Circolare numero 211 del 19-8-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che l’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai superstiti del lavoratore deceduto è imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, poiché mantiene la natura di erogazione derivante dal rapporto di lavoro. Vengono inoltre disciplinate le modalità di imputazione temporale dell’importo, distinguendo il caso in cui l’indennità sia corrisposta ai superstiti da quello in cui sia stata già erogata al lavoratore e il decesso intervenga durante il periodo di preavviso. Sono fornite indicazioni operative per la compilazione del mod. 01/M e precisato che, in alcuni casi, non sono necessari adempimenti di variazione.
Contribuzione sull’indennità sostitutiva del preavviso ai superstiti del lavoratore deceduto
Indennità sostitutiva del preavviso corrisposta in caso di decesso del lavoratore
La circolare interviene sui profili contributivi dell’indennità sostitutiva del preavviso quando il rapporto di lavoro cessa per morte del lavoratore. L’obiettivo è chiarire se e come tale somma debba essere assoggettata a contribuzione previdenziale e assistenziale, oltre a fornire istruzioni operative per la corretta esposizione nel mod. 01/M.
Imponibilità contributiva
L’Amministrazione ribadisce che l’indennità sostitutiva del preavviso costituisce retribuzione imponibile ai sensi dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in quanto collegata al rapporto di lavoro e non rientrante tra le esclusioni tassative previste dalla norma. Tale conclusione vale anche quando l’importo sia corrisposto, in forza degli artt. 2118, comma 3, e 2122 c.c., ai superstiti del lavoratore deceduto oppure, in mancanza, agli eredi testamentari. Viene richiamata, a sostegno, la sentenza della Corte di Cassazione 30 gennaio 1985, n. 592, che conferma la permanenza della natura di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, sebbene pregresso.
Momento di assoggettamento a contribuzione e imputazione temporale
Per l’indennità corrisposta ai superstiti a seguito del decesso del lavoratore, la circolare dispone che la contribuzione sia calcolata al momento del versamento dei contributi relativi alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga. Tuttavia, poiché non è configurabile una prosecuzione della copertura contributiva oltre la data del decesso, l’importo non determina un incremento dell’anzianità contributiva del lavoratore, pur incidendo sulla base retributiva utile ai fini delle prestazioni.
Indicazioni dichiarative sul mod. 01/M
Per tali fattispecie i datori di lavoro non devono inserire i dati dell’indennità nel quadro C del mod. 01/M. Devono invece indicarne l’ammontare, assoggettato a contribuzione, nella casella "altre competenze" del quadro B. Restano confermati i rapporti già definiti in passato in base alla circolare n. 451 del 3 marzo 1978; le eventuali regolarizzazioni già avviate o da avviare su iniziativa delle parti dovranno essere trattate secondo le nuove disposizioni.
Caso in cui l’indennità sia già stata corrisposta al lavoratore
La circolare richiama anche l’ipotesi, già disciplinata al punto 5 della circolare n. 365 C. e V. n. 53517 Prs. n. 15451 O. del 19 agosto 1974, in cui l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata pagata al lavoratore e il decesso intervenga nel corso del periodo di preavviso. In questo caso la quota riferibile alle settimane successive al decesso deve essere imputata al periodo immediatamente precedente l’evento; i contributi già versati su tale quota si considerano legittimamente acquisiti.
Adempimenti per il datore di lavoro e assenza di variazioni in alcuni casi
Se il datore di lavoro è a conoscenza del decesso dell’ex dipendente avvenuto dopo il licenziamento, deve compilare il quadro C del mod. 01/M secondo le modalità ordinarie, indicando:
- nel campo "periodo dal - al", come termine finale, la data del decesso;
- nel campo "N settimane retribuite", il numero di settimane comprese tra l’inizio del periodo di preavviso e la data del decesso;
- nel campo "retribuzione", l’intero importo dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Se invece, al momento del decesso, la denuncia annuale è già stata presentata, oppure il datore non è a conoscenza del decesso, non deve essere effettuata alcuna variazione. In sede di utilizzo della contribuzione, saranno le sedi competenti a ridurre l’anzianità contributiva del lavoratore tenendo conto della data del decesso.
Punti principali
Imponibilità contributiva dell’indennità ai superstiti
L’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta ai sensi degli articoli 2118, comma 3, e 2122 c.c. ai congiunti del lavoratore deceduto è soggetta a contribuzione previdenziale e assistenziale. La circolare richiama l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui tale indennità rientra nella retribuzione imponibile perché trae origine dal rapporto di lavoro e non è compresa tra le eccezioni tassative previste dalla norma.
Richiamo giurisprudenziale e principio di fondo
La Corte di Cassazione, con sentenza 30 gennaio 1985, n. 592, ha affermato che la natura dell’indennità non muta quando essa sia corrisposta non al lavoratore ma ai superstiti indicati dall’art. 2122 c.c. o, in mancanza, agli eredi testamentari. Su questa base l’indennità resta imponibile anche se erogata a seguito della morte del lavoratore.
Imputazione temporale dell’indennità corrisposta ai superstiti
Per l’indennità erogata ai superstiti in caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore, la circolare stabilisce che l’importo va assoggettato a contribuzione in occasione del versamento dei contributi sulla retribuzione relativa all’ultimo periodo di paga. Tuttavia, poiché non è ipotizzabile una prosecuzione della copertura contributiva oltre la data del decesso, l’importo non comporta incremento dell’anzianità contributiva del lavoratore, pur incidendo sulla retribuzione utile per le prestazioni.
Compilazione del mod. 01/M per l’indennità ai superstiti
Per queste fattispecie i datori di lavoro non devono indicare i dati dell’indennità nel quadro C del mod. 01/M, ma devono riportare l’ammontare dell’indennità assoggettata a contribuzione nella casella "altre competenze" del quadro B del modello.
Conferma dei rapporti pregressi e regolarizzazioni
Restano confermati i rapporti già definiti prima della circolare sulla base della circolare n. 451 del 3 marzo 1978. Le eventuali regolarizzazioni già in corso o da attivare su iniziativa delle parti interessate dovranno essere definite secondo le nuove disposizioni.
Caso di indennità già corrisposta al lavoratore e decesso nel periodo di preavviso
La circolare affronta anche l’ipotesi in cui l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata pagata al lavoratore e, durante il periodo di preavviso, intervenga il decesso. In tale caso la quota relativa alle settimane successive al decesso va imputata al periodo immediatamente precedente l’evento; i contributi già versati su tale quota restano legittimamente acquisiti.
Indicazioni operative per il mod. 01/M nel caso di decesso successivo al licenziamento
Se il datore di lavoro è a conoscenza del decesso dell’ex dipendente intervenuto dopo il licenziamento, deve compilare il quadro C del mod. 01/M indicando: nella casella "periodo dal - al" la data del decesso come termine finale; nel campo "N settimane retribuite" il numero di settimane comprese tra l’inizio del periodo corrispondente all’indennità e la data del decesso; nel campo "retribuzione" l’intero importo dell’indennità sostitutiva del preavviso.
Assenza di ulteriori adempimenti di variazione
Se al momento del decesso la denuncia annuale è già stata presentata, oppure se il datore di lavoro non è a conoscenza del decesso intervenuto dopo il licenziamento, non devono essere effettuati adempimenti di variazione sull’indennità sostitutiva del preavviso. In sede di utilizzazione della contribuzione, le sedi potranno comunque ridurre l’anzianità contributiva del lavoratore tenendo conto della data del decesso.
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