Cassazione Civile, Sentenza n. 07105/2026 del 25/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il notaio Genghini è stato contestato in seguito a verifica ispettiva per: 1) mancata conservazione a raccolta di n. 30.782 quietanze di mutuo estinte per effetto di surroga (atti soggetti a pubblicità immobiliare); 2) mancata indicazione nei repertori, per n. 30.809 quietanze, dei parametri repertoriali necessari per il calcolo dei contributi e delle tasse dovute all'Archivio Notarile, con conseguente omissione dei versamenti; è stata altresì contestata, per n. 30.810 atti, la mancata indicazione del nome delle parti in repertorio. Sulla base di tali illeciti disciplinari l'Archivio ha chiesto l'apertura del procedimento e l'applicazione di sanzioni pecuniarie.
La decisione
La Co.Re.Di. Lombardia, con decisione n. 242/2021, ha ritenuto il notaio responsabile delle violazioni degli artt. 72 e 62 (2° comma) della legge notarile e ha irrogato sanzioni pecuniarie pari a € 153.910,00 (per le violazioni dell'art. 72, n. 30.782) e € 154.050,00 (per le violazioni dell'art. 62, n. 30.810). La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 645/2023, ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Il ricorso per cassazione proposto dal notaio è stato rigettato dalla Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile) che ha respinto tutti gli otto motivi; il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e addebiti accessori.
Norme richiamate
legge notarile n. 89/1913, art. 72
L'art. 72 impone l'obbligo di conservazione "a raccolta" delle scritture private autenticate soggette a pubblicità immobiliare o commerciale; la Corte ha confermato che le quietanze di surroga rientrano in tale obbligo e che la mancata tenuta a raccolta costituisce illecito disciplinare.
legge notarile n. 89/1913, art. 62 (2° comma) e art. 62-bis
L'art. 62 impone l'annotazione in repertorio dei dati necessari (parametri repertoriali) per la tassazione e il versamento ai relativi enti; la Corte ha ritenuto obbligatoria tale annotazione, e ha considerato insufficiente la mancata indicazione. L'art. 62-bis è stato richiamato con riguardo alla formazione e conservazione telematica degli atti.
legge notarile n. 89/1913, art. 137
Norma richiamata come base per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie in relazione alle violazioni contestate; la Corte ha confermato l'applicabilità della sanzione per ciascuna violazione commessa in atti distinti.
legge notarile n. 89/1913, art. 135, comma 4
Interpretazione consolidata: il regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari non si estende alle plurime infrazioni identiche commesse in atti diversi; pertanto si applicano tante sanzioni quante sono le infrazioni.
legge notarile n. 89/1913, art. 151 e art. 153, comma 2
Art. 151 (composizione dei collegi Co.Re.Di.): la Corte ha ritenuto che la previsione "in quanto possibile" non renda invalida la decisione quando vi sia coincidenza territoriale tra membri e notaio incolpato, posto che esistono rimedi (ricusazione/astensione). Art. 153 comma 2 (obbligo di procedere senza indugio): i termini procedimentali sono ordinatori e non perentori, quindi la tardiva iniziazione non determina automaticamente decadenza dell'azione disciplinare.
La Corte ha confermato che la quietanza è elemento essenziale per la surrogazione e per l'annotazione nei registri immobiliari: il sistema normativo (c.c. e TUB) impone la presenza della quietanza per l'effetto traslativo/annotatorio, Giustificando così l'obbligo del notaio di conservazione e annotazione.
Convenzione FUE/CDFUE art. 47; CEDU art. 6 par.1; Protocollo n.7 CEDU art.4
La censura relativa alla violazione dei diritti di imparzialità del giudice è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la composizione territoriale della Co.Re.Di. non determini di per sé mancanza di indipendenza/terzietà, data la disciplina degli istituti di ricusazione e astensione.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
I motivi di cassazione proposti (omesso esame di fatti decisivi, nullità per omessa motivazione, travisamento della prova, ecc.) sono stati esaminati e ritenuti infondati o inammissibili nei limiti dell'accertamento di merito consentito in sede di legittimità.
Rilevata la regola secondo cui grava sul trasgressore l'onere di dimostrare l'assenza di colpevolezza; l'errore di diritto esclude la colpa solo se inevitabile e fondato su elementi esterni positivi che rendano ragionevole il legittimo affidamento.
Massime di principio
- Le quietanze di surroga sono elementi essenziali per la surrogazione e, se soggette a pubblicità immobiliare, devono essere conservate "a raccolta" dal notaio; la mancata conservazione è illecito disciplinare.
- I dati repertoriali necessari per la determinazione di contributi/tasse devono essere annotati; l'omissione dell'annotazione e dei relativi versamenti integra responsabilità disciplinare.
- Il cumulo delle sanzioni disciplinari si applica in relazione alle singole infrazioni commesse in atti diversi: ogni atto difforme può comportare una sanzione autonoma.
- L'iniziativa disciplinare non è soggetta a termini perentorii (i termini procedimentali sono ordinatori), pertanto il ritardo non comporta automaticamente estinzione dell'azione, salvo profili di prescrizione o diverse previsioni normative.
- L'errore di diritto del professionista è rilevante ai fini della non colpevolezza solo se inevitabile e fondato su elementi positivi esterni che giustifichino il legittimo affidamento (provvedimenti/assicurazioni dell'autorità competente); la mera prassi non uniforme non è di per sé esimente.
- Il caricamento telematico degli atti su piattaforme (es. Notartel) può concorrere a dimostrare l'adempimento, ma è valutato in base a completezza e tempestività: un ravvedimento tardivo o incompleto può non escludere la sanzione, specie se emerge una sistematicità delle infrazioni.
- La composizione territoriale delle Commissioni distrettuali di disciplina non invalida di per sé i procedimenti: gli strumenti di ricusazione e astensione e la presenza del magistrato presidente garantiscono le esigenze di terzietà e imparzialità.
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