Circolare numero 213 del 19-8-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 1992 le aliquote contributive dovute per i lavoratori agricoli dipendenti e per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Riporta gli aumenti dell’IVS introdotti dal D.L. n. 333/1992, le misure dei contributi per malattia, maternità, TBC, fondo di garanzia, ex ENAOLI e le agevolazioni per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno. Sono inoltre indicati i minimali di retribuzione e una tabella riepilogativa finale con le principali voci contributive.
Aliquote contributive agricoli 1992
Aliquote contributive agricole per il 1992
La circolare aggiorna il quadro contributivo per il settore agricolo per l’anno 1992, distinguendo tra lavoratori agricoli dipendenti e lavoratori autonomi della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il testo riepiloga le variazioni normative intervenute nel corso dell’anno, gli aumenti contributivi previsti dal D.L. n. 333/1992 e le agevolazioni per aree montane, svantaggiate e per il Mezzogiorno.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per gli operai agricoli dipendenti l’aliquota IVS complessiva resta al 14,97% fino al 30 giugno 1992, con quota a carico del lavoratore pari al 4,04%. Dal 1° luglio 1992, per effetto dell’art. 6, comma 1, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, la quota lavoratore aumenta di 0,6 punti percentuali e passa al 4,64%; l’aliquota complessiva sale quindi al 15,57%. La norma prevede un ulteriore incremento di 0,2 punti dal periodo di paga relativo a gennaio 1993, con quota lavoratore al 4,84% e aliquota complessiva al 15,77%.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il minimale giornaliero di retribuzione assoggettabile a contribuzione per il 1992 è fissato in L. 45.880, per effetto della rivalutazione prevista dalla legge n. 537/1981 e dell’adeguamento ISTAT. Resta fermo che, in base all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, la retribuzione imponibile non può essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Contributi TBC, ex ENAOLI e fondo di garanzia
Le aziende del settore agricolo non operanti nei territori del Mezzogiorno sono esonerate dal versamento del contributo per l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, pari allo 0,11%, e del contributo ex ENAOLI, pari allo 0,01%; l’effetto pratico è l’esonero totale dal pagamento di tali contributi.
Il contributo al Fondo di garanzia di fine rapporto dovuto per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato aumenta dello 0,05% in applicazione del D.Lgs. n. 80/1992, passando per il 1992 dallo 0,15% allo 0,20%.
Malattia, maternità e contributo di solidarietà
Per i datori di lavoro agricolo non operanti nel Mezzogiorno il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale è ridotto di 5,50 punti percentuali e quindi dovuto nella misura del 4,10%; la quota a carico dei lavoratori resta allo 0,90%. Restano esclusi dai benefici i datori che usufruiscono delle specifiche riduzioni contributive previste per le aree agevolate.
Resta invariato il contributo di solidarietà previsto dall’art. 31, comma 14, della legge n. 41/1986 sulla quota di retribuzione imponibile eccedente L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni annui: l’aliquota complessiva è pari al 4,20%, di cui 3,80% a carico del datore di lavoro e 0,40% a carico del lavoratore. Sono confermati anche il contributo per le prestazioni economiche di malattia, pari allo 0,683%, e quello per le indennità economiche di maternità, pari allo 0,80%.
Agevolazioni per territori montani, svantaggiati e Mezzogiorno
Per le imprese agricole con terreni situati in Comuni montani o in zone svantaggiate l’art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 prevede riduzioni delle aliquote contributive previdenziali e assistenziali dovute per il personale dipendente. Le aliquote vigenti sono ridotte:
- al 15% per le aziende montane di tutto il territorio nazionale;
- al 20% per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno;
- al 40% per le aziende delle zone svantaggiate del Centro-Nord.
Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non beneficiano di tali riduzioni continua a operare la diminuzione del 60% di tutti i contributi previdenziali e assistenziali per dieci anni a decorrere dall’1 gennaio 1987, con onere a carico dello Stato.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: IVS
La contribuzione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è determinata in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito della tabella D allegata alla legge n. 233/1990 e all’applicazione di un’aliquota sul reddito convenzionale individuale.
Fino al 30 giugno 1992 le aliquote erano:
- 13% per la generalità delle imprese, ridotta al 10,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni;
- 10% per le imprese ubicate in territori montani o zone svantaggiate, ridotta al 5,50% per i giovani under 21.
Con la legge n. 415/1991 il contributo aggiuntivo previsto dall’art. 12, comma 4, della legge n. 233/1990 è stato ridotto dal 2% all’1% per le pensioni ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente al 2 maggio 1969, con conseguente innalzamento delle aliquote al 14%, 11,50%, 11% e 6,50% fino al 30 giugno 1992.
Dal 1° luglio 1992, in base all’art. 6, comma 2, del D.L. n. 333/1992, le aliquote aumentano di un ulteriore punto percentuale e diventano rispettivamente 15%, 12,50%, 12% e 7,50%, comprensive dell’1% di contributo aggiuntivo.
