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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-110/20

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022. — Regione Puglia contro Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Energia – Direttiva 94/22/CE – Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Autorizzazione alla prospezione di idrocarburi in un’area geografica specifica per un determinato periodo di tempo – Aree contigue – Rilascio di più autorizzazioni allo stesso operatore – Direttiva 2011/92/UE – Articolo 4, paragrafi 2 e 3 – Valutazione dell’impatto ambientale. — Causa C-110/20

Giurisprudenza europea62020CJ0110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Consiglio di Stato, ha chiarito la compatibilità con la direttiva 94/22/CE della disciplina italiana sui permessi di ricerca di idrocarburi in aree contigue. Ha escluso che il diritto UE imponga un unico limite complessivo per operatore, ma ha subordinato la legittimità del sistema al rispetto degli obiettivi di esercizio ottimale, trasparenza e non discriminazione. Ha inoltre precisato che, in sede di VIA, devono essere valutati anche gli effetti cumulativi dei progetti presentati dallo stesso operatore.

Permessi di ricerca di idrocarburi in aree contigue: compatibilità con la direttiva 94/22/CE di una normativa nazionale che consente più autorizzazioni allo stesso operatore oltre il limite dimensionale del singolo permesso, con necessità di valutare anche gli effetti cumulativi in sede VIA.

La questione giuridica

Se la direttiva 94/22/CE osti a una disciplina nazionale che fissa per il singolo permesso di ricerca di idrocarburi un’estensione massima predeterminata e una durata determinata, ma consente allo stesso operatore di ottenere più permessi contigui, rilasciati in procedimenti distinti, complessivamente superiori a tale limite; e se, in tal caso, debba essere valutato anche l’effetto cumulativo dei progetti in sede di valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE.

Principio di diritto

La direttiva 94/22/CE non impedisce agli Stati membri di prevedere un limite massimo all’estensione del singolo permesso di ricerca di idrocarburi e, al tempo stesso, di consentire il rilascio allo stesso operatore di più permessi per aree contigue, anche complessivamente superiori a quel limite, purché la disciplina resti coerente con l’esercizio ottimale dell’attività sotto il profilo tecnico ed economico e con gli obiettivi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza della direttiva. Inoltre, quando più permessi contigui possono produrre impatti ambientali significativi, la valutazione ex direttiva 2011/92/UE deve prendere in considerazione gli effetti cumulativi dei progetti, per evitare elusioni tramite frazionamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 94/22/CE
  • Articolo 1 direttiva 94/22/CE
  • Articolo 2 direttiva 94/22/CE
  • Articolo 3 direttiva 94/22/CE
  • Articolo 4 direttiva 94/22/CE
  • Direttiva 2011/92/UE
  • Articolo 4, paragrafi 2 e 3, direttiva 2011/92/UE

Permessi di ricerca di idrocarburi in aree contigue e valutazione cumulativa degli impatti ambientali

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in materia di autorizzazioni alla prospezione e ricerca di idrocarburi offshore e di valutazione di impatto ambientale dei relativi progetti. La Corte interpreta la direttiva 94/22/CE, letta in combinato con l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE.

Fatti e procedimento principale

La Global Petroleum Ltd aveva presentato quattro istanze per ottenere permessi di ricerca in aree contigue al largo della costa pugliese, ciascuna di superficie inferiore a 750 km2. Per i progetti di indagini sismiche con tecnica "air gun", aveva poi chiesto la valutazione di impatto ambientale, conclusa con decreti di compatibilità ambientale impugnati dalla Regione Puglia davanti ai giudici amministrativi italiani.

Il giudice di primo grado aveva respinto i ricorsi, ritenendo legittimo il rilascio di più permessi a uno stesso operatore, purché ogni singola istanza riguardasse un’area inferiore al limite di legge e fosse esaminata in un procedimento distinto. Il Consiglio di Stato ha quindi chiesto alla Corte se la direttiva 94/22 osti a una normativa nazionale del genere.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • i considerando quarto, sesto, settimo e nono della direttiva 94/22/CE;
  • l’articolo 1, punto 3, sulla nozione di autorizzazione;
  • l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, su determinazione delle aree e non discriminazione;
  • l’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, sui procedimenti di rilascio e sulla deroga per aree contigue;
  • l’articolo 4, lettere a) e c), su estensione delle aree e durata delle autorizzazioni;
  • l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE, relativo allo screening VIA per i progetti di allegato II.

Ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo italiano. Osserva che la domanda pregiudiziale è pertinente rispetto alla controversia principale, poiché i decreti impugnati sono stati adottati nell’ambito della procedura di rilascio dei permessi di ricerca e la valutazione ambientale è parte integrante di tale procedimento nel diritto italiano. Non rilevano, ai fini della ricevibilità, né il profilo dell’interesse ad agire della Regione Puglia né l’asserita sospensione generale dei procedimenti autorizzatori.

Ragionamento della Corte sulla direttiva 94/22/CE

La Corte ricorda che la direttiva mira a garantire accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, favorendo la concorrenza e l’integrazione del mercato interno dell’energia. Gli Stati membri conservano il potere di determinare le aree disponibili, ma devono farlo nel rispetto di criteri oggettivi, trasparenza e non discriminazione.

Quanto alla delimitazione spaziale e temporale delle autorizzazioni, la direttiva consente agli Stati membri di fissare aree e durate limitate, purché ciò corrisponda all’esercizio ottimale delle attività sotto il profilo tecnico ed economico. Inoltre, la direttiva non prevede alcuna regola che imponga di limitare a una sola area o a un solo permesso il numero di autorizzazioni ottenibili da uno stesso operatore.

La deroga dell’articolo 3, paragrafo 4, conferma anzi che, per aree contigue, possono essere rilasciate più autorizzazioni allo stesso soggetto quando vi siano ragioni geologiche o produttive. Ne deriva che una disciplina nazionale che consenta più permessi contigui non è di per sé incompatibile con la direttiva, purché il sistema nel suo complesso resti coerente con gli obiettivi di concorrenza, trasparenza e uso ottimale delle risorse.

Nel caso concreto, la Corte osserva che il limite italiano di 750 km2 per ciascun permesso è, in sé, compatibile con l’articolo 4, lettera a), perché appare idoneo a garantire un razionale sviluppo del programma di ricerca. Tuttavia, se il diritto nazionale consente a uno stesso operatore di accumulare più autorizzazioni senza un limite, le autorità devono verificare che la superficie complessiva non comprometta l’esercizio ottimale delle attività né gli obiettivi della direttiva.

Effetti cumulativi e direttiva VIA

La Corte aggiunge un profilo rilevante per la pratica amministrativa e contenziosa: quando più permessi riguardano progetti suscettibili di impatti ambientali significativi, la valutazione di impatto ambientale deve considerare anche gli effetti cumulativi. Ciò vale per evitare elusioni della normativa UE tramite frazionamento artificioso di un progetto unitario in più iniziative formalmente separate, ma sostanzialmente collegate.

Nel caso di specie, la tecnica di indagine sismica con "air gun" poteva incidere negativamente sulla fauna marina; pertanto, le autorità nazionali dovevano tener conto delle conseguenze ambientali complessive derivanti dalla delimitazione spaziale e temporale delle aree oggetto dei permessi richiesti dalla medesima impresa.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che la direttiva 94/22/CE e l’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE non ostano a una normativa nazionale che:

  • stabilisca un limite massimo all’estensione dell’area oggetto di un permesso di ricerca di idrocarburi;
  • non vieti espressamente di rilasciare allo stesso operatore più permessi per aree contigue che, complessivamente, superino tale limite.

Ciò vale a condizione che tale assetto consenta l’esercizio ottimale dell’attività di ricerca sotto il profilo tecnico ed economico e sia coerente con gli obiettivi della direttiva 94/22. In sede di valutazione ambientale, inoltre, deve essere considerato l’effetto cumulativo dei progetti presentati dal medesimo operatore.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che il diritto UE non impone un tetto complessivo per operatore ai permessi di ricerca di idrocarburi, ma esige che i limiti territoriali e procedurali nazionali non compromettano trasparenza, non discriminazione, concorrenza e uso ottimale delle risorse; parallelamente, la VIA deve esaminare gli impatti cumulativi dei progetti contigui o frazionati.

Come è indicizzato

Materieenergiaidrocarburiconcorrenza nel mercato dell'energiavalutazione di impatto ambientalediritto ambientale

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