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Circolare

Circolare numero 208 del 17-8-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per effetto dell’ordinanza n. 2301/FPC del 29.7.1992, sono prorogate al 31.12.1992 le sospensioni dei termini già previste per diverse scadenze contributive e previdenziali. La proroga riguarda i versamenti dei contributi dei lavoratori dipendenti non agricoli, la presentazione dei modelli DM10 e delle denunce annuali O1/M, nonché il termine per la domanda di condono ex art. 3 del D.L. n. 103/1991. Sono inoltre precisati gli effetti sulla finestra temporale delle sospensioni e l’irrimediabile impossibilità di rimborso delle somme versate nonostante la sospensione.

Proroga al 31 dicembre 1992 delle sospensioni dei termini contributivi e dei modelli O1/M e DM10

Proroga delle sospensioni contributive e previdenziali

La circolare dà attuazione all’ordinanza n. 2301/FPC del 29.7.1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 31.7.1992, che proroga al 31 dicembre 1992 il termine previsto dall’ordinanza n. 2198/FPC del 27.12.1991. L’effetto principale è l’ulteriore estensione delle sospensioni dei termini già disposte dall’ordinanza n. 2057/FPC del 21.12.1990.

Ambito delle sospensioni

La proroga incide sulle sospensioni previste dall’art. 1, numeri 1, 2, 3 e 4, dell’ordinanza n. 2057/FPC. La circolare precisa che, per la sospensione richiamata al punto 1, lettere a) e b), della circolare n. 3 del 4.1.1991, i termini interessati sono quelli scadenti nel periodo compreso tra il 13.12.1990 e il 31.12.1992.

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti non agricoli, la sospensione legale opera per le scadenze dal 20.12.1990 al 20.12.1992.

Presentazione dei modelli DM10

La proroga si estende anche alla presentazione dei modelli DM10. Tale adempimento deve essere effettuato improrogabilmente entro il 2 gennaio 1993.

Denunce annuali mod. O1/M

La stessa scadenza del 2 gennaio 1993 vale anche per la presentazione delle denunce annuali mod. O1/M relative agli anni 1990 e 1991. L’obbligo riguarda tutte le aziende, comprese quelle che si avvalgono di supporti magnetici.

Effetti sui pagamenti già eseguiti

La circolare segnala che, in alcuni casi, sono stati effettuati pagamenti dei contributi correnti successivi al mese di maggio 1992 e della rata di luglio 1992 dei contributi sospesi. In base a quanto espressamente previsto dall’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 2301, non è però ammesso alcun rimborso o restituzione delle somme versate nonostante la sospensione dei termini.

Condono contributivo

Anche il termine per la presentazione della domanda di condono prevista dall’art. 3 del D.L. 29.3.1991, n. 103, convertito nella legge 1.6.1991, n. 166, è prorogato al 2 gennaio 1993.

Chiarimenti e disciplina previgente

Restano in attesa di successive istruzioni le modalità di recupero dei contributi sospesi e l’eventuale estensione dei benefici a soggetti che non abbiano già presentato la domanda di cui all’art. 5 dell’ordinanza n. 2057/FPC, una volta acquisiti i chiarimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull’esatta interpretazione delle disposizioni.

La circolare conferma infine, per quanto compatibili e opportunamente adattate ai nuovi termini, le precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 3 del 4.1.1991, n. 165 del 22.6.1991, n. 8 dell’11.1.1992 e nel messaggio n. 34482 del 27.6.1991.

Punti principali

Proroga generale delle sospensioni

L’ordinanza n. 2301/FPC del 29.7.1992, pubblicata in G.U. n. 179 del 31.7.1992, proroga al 31 dicembre 1992 il termine già fissato dall’ordinanza n. 2198/FPC del 27.12.1991. Di conseguenza, le sospensioni dei termini previste dall’art. 1, numeri 1, 2, 3 e 4, dell’ordinanza n. 2057/FPC del 21.12.1990 sono ulteriormente estese fino al 31.12.1992.

Ambito temporale della sospensione

La sospensione dei termini di cui al punto 1, lettere a) e b), della circolare n. 3 del 4.1.1991 si applica ai termini scadenti nel periodo compreso tra il 13.12.1990 e il 31.12.1992. Per i versamenti contributivi e previdenziali dei lavoratori dipendenti non agricoli, la sospensione legale opera per le scadenze dal 20.12.1990 al 20.12.1992.

Adempimenti DM10 e denunce annuali O1/M

La proroga riguarda anche la presentazione dei modelli DM10, che dovrà essere effettuata improrogabilmente entro il 2 gennaio 1993. Lo stesso termine del 2 gennaio 1993 vale per le denunce annuali mod. O1/M relative agli anni 1990 e 1991, da presentare da tutte le aziende, incluse quelle che utilizzano supporti magnetici.

Pagamenti effettuati nonostante la sospensione

Per i casi in cui siano stati nel frattempo versati i contributi correnti successivi al mese di maggio 1992 e la rata di luglio 1992 dei contributi sospesi, la circolare richiama l’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 2301: non è consentito il rimborso o la restituzione delle somme pagate nonostante la sospensione dei termini.

Condono ex art. 3 del D.L. n. 103/1991

Il termine per la presentazione della domanda di condono previsto dall’art. 3 del decreto-legge 29.3.1991, n. 103, convertito nella legge 1.6.1991, n. 166, è prorogato al 2 gennaio 1993.

Istruzioni successive e conferma delle precedenti circolari

La circolare annuncia che seguiranno ulteriori istruzioni sulle modalità di recupero dei contributi sospesi e sull’eventuale estensione dei benefici a soggetti che non abbiano già presentato la domanda prevista dall’art. 5 dell’ordinanza n. 2057/FPC, una volta ottenuti i chiarimenti dal Ministero del lavoro. Nel frattempo, restano confermate, con gli opportuni adattamenti ai nuovi termini, le istruzioni già impartite con le circolari n. 3 del 4.1.1991, n. 165 del 22.6.1991, n. 8 dell’11.1.1992 e con il messaggio n. 34482 del 27.6.1991, purché non incompatibili con la nuova ordinanza.

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