Sentenza n. 4185/2026 - Milano, Sezione 4
per l'accertamento - e la declaratoria dell'illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento adottato dall'amministrazione resistente con nota dell'11/5/2021 e conseguente sua disapplicazione, con condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento in favore del ricorrente per il danno patrimoniale dal medesimo patito, mediante pagamento della somma indicata in ricorso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dal dovuto al saldo; - e la declaratoria dell'illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento adottato dall'amministrazione resistente con nota dell'11/5/2021, con condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento in favore del ricorrente per il danno patrimoniale e non patrimoniale dal medesimo patito, mediante pagamento di una da determinarsi in via equitativa oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al saldo; - in subordine, per l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento adottato dall'amministrazione resistente con nota del 10/10/2022 e conseguente sua disapplicazione, con condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento in favore del ricorrente per il danno patrimoniale dal medesimo patito, mediante pagamento della somma indicata in ricorso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dal dovuto al saldo; - in subordine, per l’accertamento e la declaratoria dell'illegittimità e/o annullabilità e/o inefficacia del provvedimento adottato dall'amministrazione resistente con nota del 10/10/2022, con condanna del Ministero dell'Interno al risarcimento in favore del ricorrente per il danno patrimoniale e non patrimoniale dal medesimo patito, mediante pagamento di una da determinarsi in via equitativa oltre agli interessi legali maturati dal dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Misure amministrative comunicate con note del 7 e 11 maggio 2021, recanti l'esclusione dalle mansioni di istruttoria e rilascio delle certificazioni di prevenzione incendi, e nota del 10 ottobre 2022, recante il differimento della reintegrazione nelle precedenti funzioni dopo il proscioglimento penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità, annullabilità o inefficacia delle misure adottate dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 97/2001, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla perdita delle mansioni connesse alla prevenzione incendi e della relativa incentivazione retributiva. Ha sostenuto che il precedente trasferimento presso altro Comando avesse già soddisfatto la misura prevista dall'art. 3, comma 1, l. n. 97/2001 e che l'ulteriore esclusione dalle mansioni fosse priva dei presupposti e di adeguata motivazione quanto agli evidenti motivi di opportunità e al discredito per l'amministrazione. In via subordinata, ha contestato la nota del 10 ottobre 2022, con cui l'amministrazione aveva escluso la reintegrazione immediata nelle precedenti funzioni dopo la pubblicazione della sentenza penale assolutoria, deducendo il ritardo nella reintegrazione e chiedendo il risarcimento dei danni. Il Ministero ha eccepito la tardività dell'azione ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a., nonché l'insussistenza del nesso causale, per mancata tempestiva impugnazione degli atti lesivi e mancata richiesta di tutela cautelare. Il ricorrente ha replicato che la controversia riguardasse diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro pubblico e non l'esercizio di poteri amministrativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha qualificato le misure adottate ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 97/2001 non come sanzioni disciplinari né come meri atti datoriali di organizzazione del lavoro, ma come misure amministrative obbligatorie e autoritative, dirette a tutelare l'immagine di imparzialità, il decoro e il corretto agire dell'amministrazione. La posizione del dipendente è quindi stata ritenuta di interesse legittimo, con conseguente applicabilità del termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a. per la domanda risarcitoria derivante direttamente da un provvedimento. Il danno era riconducibile ai provvedimenti del 7 e 11 maggio 2021, conosciuti quantomeno il 18 maggio 2021, quando il ricorrente ne aveva chiesto il riesame; il ricorso, notificato il 28 maggio 2024, è stato pertanto ritenuto tardivo. Anche la domanda subordinata relativa alla nota del 10 ottobre 2022 è stata giudicata tardiva, perché non proposta entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto che aveva differito la reintegrazione. Quanto alla pretesa di ritardo nella reintegrazione, il termine è stato ritenuto decorrente, al più tardi, dal 15 marzo 2023, data di cessazione dell'inadempimento mediante reintegro, sicché anche tale domanda è stata proposta oltre il termine decadenziale. Il TAR ha inoltre rilevato, ad abundantiam, l'infondatezza della pretesa risarcitoria per difetto di nesso causale e violazione dell'obbligo di ordinaria diligenza: il ricorrente non aveva impugnato gli atti lesivi né chiesto misure cautelari, benché tali strumenti avrebbero plausibilmente potuto evitare o ridurre il danno. Ha escluso altresì l'automatica inefficacia delle misure dopo l'assoluzione, affermando che la reintegrazione richiede l'adozione di appositi provvedimenti amministrativi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 27 marzo 2001, n. 97
il pubblico dipendente deve essere trasferito "ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza"; l'amministrazione può scegliere tra il trasferimento di sede e l'attribuzione di un incarico differente "in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza"
La disposizione fonda misure amministrative obbligatorie e non sanzionatorie, dirette a proteggere l'immagine di imparzialità dell'amministrazione; la relativa applicazione incide su una posizione di interesse legittimo.