Riduzioni per aree agevolate e contributo addizionale
Per gli iscritti alla prima fascia del reddito convenzionale con aziende ubicate in territori montani o zone agricole svantaggiate è riconosciuta, per il 1992, una riduzione del 20% della contribuzione IVS. La circolare riporta i chiarimenti dei Ministeri del Lavoro e del Tesoro, secondo cui:
- l’abbattimento del 20% riguarda solo il contributo base del 10% e non i contributi addizionali;
- le riduzioni per territori montani e zone svantaggiate si applicano sulle aliquote già ridotte dalla normativa previgente;
- la riduzione del 20% opera anche nei confronti degli imprenditori agricoli a titolo principale, pur non espressamente indicati dalla norma.
Il contributo addizionale di cui all’art. 17, comma 1, della legge n. 160/1975 è ridotto del 90% per il 1992; poiché il valore base è pari a L. 710 a giornata, l’importo dovuto scende a L. 71 a giornata.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia, maternità, TBC ed ex ENAOLI
Per il 1992 il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale resta fissato al 5% per la generalità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e al 2,50% per quelli con aziende in territori montani o zone svantaggiate, entro il reddito di L. 40 milioni annui; per la fascia oltre L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni annui il contributo è pari al 4,20%.
Per i soggetti iscritti alla prima fascia del reddito convenzionale con aziende in territori montani o zone agricole svantaggiate, l’art. 6, comma 4, della legge n. 415/1991 prevede una riduzione del 90% del contributo; per i soggetti con aziende in zone diverse la riduzione è del 50%.
La circolare richiama inoltre la sentenza n. 256/1992 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5, comma 14, della legge n. 407/1990 nella parte in cui non consentiva la prova di un effettivo minor imponibile ai fini della determinazione del contributo, e segnala che l’ente ha sospeso la spedizione dei bollettini di pagamento in attesa degli interventi del Ministero competente.
Per la maternità il contributo annuo resta invariato in L. 18.000 per ciascuna unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Anche il contributo TBC resta fermo: L. 0,65 a giornata per il contributo base e L. 30 a giornata per il contributo integrativo nella generalità delle aziende, ridotto a L. 0,30 a giornata per quelle situate in zone montane o svantaggiate. Il contributo ex ENAOLI resta pari a L. 78 annue, cioè L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale.
Tabella riepilogativa delle aliquote degli operai agricoli
In chiusura, la circolare include una tabella riepilogativa delle principali voci contributive per gli operai agricoli nel 1992: assicurazione IVS, asili nido, assistenza malattia per pensionati, Cassa integrazione salari, assegni familiari, disoccupazione, fondo rimpatrio lavoratori extracomunitari, contributo al SSN, prestazioni economiche di malattia, assicurazione TBC, tutela delle lavoratrici madri, fondo di garanzia TFR ed ex ENAOLI.
Dalla tabella emergono anche alcune note operative: il contributo Cassa integrazione salari non si applica ai compartecipanti familiari ed è escluso per le aziende condotte da coltivatori diretti; per cooperative agricole e per aziende coltivatrici dirette, coloniche e mezzadrili assuntrici di manodopera l’aliquota per gli assegni familiari è ridotta al 2,75%; il contributo al Fondo di garanzia è dovuto solo per gli operai a tempo indeterminato.
Punti principali
Lavoratori agricoli dipendenti: IVS e minimali
Per gli operai agricoli dipendenti l’aliquota complessiva IVS resta al 14,97% fino al 30 giugno 1992, con quota lavoratore al 4,04%; dal 1° luglio 1992 sale al 15,57% per effetto dell’aumento di 0,6 punti della quota a carico del lavoratore, che passa al 4,64%; dal 1° gennaio 1993 la quota lavoratore salirà al 4,84% e l’aliquota complessiva al 15,77%. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il minimale giornaliero imponibile per il 1992 è fissato a L. 45.880. La retribuzione imponibile non può comunque essere inferiore ai minimi previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
Lavoratori agricoli dipendenti: contributi TBC, ex ENAOLI e fondo di garanzia
Le aziende agricole non operanti nei territori del Mezzogiorno sono esonerate dal versamento del contributo TBC e di quello ex ENAOLI, rispettivamente pari allo 0,11% e allo 0,01%, con conseguente esonero totale di fatto. Il contributo al Fondo di garanzia di fine rapporto per i lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato aumenta dello 0,05% e per il 1992 passa dallo 0,15% allo 0,20%.
Lavoratori agricoli dipendenti: malattia, maternità e solidarietà
Per i datori di lavoro agricolo non operanti nel Mezzogiorno il contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale è ridotto a 4,10%, con quota lavoratore allo 0,90%; restano esclusi i datori che fruiscono delle ulteriori riduzioni contributive previste per le zone agevolate. Resta invariato il contributo di solidarietà sulla quota di retribuzione imponibile eccedente L. 40 milioni e fino a L. 100 milioni annui: l’aliquota totale è 4,20%, di cui 3,80% a carico del datore e 0,40% a carico del lavoratore. Sono confermati anche il contributo per le prestazioni economiche di malattia allo 0,683% e quello per le indennità economiche di maternità allo 0,80%.
