Circolare numero 212 del 19-8-1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per accertare se un imprenditore agricolo rientri nella categoria degli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) ai fini dell'obbligo assicurativo IVS previsto dalla legge n. 233/1990. Vengono chiariti i requisiti di tempo e di reddito, i criteri di valutazione dell'attività agricola e le modalità con cui gli uffici devono attivare l'istruttoria anche d'ufficio. È inoltre precisato che tali direttive riguardano solo l'assoggettamento degli IATP all'assicurazione per coltivatori diretti, mezzadri e coloni e non incidono sulla classificazione previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli.
Accertamento degli imprenditori agricoli a titolo principale ai fini dell'assicurazione IVS
Accertamento dell'obbligo assicurativo degli imprenditori agricoli a titolo principale
La circolare disciplina l'attività istruttoria per individuare gli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) tenuti all'assicurazione IVS prevista dall'art. 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Le istruzioni sono rivolte agli uffici dello SCAU e mirano a garantire criteri uniformi di accertamento, in raccordo con le competenze dell'Istituto e con le Commissioni di accertamento presso gli Ispettorati provinciali del lavoro.
Quadro normativo e competenze
La circolare richiama le prime istruzioni già fornite con la circolare n. 11 del 18 gennaio 1991, relative alla figura dell'IATP delineata dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, cui la legge n. 233/1990 ha esteso l'obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni. Viene ribadito che l'accertamento dell'obbligo assicurativo degli IATP è affidato allo SCAU, mentre resta fermo che la classificazione previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricolo continua a essere regolata dai criteri già stabiliti dall'Istituto.
Nozione di imprenditore agricolo e presupposti generali
Per individuare l'IATP occorre partire dalla definizione di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 c.c. e dalla nozione generale di imprenditore di cui all'art. 2082 c.c. La circolare sottolinea che la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale nasce dalla combinazione di tali norme con l'art. 12 della legge n. 153/1975. Ai fini del riconoscimento dell'impresa agricola devono quindi sussistere:
- un'azienda intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa agricola;
- lo svolgimento di un'attività economica che produca beni o ricchezza;
- un'organizzazione dei fattori produttivi, capitale e lavoro;
- una professionalità intesa come esercizio sistematico e abituale dell'attività, anche se stagionale;
- uno scopo di lucro, inteso anche come conseguimento di un'utilità economica diversa dal mero incremento pecuniario.
La circolare evidenzia inoltre che l'impresa agricola è facilmente riconoscibile quando all'azienda agricola corrispondano soggetti addetti all'attività di coltivazione, quali componenti del nucleo diretto coltivatore, mezzadrile o colonico, compartecipanti o lavoratori dipendenti.
Casi dubbi e valutazione concreta
Viene segnalato che l'accertamento diventa più complesso quando l'attività agricola sia svolta quasi esclusivamente mediante contoterzisti oppure quando il fondo, per dimensioni o caratteristiche, non richieda una significativa attività organizzativa. In tali ipotesi non vengono forniti criteri rigidi, perché la valutazione dipende da molteplici elementi della realtà agricola locale. La circolare osserva però che, in casi del genere, l'attività direzionale del titolare può essere molto limitata e può rendersi probabile la presenza di altra occupazione lavorativa.
Requisito del tempo
Per qualificare un soggetto come IATP occorre, in primo luogo, che egli dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo. Il tempo complessivo comprende tutte le attività lavorative svolte, sommate tra loro: lavoro agricolo aziendale, lavoro subordinato, autonomo, industriale o commerciale. In via operativa, la circolare richiama l'art. 17, comma 6, della legge n. 153/1975, che fissa in 2.300 ore annue la durata complessiva del lavoro, pari a circa 288 giornate di 8 ore; pertanto il requisito del tempo si considera realizzato quando l'attività agricola occupa almeno 192 giornate annue.
Non viene riconosciuta la qualifica di IATP a chi:
- svolga attività extraziendale mediamente superiore a 96 giornate o 768 ore annue;
- abbia uno status giuridico autonomo, come industriale, commerciante, artigiano o professionista iscritto in albi;
- abbia un rapporto di lavoro dipendente, come insegnante o impiegato.
