorevole prognosi di fondatezza. Ha ritenuto che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento costituisca una condizione soggettiva necessaria per la permanenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale. La ricorrente non ha dimostrato redditi adeguati e il lavoro in nero non può assumere rilievo, anche perché non provato e perché la sua valorizzazione incentiverebbe il lavoro irregolare. I legami familiari non potevano fondare la tutela prevista dall'art. 5, comma 5, TUI, non essendo stati dedotti nel procedimento amministrativo; in ogni caso, alcuni rapporti non erano tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 29 TUI e non risultava provata la residenza italiana della figlia minore. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata e respinta.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    È indicato quale base normativa del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione in relazione al difetto dei requisiti reddituali.

  • art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998

    È richiamato per individuare i rapporti familiari rilevanti ai fini della disciplina dell'immigrazione; i rapporti con zia, sorella e madre non a carico non sono stati ritenuti rilevanti.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La tutela connessa ai legami familiari non è stata applicata perché tali elementi non erano stati rappresentati nel procedimento amministrativo; inoltre non ne risultavano comunque provati i presupposti.

Massime di principio

  • Ai fini della permanenza del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale, il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento costituisce una condizione soggettiva necessaria e non eludibile.
  • Il reddito derivante da attività lavorativa irregolare non può essere valorizzato per dimostrare il requisito reddituale necessario al rinnovo del permesso di soggiorno, tanto più quando tale attività non sia stata provata, poiché una diversa soluzione incentiverebbe il lavoro nero.
  • I legami familiari invocati per ottenere la tutela prevista dall'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 devono essere rappresentati all'amministrazione nel corso del procedimento; la loro deduzione per la prima volta in giudizio non consente di applicare la relativa disciplina.
  • Non tutti i rapporti familiari assumono rilievo ai fini della disciplina del ricongiungimento e della permanenza dello straniero: rilevano soltanto quelli riconducibili alle categorie previste dall'art. 29 d.lgs. 286/1998 e adeguatamente provati.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito redditualeLegami familiari e radicamento
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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