Cassazione Civile, Sentenza n. 07163/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia n. 2550/2023 con tre motivi: (i) contestazione della deducibilità delle quote di ammortamento del maggior valore di avviamento iscritto a seguito di fusione (connessa alla qualificazione fiscale della plusvalenza realizzata dalla cedente francese e all'applicabilità delle norme sul regime di affrancamento), dedotta violazione/errata applicazione di varie disposizioni fiscali (d.lgs. n. 358/1997, d.lgs. n. 461/1997, articoli del TUIR e norme convenzionali/internazionali); (ii) medesimo rilievo relativo all'affrancamento fiscale e alla normativa applicabile alla plusvalenza estera; (iii) contestazione dell'analisi di transfer pricing operata dall'Ufficio (art. 110, comma 7 TUIR), per presunta applicazione di prezzi infragruppo superiori al valore normale (art. 9, comma 3 TUIR), con critiche alla banca dati, al periodo di riferimento, alla selezione delle società comparabili e alle spiegazioni economiche della riduzione del margine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo al primo e secondo motivo di ricorso in ragione dell'annullamento in autotutela da parte dell'Agenzia delle Entrate degli atti impugnati relativi a quei rilievi. Quanto al terzo motivo (transfer pricing), la Suprema Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia: ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la decisione della Corte regionale che aveva rilevato carenze nell'analisi comparativa dell'Ufficio (banca dati utilizzata, periodo di riferimento, scelta dei comparables, spiegazioni della flessione dei margini, e la scelta del mercato italiano anziché europeo/francese). Di conseguenza la Cassazione ha rigettato il motivo relativo al transfer pricing e ha condannato l'Agenzia alle spese di lite in favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
i prezzi e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi
Il valore normale ai fini del transfer pricing va individuato con riferimento a prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza, al medesimo stadio di commercializzazione e, preferibilmente, nel luogo/mercato in cui i beni sono stati acquistati; la Corte regionale ha ritenuto che l'Ufficio non abbia adeguatamente dimostrato la non corrispondenza dei prezzi infragruppo al valore normale.
art. 110, comma 7, TUIR
Fondamento normativo per contestazioni di prezzi infragruppo: la censura di transfer pricing richiede una comparazione affidabile e adeguatamente motivata; la Corte ha giudicato l'analisi dell'Ufficio affetta da gravi criticità tecniche.
d.lgs. n. 358/1997 (artt. 1, 3 e 6, comma 2, lett. a))
Norme sul regime di affrancamento delle plusvalenze da conferimento: la questione era se la cedente francese potesse beneficiare della disciplina con aliquota ridotta; la parte relativa è stata risolta dall'Agenzia con provvedimenti d'autotutela, rendendo quella parte del ricorso caduca.
d.lgs. n. 461/1997 (art. 5, comma 1)
Previsione dell'imposta sostitutiva (aliquota storica del 27%) su talune plusvalenze: l'Ufficio aveva sostenuto l'applicabilità di detta aliquota alla cedente estera; la questione sulla qualificazione tributaria è stata sanata dall'autotutela dell'Amministrazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma processuale tributaria relativa al requisito della motivazione della sentenza: la Cassazione conferma che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale" (assenza materiale e grafica, contrasti insanabili, motivazione incomprensibile o apparente); la sentenza impugnata non era affetta da tali vizi.
art. 372 c.p.c.
Rilevanza del deposito di provvedimenti intervenuti in corso di giudizio: il deposito dei provvedimenti di autotutela da parte dell'Agenzia è stato utilizzato per dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a due motivi.
art. 360 c.p.c. (vizi di motivazione/violazione di legge)
Fondamento dei motivi di cassazione proposti dall'Agenzia; la Corte ha valutato i vizi prospettati e li ha in parte dichiarati sopravvenuti (cessazione) e in parte respinti (transfer pricing).
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sulle attestazioni per l'accesso alle forme di patrocinio a spese dello Stato: la Corte ha escluso la necessità dell'attestazione in quanto la definizione del giudizio non rientra nelle fattispecie elencate.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla in autotutela atti impugnati, la Cassazione può dichiarare cessata la materia del contendere per le parti interessate: il processo su quelle questioni diventa inammissibile o privo di oggetto.
- Nelle contestazioni di transfer pricing l'onere probatorio dell'Amministrazione richiede analisi comparativa rigorose: scelta della banca dati, periodo di riferimento, selezione dei comparables e spiegazioni economiche devono essere motivate e coerenti; carenze tecniche possono portare all'annullamento degli accertamenti.
- Il valore normale ai fini dell'art. 9 TUIR va individuato, di regola, facendo riferimento al mercato/luogo e al tempo in cui avvengono le transazioni e al medesimo stadio di commercializzazione; l'utilizzo improprio di un mercato di riferimento (es. solo mercato italiano quando rileva mercato europeo o paese di origine) può indebolire l'accertamento.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione delle sentenze in Cassazione è ristretto: occorre dimostrare la mancanza assoluta di motivi, contrasti insanabili o motivazione incomprensibile/apparente per ottenere la nullità del provvedimento.
- Le questioni relative a regimi fiscali speciali (es. affrancamento/affrancamento gratuito, imposte sostitutive) possono risolversi anche extragiudizialmente mediante atti di autotutela dell'Amministrazione, con effetto di estinguere o rendere improseguibili i relativi profili del contenzioso.
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