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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-156/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 gennaio 2022. — Zipvit Ltd contro The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto alla detrazione – Prestazione di servizi postali erroneamente esentata – IVA considerata inclusa nel prezzo commerciale della prestazione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione – Esclusione – Nozione di IVA “dovuta o assolta”. — Causa C-156/20

Giurisprudenza europea62020CJ0156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che Zipvit potesse detrarre l'IVA relativa a servizi postali che, per errore delle autorità nazionali e delle parti, erano stati trattati come esenti e fatturati senza imposta. Poiché il contratto prevedeva un prezzo netto e il prestatore non aveva mai chiesto il recupero dell'IVA, la Corte ha ritenuto che l'imposta non fosse né "dovuta" né "assolta" dal soggetto passivo ai sensi dell'articolo 168, lettera a), della direttiva IVA. La prescrizione delle azioni di recupero e le circostanze soggettive richiamate dal giudice del rinvio non incidono su tale conclusione.

IVA erroneamente non addebitata su servizi postali: l'IVA può considerarsi "dovuta o assolta" e quindi detraibile dal committente quando il prestatore non la recupera più per prescrizione?

La questione giuridica

Se, in presenza di prestazioni considerate per errore esenti da IVA e fatturate senza IVA, il prezzo contrattuale debba essere trattato come comprensivo dell'imposta ai fini della detrazione ex articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112; in subordine, se l'IVA possa comunque dirsi "dovuta"; inoltre, se l'assenza di fatture recanti le indicazioni di cui all'articolo 226, punti 9 e 10, impedisca la detrazione; infine, se rilevino il legittimo affidamento del prestatore, la prescrizione delle azioni di recupero e la conoscenza dell'errore da parte del committente.

Principio di diritto

L'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, quando un servizio è stato erroneamente ritenuto esente e il contratto prevede il prezzo al netto dell'IVA con traslazione dell'imposta sul beneficiario solo se essa sia dovuta, ma il prestatore non richiede l'IVA e ogni azione di recupero è ormai prescritta, l'IVA non può considerarsi né "dovuta" né "assolta" dal committente: di conseguenza non è detraibile. La mancata emissione di fatture conformi all'articolo 226 non muta tale esito, e non sono decisive né la buona fede/il legittimo affidamento del prestatore né la conoscenza dell'errore da parte del beneficiario.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 63 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 90 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 167 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 185 direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 226, punti 9 e 10, direttiva 2006/112/CE
  • Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, articolo 86

IVA erroneamente non addebitata su servizi postali e diritto alla detrazione

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Supreme Court of the United Kingdom in una controversia tra Zipvit Ltd e l'amministrazione fiscale britannica. Il tema centrale è se l'IVA relativa a prestazioni di servizi postali, erroneamente trattate come esenti e fatturate senza imposta, possa essere considerata "dovuta o assolta" e quindi detraibile dal committente ai sensi dell'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE.

Fatti e procedimento principale

Zipvit acquistava servizi postali dalla Royal Mail tra il 2006 e il 2010. In base alla normativa e alle istruzioni allora vigenti nel Regno Unito, tali prestazioni erano state considerate esenti e fatturate senza IVA. Dopo la sentenza TNT Post UK, dalla quale risultava che l'esenzione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), non si applica ai servizi postali negoziati individualmente, Zipvit ha chiesto la detrazione dell'IVA a monte, sostenendo che i pagamenti effettuati dovessero essere considerati retroattivamente comprensivi dell'imposta. L'amministrazione ha respinto l'istanza, osservando che l'IVA non era stata assolta. Dai fatti emergeva anche che la Royal Mail non aveva recuperato l'imposta presso Zipvit, che l'amministrazione non aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti del prestatore e che, in ogni caso, ogni azione di recupero era ormai prescritta.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se, nelle circostanze descritte, il prezzo debba considerarsi comprensivo dell'IVA e quindi la relativa imposta possa dirsi "assolta";
  • in subordine, se l'IVA possa considerarsi "dovuta" e dunque detraibile;
  • se l'assenza di fatture conformi all'articolo 226, punti 9 e 10, impedisca la detrazione;
  • se siano rilevanti il legittimo affidamento del prestatore, la prescrizione del recupero e la conoscenza dell'errore da parte del committente.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, secondo cui il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile;
  • l'articolo 168, lettera a), che richiede che l'IVA sia "dovuta o assolta";
  • l'articolo 63, sul momento di esigibilità dell'imposta;
  • l'articolo 90, sulla riduzione della base imponibile;
  • l'articolo 132, paragrafo 1, lettera a), sull'esenzione dei servizi postali pubblici;
  • l'articolo 185, sulla rettifica delle detrazioni;
  • l'articolo 226, punti 9 e 10, sugli elementi obbligatori della fattura.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il diritto a detrazione è elemento fondamentale del sistema IVA, ma è subordinato al fatto che l'imposta sia effettivamente "dovuta o assolta". Esamina poi la possibilità di considerare l'IVA inclusa nel prezzo sulla base della sentenza Tulică e Plavoşin. Tuttavia sottolinea che quella giurisprudenza riguardava un contratto senza menzione dell'IVA e in una situazione in cui il fornitore non poteva recuperare l'imposta dall'acquirente. Nel caso Zipvit, invece, il contratto prevedeva espressamente un prezzo netto e stabiliva che, se l'IVA fosse stata dovuta, il beneficiario avrebbe dovuto sostenerne il costo. La Corte rileva inoltre che la Royal Mail non era giuridicamente impedita di recuperare l'IVA da Zipvit dopo aver scoperto l'errore, ma non lo ha fatto. Di conseguenza, il prezzo fatturato è rimasto un prezzo netto, e non si può sostenere che l'IVA sia stata pagata o traslata sul consumatore finale. La Corte aggiunge che gli articoli 90 e 185 non sono pertinenti, perché presuppongono che l'IVA abbia effettivamente gravato il prezzo dell'operazione. Analogamente, la mancanza di una fattura conforme all'articolo 226 non modifica la conclusione, poiché il requisito decisivo è l'esistenza di un'imposta effettivamente dovuta o assolta. Infine, il legittimo affidamento del prestatore, la prescrizione e la conoscenza dell'errore da parte del committente non incidono sulla qualificazione dell'IVA ai fini dell'articolo 168. Quanto alla nozione di IVA "dovuta", la Corte ribadisce che essa presuppone un debito tributario esigibile e una richiesta di pagamento nei confronti del destinatario della prestazione. Poiché nel caso concreto nessuna richiesta di IVA era stata trasmessa a Zipvit, l'imposta non poteva considerarsi dovuta ai fini della detrazione.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che, in circostanze come quelle del procedimento principale, l'IVA non può essere considerata né dovuta né assolta ai sensi dell'articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e non è quindi detraibile dal soggetto passivo. La terza questione, relativa all'assenza di fatture conformi all'articolo 226, non viene esaminata nel merito perché non necessaria alla soluzione della controversia dopo la risposta alle altre questioni.

Principi affermati

La pronuncia conferma che il diritto alla detrazione richiede un nesso reale tra l'IVA e l'operazione a monte: non basta che l'operazione fosse in astratto imponibile se, per come è stato strutturato il rapporto contrattuale e per l'inerzia successiva delle parti, l'imposta non è mai stata addebitata né riscossa. La buona fede del prestatore o la prescrizione dei recuperi non trasformano un prezzo netto in un prezzo comprensivo di IVA ai fini della detrazione.

Come è indicizzato

Materieivadetrazione dell'ivaservizi postalifatturazioneprescrizione dei recuperi tributari

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