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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 07174/2026 del 25/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Ufficio emetteva un avviso di accertamento (anno 2010) nei confronti delle due società del gruppo GE aderenti al consolidato nazionale, disconoscendo la deducibilità della quota di ammortamento del maggior valore di avviamento iscritta in bilancio nel 2003 (richiamo all'art. 103, comma 3, TUIR). L'Amministrazione sosteneva che la plusvalenza realizzata dalla cedente francese GE Medical Systems S.A. avrebbe dovuto essere assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 27% (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 461/1997 e art. 20 TUIR, vecchio testo), e non al regime di affrancamento con aliquota 19% previsto dal d.lgs. n. 358/1997 (riservato, secondo l'Ufficio, a conferimenti tra soggetti residenti in Italia). Le società contestavano l'accertamento e ottenevano l'annullamento dell'atto in primo e secondo grado

La decisione

Nel corso del giudizio in Cassazione la Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate ha emesso un provvedimento di annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato. La Corte ha ammesso il deposito di tale provvedimento e, conformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse a decidere sulle questioni di merito. Le spese del giudizio sono compensate integralmente tra le parti. La Corte non si è pronunciata nel merito sulla fondatezza delle censure tributarie, e non è stata resa l'attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

Norme richiamate

  • Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), art. 103, comma 3

    La deducibilità delle quote di ammortamento del maggior valore di avviamento è stata oggetto del rilievo fiscale; la CTR e la CTP avevano riconosciuto la deducibilità, decisione che ha indotto l'Amministrazione ad annullare l'atto in autotutela successivamente

  • Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917/1986), art. 122

    Richiamato in relazione alla ricostruzione del reddito consolidato (rideterminazione del reddito complessivo risultante dalla dichiarazione della consolidante)

  • D.Lgs. n. 358/1997 (disciplinante l'affrancamento), artt. 1, 2, 3 e 6, comma 2, lett. a)

    L'Amministrazione sosteneva che la disciplina dell'affrancamento con aliquota 19% fosse riservata a conferimenti tra soggetti residenti in Italia; la questione è stata però rimessa agli accertamenti e al merito non deciso dalla Corte di Cassazione in questa sede

  • D.Lgs. n. 461/1997, art. 5, comma 1

    Citato dall'Ufficio quale norma che prevedeva l'imposta sostitutiva del 27% su determinate plusvalenze realizzate da soggetti non residenti; la contestazione dell'Ufficio verteva sull'applicabilità di tale aliquota alla cedente francese

  • Legge n. 289/2002, art. 9

    Richiamata nella motivazione del ricorso della ricorrente; nelle censure si lamentava che la CTR non avrebbe tenuto conto degli effetti dell'adesione al 'condono tombale' (legge n. 289/2002) sull'azione accertatrice

  • Legge n. 212/2000, art. 10, comma 2

    Richiamata come motivo di ricorso per la presunta errata applicazione; la Corte non si è pronunciata nel merito essendosi estinto il processo

  • Codice di procedura civile, art. 372, secondo comma

    La Corte ha ritenuto ammissibile il deposito del provvedimento di annullamento in autotutela ai sensi di tale norma, in quanto documento che evidenzia una causa sopravvenuta di inammissibilità dell'impugnazione

  • Codice di procedura civile, art. 378, secondo comma

    Richiamato in riferimento al termine per il deposito di memorie dalle controricorrenti che hanno comunicato l'intervenuta cessazione della materia del contendere

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha specificato che non era dovuta l'attestazione prevista da questa norma in quanto la formula definitoria del giudizio (cessazione della materia del contendere) non rientra nelle ipotesi previste dalla norma stessa

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione finanziaria annulla in autotutela l'atto impugnato durante il giudizio, la materia del contendere si estingue per sopravvenuta carenza di interesse e il giudice dichiara la cessazione del processo senza decidere nel merito
  • Il deposito in giudizio del provvedimento di annullamento in autotutela è ammesso (art. 372 c.p.c.) e può essere motivo decisivo per la declaratoria di estinzione
  • L'annullamento dell'atto da parte dell'Amministrazione evita la pronuncia sulla fondatezza delle questioni tributarie sostanziali ma non costituisce un precedente vincolante di diritto sostanziale; eventuali effetti sostanziali restano subordinati al contenuto del provvedimento amministrativo
  • In caso di cessazione della materia del contendere le spese processuali possono essere compensate integralmente, specialmente se l'Amministrazione ha annullato l'atto in esito a un comportamento conforme al principio di lealtà o a ordinanze giudiziarie intervenute
  • La parte che intenda preservare una pronuncia di merito deve valutare la portata e la completezza del provvedimento di autotutela: un annullamento totale estingue l'azione, mentre un annullamento parziale può lasciare spazio per decidere le questioni residue
  • Le questioni complesse di qualificazione fiscale (es. applicabilità di regimi di affrancamento o imposte sostitutive) possono richiedere pronunce di merito per definire principi interpretativi; l'autotutela dell'Amministrazione non sostituisce tale funzione giurisdizionale quando mira a rimuovere l'atto impugnato

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