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Circolare

Circolare numero 210 del 18-8-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, a seguito dellaumento di 0,60 punti delle aliquote contributive disposto dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, la misura di riduzione di talune prestazioni previdenziali va aggiornata dal 11 luglio 1992, con effetto dal 6 luglio 1992 per le integrazioni salariali. Vengono indicati i nuovi valori della riduzione percentuale e dei limiti massimi mensili per integrazione salariale, indennitaa di mobilitaa (nei primi 12 mesi) e disoccupazione speciale edilizia, precisando che lindennitaa di mobilitaa dopo il 12 mese non subisce riduzioni.

Rideterminazione della riduzione di alcune prestazioni previdenziali in conseguenza dellaumento contributivo di 0,60 punti dal 11 luglio 1992

Rideterminazione della riduzione di alcune prestazioni per effetto dellaumento contributivo

La circolare interviene per adeguare la misura di riduzione di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali in seguito allaumento di 0,60 punti delle aliquote contributive introdotto dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il provvedimento precisa le decorrenze applicabili e i nuovi limiti massimi mensili, richiamando il meccanismo previsto dallart. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Ambito di applicazione

Laumento contributivo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, relativamente alle aliquote dovute allassicurazione generale obbligatoria per linvalidita, la vecchiaia e i superstiti, nonche alle forme di previdenza esclusive e sostitutive. In conseguenza di tale incremento, viene rideterminata la percentuale di riduzione da applicare ad alcune prestazioni.

Prestazioni interessate e nuova misura della riduzione

A decorrere dall11 luglio 1992, la riduzione dellindennita di mobilita, limitatamente ai primi dodici mesi di percezione, del trattamento speciale di disoccupazione per ledilizia e dellassegno per congedo matrimoniale e fissata nella nuova misura del 5,54%. La circolare specifica che le prestazioni interessate risultano quindi diminuite di un importo corrispondente allincremento dellaliquota contributiva di 0,60 punti.

Decorrenze differenti per le varie prestazioni

Per le integrazioni salariali la nuova riduzione non opera dall11 luglio 1992, ma dallinizio della settimana in corso a tale data, ossia dal 6 luglio 1992. La circolare distingue quindi la decorrenza delle integrazioni salariali da quella degli altri trattamenti, che restano ancorati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Limiti massimi mensili rideterminati

In relazione alle decorrenze indicate, devono essere aggiornati anche i limiti massimi mensili dellimporto netto delle prestazioni. Essi sono fissati in L. 1.178.881 per il trattamento di integrazione salariale e per lindennita di mobilita nei primi dodici mesi di erogazione, mentre per il trattamento di disoccupazione speciale edilizia il limite massimo e pari a L. 1.059.879.

Indennita di mobilita oltre il dodicesimo mese

La circolare chiarisce infine che lindennita di mobilita erogata dopo il dodicesimo mese di percezione non e soggetta a riduzione, ne lo e il relativo limite massimo mensile. Cio dipende dal fatto che, in tali periodi, il rapporto con la retribuzione risulta inferiore all80 per cento previsto dallart. 26 della legge n. 41/1986.

Punti principali

Aumento delle aliquote contributive e riflessi sulle prestazioni

Lart. 6, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, ha disposto, dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto, un aumento di 0,60 punti delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Tale incremento incide, ai sensi dellart. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sulla misura di riduzione di alcune prestazioni previdenziali e assistenziali.

Nuova aliquota di riduzione delle prestazioni interessate

A decorrere dall11 luglio 1992, data di entrata in vigore del decreto-legge, la riduzione dellindennita di mobilitaa, limitatamente ai primi dodici mesi di percezione, del trattamento speciale di disoccupazione per ledilizia e dellassegno per congedo matrimoniale e fissata al 5,54%. Limporto delle prestazioni deve quindi essere diminuito di un ammontare corrispondente allincremento dellaliquota contributiva.

Decorrenza specifica per le integrazioni salariali

Per le integrazioni salariali, la riduzione nella nuova misura non decorre dall11 luglio 1992 ma dallinizio della settimana in corso a tale data, cioe dal 6 luglio 1992.

Nuovi limiti massimi mensili delle prestazioni

Con riferimento alle decorrenze indicate, il limite massimo mensile dellimporto netto delle prestazioni va rideterminato in L. 1.178.881 per il trattamento di integrazione salariale e per lindennita di mobilitaa nei primi 12 mesi di erogazione, nonche in L. 1.059.879 per il trattamento di disoccupazione speciale edilizia.

Esclusione della riduzione oltre il dodicesimo mese di mobilita

Per lindennita di mobilita corrisposta per periodi successivi al 12 mese di percezione, ne limporto ne il relativo limite massimo mensile sono soggetti a riduzione, poiche il rapporto con la retribuzione in tali periodi e inferiore all80 per cento richiesto dallart. 26 della legge n. 41/1986.

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