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Circolare

Circolare numero 214 del 28-8-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori istruzioni operative sull’imposta straordinaria sugli immobili alla luce della legge di conversione del decreto-legge richiamato. Le principali novità riguardano l’ampliamento del presupposto oggettivo alle aree fabbricabili e alle aree destinate a pubblica utilità, l’aggiornamento delle regole di determinazione del valore, l’aumento dell’aliquota ordinaria al 3 per mille e l’adeguamento del programma automatizzato di calcolo. Vengono inoltre indicati criteri interpretativi per l’individuazione delle aree fabbricabili, precisazioni sugli immobili già accatastati ma modificati e scadenze operative per l’invio dei tabulati e la comunicazione dei valori definitivi.

Imposta straordinaria sugli immobili: chiarimenti applicativi dopo la legge di conversione del D.L. 333/1992

Imposta straordinaria sugli immobili: chiarimenti dopo la conversione del D.L. 333/1992

La circolare interviene per integrare e modificare le istruzioni già impartite sull’imposta straordinaria sugli immobili a seguito della legge di conversione del decreto-legge indicato in oggetto. Le precisazioni riguardano soprattutto l’ampliamento dei beni imponibili, i criteri di determinazione del valore, l’aliquota applicabile e gli adempimenti operativi delle strutture interessate.

Modifiche normative principali

La legge di conversione ha inciso sulla disciplina originaria dell’imposta in tre punti centrali:

  • ampliamento del presupposto oggettivo, con inclusione delle aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, oltre agli edifici urbani;
  • nuova disciplina per la determinazione del valore delle unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell’esercizio dell’impresa, basata sulle scritture contabili e su coefficienti di rivalutazione per anno di formazione;
  • aumento dell’aliquota generale al 3 per mille, con mantenimento del 2 per mille e dell’abbattimento di 50 milioni solo per l’abitazione principale del possessore e dei familiari.

La circolare precisa che tale ultima previsione non si applica all’Istituto, poiché la disciplina agevolata è riferita alle persone fisiche.

Presupposto oggettivo e perimetro dei beni imponibili

Il presupposto dell’imposta comprende, oltre agli edifici, anche le aree fabbricabili e le aree destinate ad attività di pubblica utilità.

Per i fabbricati non vengono segnalate innovazioni di rilievo rispetto alla disciplina precedente. Viene però richiamato un chiarimento del Ministero delle Finanze, Direzione Generale Imposte Dirette, circolare n. 20 dell’11 agosto 1992, relativo agli immobili già accatastati ma oggetto di variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tali casi, la base imponibile non deve essere determinata in base alle risultanze catastali pregresse, ma tenendo conto delle nuove caratteristiche dell’immobile, anche se il nuovo accatastamento non sia ancora intervenuto; ciò vale sia quando la domanda sia stata presentata sia quando sia stata omessa.

Le strutture competenti devono quindi determinare l’imposta secondo tale criterio e annotare la circostanza in rosso nel tabulato da trasmettere alla Sede Centrale.

Aree fabbricabili: criteri di edificabilità

Per le aree fabbricabili non accatastate unitamente a un fabbricato come pertinenza, la circolare impone di verificare se il requisito dell’edificabilità esistesse alla data di entrata in vigore del D.L. 333/1992.

Il requisito si considera mancante quando:

  • il terreno è agricolo ed è accatastato come tale nel catasto terreni;
  • negli altri casi, l’area non è prevista dal piano regolatore tra quelle fabbricabili;
  • l’area è soggetta a vincoli giuridici, pubblici o privati, che escludono in modo permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C, D ed E.

I vincoli temporanei non escludono invece l’edificabilità.

Determinazione del valore imponibile

La legge di conversione ha lasciato sostanzialmente immutate le disposizioni del decreto in materia di valore imponibile, salvo la diversa disciplina per i fabbricati del gruppo D posseduti nell’esercizio dell’impresa. La circolare chiarisce però che tale innovazione non è applicabile all’Istituto, poiché gli immobili posseduti non rientrano nell’esercizio dell’impresa. Di conseguenza, anche per le unità classificate o classificabili nella categoria D continuano ad applicarsi le istruzioni già fornite con la precedente circolare.

Per le aree fabbricabili il valore è così determinato:

  • per le aree individuate negli strumenti urbanistici vigenti, dal valore venale in comune commercio;
  • per le aree destinate ad attività di pubblica utilità e possedute da enti pubblici competenti, dall’ammontare delle indennità corrisposte o da corrispondere;
  • per le aree su cui alla data dell’11 luglio 1992 era in corso la costruzione di un edificio, dal costo dell’area aumentato delle spese di costruzione sostenute fino a tale data, indipendentemente dalla configurazione finale del fabbricato.

Determinazione provvisoria e comunicazione dei valori

Quando le strutture non dispongano di tutti i dati necessari per determinare il valore di un immobile, il valore deve essere calcolato provvisoriamente sulla base degli elementi disponibili, con annotazione espressa in rosso nel tabulato.

Il valore definitivo del fabbricato deve essere determinato e comunicato alla Sede Centrale entro il 1 dicembre 1992. Tale termine è funzionale a consentire l’eventuale pagamento integrativo entro il termine perentorio del 15 dicembre 1992.

I tabulati contenenti gli elementi relativi all’imposta devono essere inviati direttamente via fax oppure, se di rilevante volume, consegnati tramite apposito incaricato alla Sede Centrale.

Aliquota e aggiornamento del programma automatico

L’aliquota generale dell’imposta viene elevata al 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili determinato secondo le regole sopra indicate.