Requisito del reddito
Il secondo requisito è quello reddituale: l'imprenditore deve ricavare dall'attività agricola almeno due terzi del proprio reddito globale di lavoro risultante dalla posizione fiscale. La circolare chiarisce che per reddito globale di lavoro deve intendersi, in senso ampio, qualsiasi provento derivante da attività lavorativa autonoma o subordinata, pubblica o privata, compreso il trattamento pensionistico di fine attività o di vecchiaia, richiamando l'art. 33 della legge n. 153/1975.
Ai fini della determinazione di tale reddito sono esclusi:
- i redditi fondiari dei fabbricati;
- i redditi di capitale;
- i redditi d'impresa;
- le pensioni, considerate salario differito.
Quanto al reddito derivante dall'attività agricola, la circolare ritiene che debba aversi riguardo al solo reddito agrario, con esclusione del reddito dominicale, che deriva dal mero possesso del terreno.
Modalità di accertamento e istruttoria d'ufficio
La tutela previdenziale degli IATP è obbligatoria, perciò l'accertamento non può limitarsi ai soli soggetti che ne facciano richiesta. Gli uffici SCAU devono attivare il procedimento ricognitivo anche d'ufficio quando vengono a conoscenza di fatti o circostanze che facciano presumere la sussistenza dell'obbligo assicurativo e in assenza di dichiarazione aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge n. 233/1990.
La circolare suggerisce di procedere gradualmente, iniziando dalle posizioni dei datori di lavoro agricolo e prestando particolare attenzione alle imprese che abbiano dichiarato di aver assunto manodopera agricola per un elevato numero di giornate. Nel corso dell'istruttoria gli uffici devono raccogliere tutti gli elementi utili a verificare se l'interessato svolga esclusivamente attività agricola oppure anche altre occupazioni, così da accertare il rispetto dei requisiti di tempo e di reddito.
Dichiarazioni dell'interessato e valore probatorio
È opportuno che gli interessati siano informati dell'avvio del procedimento, in modo da consentire la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla propria posizione lavorativa. La circolare precisa che tale dichiarazione, pur non essendo vincolante, assume un elevato grado di attendibilità e costituisce una prova utile nelle more della formazione di una prassi amministrativa consolidata.
Gestione delle posizioni contributive
Gli uffici devono segnalare al Servizio Centro Elettronico le posizioni contributive degli IATP risultanti dalle dichiarazioni aziendali presentate e non ancora definite. Se dalle verifiche successive emergono situazioni diverse da quelle dichiarate, devono essere adottati i provvedimenti conseguenti.
Ambito limitato delle direttive
La circolare conclude precisando che le istruzioni contenute nella circolare SCAU n. 30 del 19 marzo 1992 riguardano soltanto l'assoggettamento degli imprenditori agricoli a titolo principale all'assicurazione I.V.S. per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Esse non incidono sulla disciplina relativa alla classificazione, ai fini previdenziali e assistenziali, dei datori di lavoro del settore agricolo, per i quali continuano ad applicarsi i criteri già stabiliti dall'Istituto.
Punti principali
Ambito della circolare e competenza dello SCAU
La circolare richiama che l'accertamento dell'obbligo assicurativo degli imprenditori agricoli a titolo principale rientra nella competenza dello SCAU. Si precisa inoltre che l'Istituto è presente con un proprio rappresentante nelle Commissioni di accertamento e verifica presso gli Ispettorati provinciali del lavoro, incaricate di controllare i requisiti per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli imprenditori agricoli a titolo principale e dei CD/CM.
Definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale
La nozione di IATP deriva dalla combinazione dell'art. 12 della legge n. 153/1975 con gli artt. 2082 e 2135 c.c. La circolare ribadisce che l'imprenditore agricolo è un genus rispetto allo IATP e individua i presupposti generali dell'impresa agricola: esistenza di un'azienda, svolgimento di un'attività economica, organizzazione, professionalità e scopo di lucro. In mancanza di uno di tali elementi non si configura l'impresa agricola.
Requisiti generali dell'impresa agricola
Per riconoscere l'impresa agricola occorre che vi sia un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività agricola e che tale attività sia economica, organizzata e abituale. La professionalità può sussistere anche in caso di attività stagionale, purché costante e sorretta da un'adeguata organizzazione. Viene anche chiarito che l'attività non deve essere necessariamente esclusiva, ma deve essere finalizzata a un'utilità economica, anche indiretta.