art. 3, comma 3, l. 27 marzo 2001, n. 97
"in caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato"
L'assoluzione non determina automaticamente il ripristino delle funzioni o della sede: la reintegrazione richiede l'adozione di appositi provvedimenti amministrativi consequenziali.
art. 30, comma 3, c.p.a.
"la domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo"
Quando il danno deriva direttamente da un provvedimento amministrativo, il termine decadenziale di 120 giorni decorre dalla sua conoscenza; nel caso concreto la conoscenza era comunque certa il 18 maggio 2021, data dell'istanza di riesame.
art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
"nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti"
La mancata impugnazione dell'atto lesivo e la mancata richiesta di tutela cautelare possono escludere il risarcimento del danno evitabile e interrompere il nesso causale.
art. 30, comma 4, c.p.a.
"per il risarcimento dell'eventuale danno ... in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l'inadempimento"
Per il danno da ritardo il termine non decorre durante l'inadempimento, ma inizia comunque a decorrere quando l'inadempimento cessa; nel caso concreto, al più tardi, dalla reintegrazione del 15 marzo 2023.
art. 1227, comma 2, c.c.
"Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza"
Il principio di autoresponsabilità, applicato alla responsabilità amministrativa, esclude il ristoro dei danni evitabili mediante tempestivo ricorso agli strumenti di tutela.
art. 13 C.C.N.L. di categoria
Ha disciplinato la sospensione del procedimento disciplinare fino al passaggio in giudicato della sentenza penale e la successiva archiviazione dopo il proscioglimento.
Massime di principio
- Le misure di trasferimento o di assegnazione a diverso incarico adottate nei confronti di un dipendente pubblico rinviato a giudizio per i reati previsti dall'art. 3 l. n. 97/2001 sono misure amministrative obbligatorie e non sanzioni disciplinari, dirette a tutelare l'immagine di imparzialità e il decoro dell'amministrazione; la posizione del dipendente destinatario è di interesse legittimo.
- Quando il danno lamentato deriva direttamente da un provvedimento amministrativo lesivo, la domanda risarcitoria per lesione di interesse legittimo deve essere proposta entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento ai sensi dell'art. 30, comma 3, c.p.a.; la successiva protrazione degli effetti economici dell'atto non fa decorrere nuovamente il termine.
- L'assoluzione, anche non definitiva, del dipendente sottoposto alle misure previste dall'art. 3 l. n. 97/2001 non determina automaticamente il ripristino della sede o delle mansioni precedenti: l'amministrazione deve adottare appositi provvedimenti consequenziali, sentito l'interessato.
- La mancata tempestiva impugnazione dell'atto lesivo e la mancata attivazione della tutela cautelare, quando tali strumenti avrebbero plausibilmente evitato o ridotto il danno, violano l'obbligo di ordinaria diligenza e cooperazione e impediscono il risarcimento del danno evitabile.
- Per il danno da ritardo nell'adozione dei provvedimenti di reintegrazione, il termine per la domanda risarcitoria non decorre finché perdura l'inadempimento, ma decorre dalla sua cessazione e deve essere rispettato entro il termine decadenziale previsto dall'art. 30, comma 3, c.p.a.
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