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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-55/20

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2022. — Minister Sprawiedliwości contro Prokurator Krajowy – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego e Rzecznik Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Ricevibilità – Articolo 267 TFUE – Nozione di “giurisdizione nazionale” – Tribunale disciplinare dell’ordine forense – Indagine disciplinare avviata nei confronti di un avvocato – Decisione del delegato alla disciplina che dichiara l’insussistenza di un illecito disciplinare e archivia l’indagine – Ricorso del Ministro della Giustizia dinanzi al tribunale disciplinare dell’ordine forense – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Articolo 4, punto 6, e articolo 10, paragrafo 6 – Regime di autorizzazione – Ritiro dell’autorizzazione – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Inapplicabilità. — Causa C-55/20

Giurisprudenza europea62020CJ0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio di un tribunale disciplinare dell’Ordine degli avvocati di Varsavia, ha chiarito che il solo ricorso del Ministro della Giustizia contro l’archiviazione di un’indagine disciplinare non rientra nell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva servizi. Poiché il procedimento non può ancora sfociare in una sanzione di radiazione dall’ordine, manca il presupposto per applicare l’articolo 47 della Carta. La Corte ha inoltre respinto le eccezioni di irricevibilità del rinvio, riconoscendo al giudice polacco la qualità di giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

La direttiva 2006/123/CE non rende applicabile l’articolo 47 della Carta a un ricorso proposto da un’autorità pubblica contro l’archiviazione di un’indagine disciplinare a carico di un avvocato, quando il procedimento non può sfociare in una sanzione che ritiri l’autorizzazione all’esercizio della professione.

La questione giuridica

Se il capo III e, in particolare, l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE si applichino a un procedimento disciplinare riguardante avvocati e, in caso affermativo, se tale applicazione comporti quella dell’articolo 47 della Carta; in subordine, se il giudice disciplinare debba disapplicare norme nazionali che attribuiscono l’eventuale impugnazione alla Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy, ritenuta non indipendente, e se debba seguire la giurisprudenza nazionale sul diritto di ricorso del procuratore generale/ministro della giustizia.

Principio di diritto

L’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE si applica alle decisioni che negano o ritirano un’autorizzazione all’esercizio di un’attività di servizi, ma non a un procedimento di impugnazione contro l’archiviazione di un’indagine disciplinare su un avvocato che, in quella fase, non può ancora condurre alla radiazione dall’albo o a un altro ritiro dell’autorizzazione. Di conseguenza, in una situazione del genere l’articolo 10, paragrafo 6, non attiva l’applicazione dell’articolo 47 della Carta, che richiede la messa in opera di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 1, paragrafo 5, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 4, punti 1, 6 e 7, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 9, paragrafo 3, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 10, paragrafo 6, direttiva 2006/123/CE
  • Direttiva 98/5/CE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Direttiva servizi e tutela giurisdizionale nel procedimento disciplinare degli avvocati

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie, investito di un ricorso del Ministro della Giustizia contro l’archiviazione di un’indagine disciplinare nei confronti di un avvocato. La Corte era chiamata a stabilire se la direttiva 2006/123/CE, e in particolare il suo articolo 10, paragrafo 6, rendessero applicabile l’articolo 47 della Carta in un procedimento del genere.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento nazionale il delegato alla disciplina aveva inizialmente rifiutato di avviare l’indagine, poi avviato l’istruttoria a seguito di un primo ricorso, e infine archiviato nuovamente il caso con decisione dell’8 agosto 2019, ritenendo insussistente un illecito disciplinare. Il Ministro della Giustizia ha impugnato tale decisione dinanzi al tribunale disciplinare dell’ordine forense. Il giudice del rinvio ha inoltre evidenziato il contesto nazionale sulle impugnazioni e sulla competenza della Sezione disciplinare del Sąd Najwyższy, richiamando la giurisprudenza interna e la precedente sentenza A.K. e a.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se il capo III della direttiva 2006/123, e in particolare l’articolo 10, paragrafo 6, si applichino a un procedimento disciplinare relativo ad avvocati;
  • se, in caso affermativo, si applichi anche l’articolo 47 della Carta;
  • se, in presenza di un organo di impugnazione ritenuto non indipendente, le norme nazionali che lo designano debbano essere disapplicate;
  • se il giudice disciplinare debba seguire la giurisprudenza nazionale favorevole o contraria all’ammissibilità del ricorso del procuratore generale/ministro della giustizia.

Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

La Corte ha respinto le eccezioni di irricevibilità. Ha rilevato che il tribunale disciplinare soddisfa i criteri della qualità di giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE: origine legale, carattere permanente, giurisdizione obbligatoria, applicazione di norme giuridiche e indipendenza. La Corte ha osservato che il fatto che il procedimento abbia ad oggetto un ricorso contro l’archiviazione di un’indagine disciplinare non impedisce che il giudice sia chiamato a statuire in un procedimento destinato a sfociare in una decisione di natura giurisdizionale.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato, in particolare:

  • la direttiva 2006/123/CE, considerando 33 e 39;
  • l’articolo 1, paragrafo 5, l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, punti 1, 6 e 7, l’articolo 9, paragrafo 3, e l’articolo 10, paragrafo 6;
  • la direttiva 98/5/CE, ma solo per escluderne l’applicabilità al caso concreto;
  • l’articolo 47 della Carta;
  • l’articolo 267 TFUE.

Ragionamento della Corte sull’applicabilità della direttiva 2006/123/CE

La Corte ha ricordato che i servizi legali rientrano nell’ambito della direttiva 2006/123/CE. Ha poi precisato che il carattere puramente interno della situazione non esclude l’applicazione del capo III della direttiva, che può valere anche per situazioni interamente interne.

La Corte ha però distinto tra:

  • regime di autorizzazione ai sensi dell’articolo 4, punto 6, che riguarda le procedure necessarie per accedere e per esercitare l’attività;
  • requisiti ai sensi dell’articolo 4, punto 7, che comprendono anche le regole adottate dagli ordini professionali per disciplinare l’esercizio dell’attività.

In questa prospettiva, ha affermato che l’iscrizione all’albo è un regime di autorizzazione, mentre le regole disciplinari dell’ordine sono requisiti relativi all’esercizio della professione. Ha aggiunto che una decisione di radiazione dall’ordine costituirebbe di regola un ritiro dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6.

Tuttavia, il procedimento principale non poteva sfociare in una siffatta sanzione: esso riguardava solo il ricorso del Ministro della Giustizia contro la decisione di archiviazione dell’indagine, con esito possibile limitato al rigetto del ricorso o all’annullamento con rinvio al delegato alla disciplina. L’avvocato interessato non era ancora parte di un procedimento disciplinare volto ad applicargli una sanzione.

Esclusione dell’articolo 47 della Carta

Poiché l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE non era applicabile al procedimento principale, la Corte ha escluso che tale disposizione potesse attivare la tutela dell’articolo 47 della Carta. Ha ribadito che il diritto a un ricorso effettivo presuppone che la persona invocante la Carta si avvalga di diritti o libertà garantiti dal diritto dell’Unione; ciò non accadeva nella fattispecie, poiché il sig. R.G. non era neppure parte del procedimento in quella fase.

Decisione finale

La Corte ha dichiarato che l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che non rende applicabile l’articolo 47 della Carta a un procedimento di impugnazione promosso da una pubblica autorità contro la decisione di archiviare un’indagine disciplinare su un avvocato. Conseguentemente, non è stato necessario esaminare le questioni dalla seconda alla quarta.

Principio desumibile

La tutela giurisdizionale effettiva prevista dall’articolo 47 della Carta non si estende automaticamente ai procedimenti disciplinari interni agli ordini professionali; essa opera solo quando il procedimento cade effettivamente nell’ambito di applicazione di una norma dell’Unione che conferisce diritti o impone obblighi rilevanti. Nel caso dei procedimenti disciplinari che non possono ancora determinare il ritiro dell’autorizzazione all’esercizio della professione, l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2006/123/CE non è applicabile e quindi non può fondare l’applicazione della Carta.

Come è indicizzato

Materieservizi nel mercato internoprofessione forenseprocedimenti disciplinaritutela giurisdizionale effettivaricevibilità del rinvio pregiudiziale

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