Cassazione Civile, Sentenza n. 07171/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verifica fiscale e avviso di accertamento per l'anno 2008 nei confronti di GE Medical Systems Italia S.p.A. e Nuovo Pignone Holding S.p.A. (consolidato nazionale), con rideterminazione del reddito di gruppo ai sensi dell'art. 122 TUIR e contestuale disconoscimento della deducibilità, ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUIR, della quota di ammortamento del maggior valore di avviamento iscritta in bilancio a seguito di fusione (utilizzo di disavanzo di fusione per iscrivere avviamento e sua ammortizzazione in 10 anni). L'Ufficio ha fondato il rilievo sull'assunto che la plusvalenza realizzata dalla cedente estera (GE Medical Systems S.A., Francia) non potesse beneficiare del regime di "affrancamento" a favore con aliquota agevolata(19%) previsto dal d.lgs. n. 358/1997 e dovesse invece essere assoggettata all'imposta sostitutiva del 27% prevista dal d.lgs. n. 461/1997, con conseguente limitazione dell'utilizzo del disavanzo e del gratuito affrancamento dell'avviamento; le società resistenti hanno impugnato l'atto davanti alla CTP e alla CTR che hanno annullato l'avviso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito del deposito, nel giudizio, del provvedimento di annullamento totale in autotutela emesso dalla Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate (annullamento dell'avviso di accertamento oggetto di causa). Per tale motivo la Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali dedotte nel ricorso per cassazione. Le spese del giudizio sono state compensate integralmente fra le parti. La Corte ha inoltre precisato che non è dovuta l'attestazione di cui all'art. 13, co. 1-quater, DPR n.115/2002, e ha richiamato l'ordinanza n. 18239/2021 della stessa Corte che, nelle more, aveva riconosciuto la deducibilità delle quote di ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUIR.
Norme richiamate
d.lgs. n. 358 del 1997
art. 1; art. 3, comma 1; art. 6, comma 2, lett. a)
La ricostruzione dell'Ufficio era che il regime di affrancamento agevolato (aliquota 19%) fosse riservato a conferimenti fra soggetti residenti in Italia; tuttavia la decisione di merito (richiamata dalla successiva autotutela) e l'ordinanza di questa Corte hanno ritenuto compatibile l'operatività del meccanismo nella fattispecie in esame, con conseguente possibilità di affrancare l'avviamento e non precludere la deducibilità delle quote di ammortamento (la Corte di Cassazione non ha però deciso il merito, avendo dichiarato la cessazione della materia del contendere).
d.lgs. n. 461 del 1997
L'Amministrazione aveva invocato l'imposta sostitutiva con aliquota del 27% prevista per certi redditi diversi come alternativa all'agevolazione del d.lgs. 358/1997; la controversia sul regime applicabile è stata però resa priva di oggetto dall'annullamento dell'avviso.
T.U.I.R. (d.P.R. n. 917 del 1986)
art. 103, comma 3; art. 122; art. 20, comma 1, lett. f)
Art. 103, comma 3: la questione centrale riguardava la deducibilità, ai fini IRES, delle quote di ammortamento di un maggior valore di avviamento iscritto dopo fusione; la giurisprudenza di merito e l'ordinanza citata hanno ritenuto la deducibilità, mentre la Corte di Cassazione ha dichiarato il procedimento estinto per intervenuta autotutela. Art. 122: richiamato per il meccanismo di consolidato e rideterminazione del reddito; Art. 20, lett. f): invocato dall'Ufficio per qualificare la plusvalenza come reddito diverso imponibile.
c.p.c. (codice di procedura civile)
Consente il deposito in giudizio di documenti che dimostrino sopravvenienze rilevanti per l'improcedibilità o inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il deposito del provvedimento di autotutela e l'ha valutato come causa di cessazione della materia del contendere.
d.lgs. n. 546 del 1992
Norma citata dalle parti in relazione a presunte nullità o vizi di motivazione della sentenza di merito; la Corte non è entrata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l'attestazione per il rimborso delle spese di giustizia in certe ipotesi; la Corte ha escluso l'obbligo di tale attestazione nella fattispecie, perché la formula definitoria del giudizio non rientra nelle ipotesi previste dalla norma.
d.P.R. n. 115 del 2002; d.l. n. 16 del 2012, conv. in legge n. 44 del 2012
art. 158, comma 1, lett. a) DPR 115/2002; art. 12, comma 5 D.L. 16/2012
Richiamati sul punto della prenotazione a debito del contributo unificato per la ricorrente principale, che quindi non è stata esclusa dal beneficio procedurale.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impugnato durante il giudizio, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere: la questione sostanziale resta priva di pronuncia definitiva e il processo si estingue per sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione.
- Il deposito in giudizio del provvedimento di autotutela è ammissibile (art. 372 c.p.c.) e può essere decisivo per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- In controversie su affrancamento di plusvalenze e deducibilità di ammortamenti relativi ad avviamento derivante da fusioni, verificare attentamente la residenza del cedente, l'esistenza di imposte sostitutive pagate e il corretto inquadramento normativo (d.lgs. 358/1997 vs d.lgs. 461/1997); la giurisprudenza può aver già chiarito il trattamento in casi analoghi (richiamare ordinanze e sentenze rilevanti).
- Quando si contesta un avviso di accertamento fondato su qualificazioni fiscali complesse (affrancamento, plusvalenze estere, utilizzo di disavanzi di fusione), è utile sollevare e conservare tutte le contestazioni documentali e di diritto (es. prova dell'imposta sostitutiva versata, motivazioni sulla natura del trasferimento) perché possono influire sull'esito o indurre l'Amministrazione a intervenire in autotutela.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta spesso la compensazione integrale delle spese processuali, specie se l'annullamento proviene dall'Amministrazione stessa e il comportamento è ritenuto conforme al principio di lealtà.
- Non dare per scontato l'esito sostanziale quando la causa si estingue: l'annullamento amministrativo può risolvere il caso pratico ma non crea precedente giudiziario sul punto di diritto, pertanto in situazioni analoghe è opportuno non basarsi esclusivamente su una pronuncia di estinzione.
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