Resta ferma al 2 per mille, con abbattimento dell’imponibile di 50 milioni, solo l’ipotesi delle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei familiari; la circolare sottolinea che tale previsione, riferita alle persone fisiche, non è applicabile all’Istituto. Pertanto l’aliquota da usare per tutti gli immobili, sia a reddito sia strumentali, è il 3 per mille.

L’aggiornamento normativo comporta anche la modifica del programma automatizzato già distribuito alle strutture: la colonna 18 deve essere calcolata moltiplicando la colonna 16 per 0,003 invece che per 0,002. Il programma su floppy disk deve quindi essere modificato, autonomamente dalle strutture oppure ritirando presso la Sede Centrale il supporto già aggiornato.

Termini finali e raccomandazioni operative

La circolare conclude raccomandando la scrupolosa osservanza sia delle nuove disposizioni sia di quelle già impartite in precedenza. In particolare, viene ribadito l’assoluto rispetto del termine del 30 agosto per l’invio dei tabulati relativi all’imposta, termine considerato essenziale per completare correttamente gli adempimenti di liquidazione e versamento.

Punti principali

Modifiche introdotte dalla legge di conversione

La legge di conversione del decreto-legge ha modificato la disciplina originaria dell’imposta straordinaria sugli immobili in tre aspetti essenziali: ampliamento del presupposto oggettivo alle aree fabbricabili; nuove modalità di determinazione del valore per alcune unità immobiliari, in particolare quelle del gruppo catastale D possedute nell’esercizio dell’impresa; innalzamento dell’aliquota ordinaria al 3 per mille, con mantenimento del 2 per mille solo per l’abitazione principale del possessore e dei familiari, ipotesi ritenuta non applicabile all’Istituto.

Presupposto oggettivo e immobili interessati

Il presupposto dell’imposta comprende, oltre agli edifici, anche le aree fabbricabili e quelle destinate ad attività di pubblica utilità. Per i fabbricati non vengono introdotte innovazioni rilevanti. Viene inoltre richiamato un chiarimento ministeriale secondo cui, per gli immobili già accatastati ma oggetto di variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale, la base imponibile deve essere determinata considerando le nuove caratteristiche dell’immobile anche se il nuovo accatastamento non è ancora avvenuto, e ciò anche quando la domanda di accatastamento sia stata omessa.

Criteri per l’edificabilità delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili non accatastate unitamente a un fabbricato come pertinenza occorre verificare se il requisito dell’edificabilità esisteva alla data di entrata in vigore del D.L. 333/1992. Il requisito deve considerarsi mancante nei seguenti casi: terreno agricolo accatastato come tale; area non prevista come fabbricabile dal piano regolatore; area gravata da vincoli giuridici pubblici o privati che escludano in via permanente la possibilità di costruire edifici classificabili nei gruppi catastali A, B, C, D ed E. I vincoli temporanei non escludono, invece, l’edificabilità.

Determinazione del valore imponibile

Per gli immobili classificati o classificabili nel gruppo catastale D posseduti nell’esercizio dell’impresa, la nuova disciplina prevede un criterio di valore basato sull’ammontare al lordo delle quote di ammortamento risultante dalle scritture contabili, rivalutato applicando coefficienti annui predeterminati per gli anni dal 1992 e precedenti. La circolare precisa tuttavia che tale innovazione non si applica all’Istituto, poiché gli immobili posseduti non rientrano nell’esercizio di impresa; pertanto continuano ad applicarsi le istruzioni già impartite con la precedente circolare. Per le aree fabbricabili il valore è dato dal valore venale in comune commercio; per le aree destinate a pubblica utilità possedute da enti pubblici competenti, dall’ammontare delle indennità corrisposte o da corrispondere; per le aree su cui è in corso la costruzione di un edificio all’11 luglio 1992, dal costo dell’area aumentato delle spese di costruzione sostenute fino a tale data.

Stima provvisoria, comunicazione dei dati e termini

Se per un immobile mancano tutti i dati necessari alla determinazione del valore, la struttura interessata deve procedere provvisoriamente sulla base degli elementi disponibili e segnalarlo espressamente con annotazione in rosso nel tabulato. Il valore definitivo del fabbricato deve essere determinato e comunicato alla Sede Centrale entro il 1 dicembre 1992, per consentire l’eventuale versamento integrativo entro il termine di legge del 15 dicembre 1992. I tabulati relativi all’imposta devono essere trasmessi via fax oppure, in caso di notevole volume, consegnati tramite incaricato alla Sede Centrale.

Aliquota e aggiornamento del programma

L’aliquota ordinaria dell’imposta è elevata al 3 per mille del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili. L’aliquota del 2 per mille con abbattimento dell’imponibile di 50 milioni resta limitata alle unità immobiliari urbane direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei familiari, previsione che non si applica all’Istituto. Di conseguenza il programma automatizzato va modificato nella colonna 18, moltiplicando il valore della colonna 16 per 0,003 anziché per 0,002, con aggiornamento del floppy disk distribuito alle strutture, che possono provvedere autonomamente o ritirare il supporto modificato presso la Sede Centrale.

Disposizioni finali e scadenza del 30 agosto

La circolare raccomanda il rigoroso rispetto sia delle nuove istruzioni sia di quelle già impartite in precedenza. Viene ribadito in modo particolare il termine del 30 agosto per l’invio dei tabulati relativi all’imposta, considerato essenziale per consentire i successivi adempimenti di liquidazione e versamento.

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