Problemi applicativi nei casi di uso prevalente di contoterzisti o azienda di piccole dimensioni
Quando l'attività agricola è svolta quasi esclusivamente tramite contoterzisti, o quando il fondo è di dimensioni o caratteristiche tali da non richiedere una significativa attività organizzativa, l'accertamento della qualifica è più complesso. La circolare non fornisce regole rigide, rimettendo la valutazione alla realtà agricola locale e agli elementi concreti del caso; evidenzia però che in tali situazioni l'impegno dell'imprenditore è spesso ridotto e può essere necessario che egli svolga anche altra attività lavorativa.
Requisito del tempo: criterio dei due terzi
Per essere IATP, l'imprenditore deve dedicare all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo. Il tempo complessivo comprende tutte le attività svolte dall'interessato, sommando il lavoro agricolo con quello subordinato, autonomo, industriale o commerciale. In via operativa, richiamando l'art. 17, comma 6, della legge n. 153/1975, la circolare considera come riferimento 2.300 ore annue di lavoro e ritiene soddisfatto il requisito del tempo quando l'attività agricola aziendale assorbe almeno 192 giornate annue. Non si riconosce la qualifica a chi svolga attività extraziendale per più di 96 giornate o 768 ore annue, né a chi abbia uno status autonomo o dipendente incompatibile con il requisito.
Requisito del reddito: nozione di reddito globale di lavoro
Il reddito globale di lavoro, ai fini dell'art. 12 della legge n. 153/1975, viene identificato con il reddito da lavoro in senso ampio, come richiamato dall'art. 33 della stessa legge e dalla normativa fiscale citata. Sono quindi esclusi dal computo i redditi fondiari, di capitale e d'impresa; restano altresì escluse le pensioni, considerate salario differito. Per il reddito agricolo, la circolare ritiene rilevante il solo reddito agrario, e non il reddito dominicale, poiché quest'ultimo deriva dal mero possesso del terreno.
Procedimento istruttorio e accertamento d'ufficio
L'accertamento non deve riguardare solo chi presenta domanda, ma anche i casi in cui gli uffici vengano a conoscenza di fatti che fanno presumere l'obbligo assicurativo e per i quali non sia stata presentata la dichiarazione aziendale prevista dall'art. 14 della legge n. 233/1990. Gli uffici dello SCAU devono quindi attivare il procedimento ricognitivo d'ufficio in modo graduale, partendo dalle posizioni dei datori di lavoro agricolo e privilegiando le imprese con elevata manodopera agricola dichiarata.
Acquisizione delle prove e dichiarazione sostitutiva
Nel corso dell'istruttoria gli uffici devono raccogliere tutti gli elementi utili per verificare se l'interessato svolga solo attività agricola o anche altra occupazione. È opportuno informare gli interessati del procedimento, così da consentire la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla propria posizione lavorativa. La circolare attribuisce a tale dichiarazione un elevato grado di attendibilità, pur non vincolante.
Gestione delle posizioni e segnalazioni al Centro Elettronico
Gli uffici devono segnalare al Servizio Centro Elettronico le posizioni contributive degli IATP risultanti dalle dichiarazioni aziendali presentate e non ancora definite. Se successive verifiche evidenziano una situazione diversa da quella dichiarata, l'ufficio deve adottare i conseguenti provvedimenti.
Precisazione finale sull'ambito applicativo
Viene chiarito che le direttive della circolare riguardano esclusivamente l'assoggettamento degli imprenditori agricoli a titolo principale all'assicurazione IVS per coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Esse non interferiscono con la disciplina della classificazione previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro del settore agricoltura, per la quale continuano ad applicarsi i criteri stabiliti dall'Istituto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 ago 1992Circolare numero 211 del 19-8-1992
- Circolare · 19 ago 1992Circolare numero 213 del 19-8-1992
- Circolare · 18 ago 1992Circolare numero 210 del 18-8-1992
- Circolare · 17 ago 1992Circolare numero 208 del 17-8-1992
- Circolare · 17 ago 1992Circolare numero 209 del 17-8-1992
- Circolare · 10 ago 1992Circolare numero 206 del 10-8-1992
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →