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Ordinanza

Ordinanza n. 1783/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento del Comune di Bacoli prot. n. 18955/2026 del 12 giugno 2026, avente a oggetto “ID Pratica n. 08799711216-03062026-1722 – Richiedente: ORNELLA GROUP S.R.L. Comunicazione di irricevibilità”; - della determinazione dirigenziale n. 963 dell’11 maggio 2026 – Registro di Area n. 35 dell’11 maggio 2026 del Comune di Bacoli - Area V, avente a oggetto “DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 71 DEL 30.04.2026 AVENTE OGGETTO ISTITUZIONE PARCHEGGI TEMPORANEI. CRITERI E INDIRIZZI PER L’ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 32 COMMA 2 BIS DEL DECRETO LEGGE 07 MAGGIO 2024 N. 60 COSÌ COME CONVERTITO CON LA LEGGE. 4 LUGLIO 2024, N. 95 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO”; - dell’Avviso Pubblico del Comune di Bacoli avente a oggetto “Istituzione di aree per il parcheggio temporaneo ad uso pubblico ai sensi del d.l. 60/2024 art. 32 comma 2-bis – anno 2026”, approvato con la predetta determinazione dirigenziale n. 963 dell’11 maggio 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202603735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di irricevibilità della SCIA relativa all'attività di parcheggio temporaneo, unitamente all'avviso pubblico e agli atti comunali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione comunale di irricevibilità della SCIA presentata per l'esercizio di un'attività di parcheggio temporaneo, nonché la determinazione dirigenziale di approvazione dell'avviso pubblico e l'avviso stesso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato che, indipendentemente dai profili formali posti a fondamento della dichiarazione comunale di irricevibilità o di reiezione della SCIA, dagli atti emergeva che non era stata ancora adottata la valutazione di incidenza ambientale (VINCA), pur richiesta e ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività di parcheggio. La domanda cautelare è stata quindi valutata anche in relazione alla necessità di evitare modificazioni dei luoghi e possibili pregiudizi all'habitat naturale, considerato che l'attività avrebbe comportato rilevanti rumori e fumi in un'ampia area.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, confermando quanto già rilevato nel decreto cautelare precedente. Ai fini del fumus, il Collegio ha ritenuto rilevante la mancata adozione della VINCA, atto necessario per l'esercizio dell'attività di parcheggio, senza ritenere decisivi, in questa fase, i profili formali relativi alla qualificazione comunale dell'atto come irricevibilità o reiezione della SCIA. Nel bilanciamento degli interessi, l'interesse pubblico alla conservazione dell'habitat naturale e alla prevenzione di pregiudizi irreversibili è stato ritenuto prevalente rispetto al contrapposto interesse meramente economico della società. L'attività è stata considerata astrattamente idonea a produrre rilevanti rumori e fumi. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; l'istanza di sospensione è stata respinta.

  • art. 32, comma 2-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024

    È richiamato quale fondamento normativo dell'avviso comunale relativo all'istituzione di aree per il parcheggio temporaneo ad uso pubblico.

Massime di principio

  • Quando un'attività potenzialmente incidente su un habitat naturale richiede la valutazione di incidenza ambientale, la mancata adozione di tale atto può giustificare, in sede cautelare, il mantenimento della situazione esistente fino alla decisione di merito.
  • Nel giudizio cautelare, la prevalenza dell'interesse pubblico alla conservazione dell'habitat naturale e alla prevenzione di pregiudizi irreversibili può condurre al rigetto della sospensione richiesta dal privato, anche a fronte di un pregiudizio economico per quest'ultimo.
  • La verifica cautelare può prescindere dai profili formali relativi alla qualificazione dell'atto comunale che ha arrestato una SCIA quando dagli atti emerga un presupposto sostanziale ostativo all'esercizio dell'attività, quale la mancata acquisizione della VINCA necessaria.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraSCIA e liberalizzazioniTutela cautelare
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipi di precauzione e prevenzionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoEfficacia ed esecutorietà

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