Aziende agricole in zone montane, svantaggiate e nel Mezzogiorno
Per le imprese agricole con terreni in Comuni montani o zone svantaggiate le aliquote contributive previdenziali e assistenziali sono ridotte al 15% per le aziende montane di tutto il territorio nazionale, al 20% per quelle site in zone svantaggiate del Mezzogiorno e al 40% per quelle in zone svantaggiate del Centro-Nord. Per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno che non beneficiano di tali agevolazioni continua a operare la riduzione del 60% di tutti i contributi previdenziali ed assistenziali per dieci anni dall’1 gennaio 1987, con onere a carico dello Stato.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: IVS
La contribuzione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni si calcola sulle quattro fasce di reddito della tabella D della legge n. 233/1990. Fino al 30 giugno 1992 le aliquote erano 13% e 10% per le aziende in zone montane o svantaggiate, ridotte rispettivamente al 10,50% e al 5,50% per gli under 21; con la riduzione del contributo aggiuntivo dal 2% all’1% introdotta dalla legge n. 415/1991, le aliquote diventano 14%, 11,50%, 11% e 6,50%. Dal 1° luglio 1992, per effetto del D.L. n. 333/1992, aumentano di un ulteriore punto e diventano 15%, 12,50%, 12% e 7,50%, comprensive dell’1% di contributo aggiuntivo.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: agevolazioni IVS e contributo addizionale
Per gli iscritti alla prima fascia del reddito convenzionale con aziende in territori montani o zone agricole svantaggiate è prevista per il 1992 una riduzione del 20% della contribuzione IVS. Il Ministero del Lavoro e il Ministero del Tesoro hanno chiarito che tale abbattimento riguarda solo il contributo base del 10% e non i contributi addizionali; che le riduzioni per territori montani e zone svantaggiate si applicano sulle aliquote già ridotte dalla normativa previgente; e che la riduzione del 20% vale anche per gli imprenditori agricoli a titolo principale. Il contributo addizionale dell’art. 17 della legge n. 160/1975 è ridotto del 90% per il 1992 e, poiché l’importo base è pari a L. 710 a giornata, scende a L. 71 a giornata.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: malattia e pronuncia della Corte costituzionale
Per il 1992 il contributo SSN resta al 5% per la generalità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e al 2,50% per quelli con aziende in territori montani o zone svantaggiate, fino a un reddito di L. 40 milioni annui; oltre tale soglia e fino a L. 100 milioni annui il contributo è del 4,20%. Per gli iscritti alla prima fascia con aziende in territori montani o zone agricole svantaggiate la legge n. 415/1991 prevede una riduzione del 90% del contributo, mentre per i soggetti con aziende in zone diverse la riduzione è del 50%. La circolare richiama la sentenza n. 256/1992 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della norma che impediva di provare un effettivo minor imponibile ai fini della determinazione del contributo, e segnala la sospensione dell’invio dei bollettini con importi calcolati sui minimali dichiarati incostituzionali.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: maternità, TBC ed ex ENAOLI
Il contributo annuo per la maternità resta invariato a L. 18.000 per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Il contributo TBC per i mezzadri e coloni resta invariato: contributo base L. 0,65 a giornata, contributo integrativo L. 30 a giornata per la generalità delle aziende e L. 0,30 per quelle site in zone montane o svantaggiate. Anche il contributo ex ENAOLI resta fermo a L. 78 annue, pari a L. 0,50 a giornata, per ogni unità attiva iscritta nella gestione speciale.
Tabella riepilogativa finale
La circolare chiude con una tabella delle aliquote contributive degli operai agricoli per il 1992, che riepiloga le principali voci: assicurazione IVS, asili nido, assistenza malattia pensionati, Cassa integrazione salari, assegni familiari, disoccupazione, fondo rimpatrio lavoratori extracomunitari, contributo SSN, malattia, TBC, tutela lavoratrici madri, fondo di garanzia fine rapporto ed ex ENAOLI. Sono inoltre richiamate alcune note applicative, tra cui l’applicazione temporale dell’IVS, l’esclusione della Cassa integrazione per i compartecipanti familiari e per le aziende condotte da coltivatori diretti, la riduzione dell’aliquota per assegni familiari per cooperative agricole e aziende coltivatrici dirette, coloniche e mezzadrili assuntrici di manodopera, e la spettanza del fondo di garanzia solo per gli operai a tempo indeterminato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 ago 1992Circolare numero 211 del 19-8-1992
- Circolare · 19 ago 1992Circolare numero 212 del 19-8-1992
- Circolare · 18 ago 1992Circolare numero 210 del 18-8-1992
- Circolare · 17 ago 1992Circolare numero 208 del 17-8-1992
- Circolare · 17 ago 1992Circolare numero 209 del 17-8-1992
- Circolare · 10 ago 1992Circolare numero 206 del 10-8-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →